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32.2002.129 • TCAS TI 32.2002.129 Generato dall'IA

Disability Insurance Appeal Settled and Remanded

Numero d'incarto 32.2002.129
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An appeal was lodged against a decision concerning federal disability insurance; however, the initial administrative office subsequently proposed further economic investigation and a remand for supplementary evidentiary proceedings, to which the appellant agreed. The court determined that because a lawful agreement had been reached between the parties, the case was rendered moot and consequently ordered the matter struck from the rolls, approving the settlement and instructing the administrative office to proceed according to the agreed terms.

Regesto Legislator

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viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961; Disability Insurance Appeal Settled and Remanded: The court determined that because a lawful agreement had been reached between the parties, the case was rendered moot and consequently ordered the matter struck from the rolls, approving the settlement and instructing the administrative office to proceed according to the agreed terms.

Parole chiave

Generato dall'IA
contenzioso dell'assicurazione invalidità assicurazione complementare procedura di assicurazioni sociali ripristino della rendita di invalidità impugnabilità della decisione di rinvio riesame da parte dell'assicuratore Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961
This law is cited as the framework for the court's decision to dismiss the case due to settlement.

Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961

This law is cited as the framework for the court's decision to dismiss the case due to settlement.

1.

This order formally strikes the case from the rolls due to the settlement agreement reached between the parties.

2.

This order rules on the exemption from judicial fees and the allocation of court costs to the State.

3.

This order sets the conditions and deadlines for filing an appeal against the decision with the Federal Social Insurance Court.

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Testo completo

RACCOMANDATA Incarto n. 32.2002.00129 rg/fz · Lugano 21 ottobre 2002 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi

visto il ricorso del 27 settembre 2002 interposto da

__________, contro

la decisione del 29.8.02 emanata da Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità

letti ed esaminati gli atti;

vista la risposta di causa 4 ottobre 2002 con cui l'UAI, ritenendo giustificato procedere ad ulteriori accertamenti economici, ha annullato la decisione impugnata e proposto il rinvio degli atti per un complemento istruttorio (III);

richiamato lo scritto 17 ottobre 2002 con cui il ricorrente dichiara di aderire alla proposta formulata dall'UAI (V);

atteso che l'accordo intervenuto tra le parti può essere omologato in quanto conforme alla legge;

rilevato che la causa è divenuta di conseguenza priva di oggetto (cfr. STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; Pratique VSI 1999 pag. 213; SVR 1996 AVS Nr. 74; RCC 1988 pag. 421; DTF 112 V 175-176; DTF 104 V 162);

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;

decreta 1.

la causa è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione, nota alle parti, che viene omologata;

§) gli atti vengono trasmessi all'UAI affinché proceda conformemente all'accordo intercorso fra le parti.

2. non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;

3. intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Raffaele Guffi