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32.2002.125 • TCAS TI 32.2002.125 Generato dall'IA

Disability Insurance Appeal Settlement

Numero d'incarto 32.2002.125
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An appeal concerning a federal disability insurance decision was brought by a claimant against the Disability Insurance Office, but the matter became moot when the parties reached an agreement wherein the Office, having decided further economic investigation was warranted, annulled its prior decision and consented to procedural supplementation, which the claimant also accepted, leading the court to homologate the settlement, strike the case from the docket, order the Insurance Office to proceed according to the agreement, and award the claimant CHF 1,000 in costs.

Regesto Legislator

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Legge di procedura 6.4.1961; Disability Insurance Appeal Settlement: intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Parole chiave

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contenzioso dell'assicurazione invalidità domanda di prestazione d'assicurazione spese di procedura controversia di sicurezza sociale ripristino della rendita di invalidità determinazione del reddito d'invalido Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Legge di procedura 6.4.1961
This procedural law is cited in relation to the decision being made (stralcio per transazione).

Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Legge di procedura 6.4.1961

This procedural law is cited in relation to the decision being made (stralcio per transazione).

§) l'Ufficio AI verserà alla parte ricorrente a titolo di ripetibili fr. 1'000.--

This order mandates the payment of costs (restitutions) to the appealing party.

2. non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato

This order dictates the imposition and allocation of court fees (tassa di giustizia) and costs (spese).

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Testo completo

RACCOMANDATA Incarto n. 32.2002.00125 rg/fz · Lugano 18 ottobre 2002 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi

visto il ricorso del 23 settembre 2002 interposto da

__________, rappr. da: __________, contro

la decisione del 12.8.02 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di assicurazione federale per l'invalidità

letti ed esaminati gli atti;

vista la risposta di causa 2 ottobre 2002 con cui l'UAI, ritenendo giustificato procedere ad ulteriori accertamenti economici, ha annullato la decisione impugnata e proposto il rinvio degli atti per un complemento istruttorio (V);

richiamato lo scritto 13 maggio 2002 con cui il rappresentante della ricorrente dichiara di aderire alla proposta formulata dall'UAI (VII) e postula l'assegnazione di adeguate ripetibili ( (V);

atteso che l'accordo intervenuto tra le parti può essere omologato in quanto conforme alla legge;

rilevato che la causa è divenuta di conseguenza priva di oggetto (cfr. STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; Pratique VSI 1999 pag. 213; SVR 1996 AVS Nr. 74; RCC 1988 pag. 421; DTF 112 V 175-176; DTF 104 V 162);

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;

decreta 1.

la causa è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione, nota alle parti, che viene omologata;

§) gli atti vengono trasmessi all'UAI affinché proceda conformemente all'accordo intercorso fra le parti.

§) l'Ufficio AI verserà alla parte ricorrente a titolo di ripetibili fr. 1'000.--, ciò che rende priva di oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria;

2. non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;

3. intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Raffaele Guffi