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32.2002.116 • TCAS TI 32.2002.116 Generato dall'IA

Appeal Withdrawn After Superseding Administrative Decision

Numero d'incarto 32.2002.116
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An appeal against a social insurance decision was filed, but the administrative authority subsequently issued a new decision fully granting the appellant's claims, which rendered the original appeal without object pursuant to procedural rules allowing administrative review prior to submitting a response. Furthermore, the appellant confirmed the withdrawal of the appeal, leading the court to strike the appeal from the record without imposing any fees or costs.

Regesto Legislator

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Appeal Withdrawn After Superseding Administrative Decision: Furthermore, the appellant confirmed the withdrawal of the appeal, leading the court to strike the appeal from the record without imposing any fees or costs.

Parole chiave

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autorità amministrativa vertenza di assicurazione sociale controllo della procedura decisione condizionale soppressione della prestazione d'assicurazione domanda di riesame amministrativo Sentenza o decisione senza scheda
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 3/a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali

This provision is mentioned in the reasoning regarding the administrative authority's ability to review the decision, which led to the appeal becoming moot.

1.

This is the order disposing of the appeal by striking it from the roll because it became moot.

2.

This is the order regarding the waiving of fees and costs.

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Testo completo

RACCOMANDATA Incarto n. 32.2002.00116 rg/fz · Lugano 21 ottobre 2002 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi

visto il ricorso del 3 settembre 2002 interposto da

__________, rappr. da: __________, rappr. da: __________, contro

la decisione del 6.8.02 emanata da Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità

letti ed esaminati gli atti;

visto in particolare lo scritto 1.10.02 della parte convenuta che precisa di aver emesso in pari data una nuova decisione con la quale vengono integralmente accolte le conclusioni dell'atto di ricorso e viene annullata la precedente decisione qui impugnata;

ricordato che, ai sensi dell'art. 3/a cpv.

1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;

rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;

ritenuto che comunque anche la parte ricorrente, con scritto 15.10.02, ha comunicato il ritiro del ricorso aderendo alla nuova decisione della cassa (VII);

decreta 1.

il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;

2. non si percepiscono né tasse né spese;

3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Raffaele Guffi