Appeal Withdrawn After Superseding Administrative Decision
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appeal against a social insurance decision was filed, but the administrative authority subsequently issued a new decision fully granting the appellant's claims, which rendered the original appeal without object pursuant to procedural rules allowing administrative review prior to submitting a response. Furthermore, the appellant confirmed the withdrawal of the appeal, leading the court to strike the appeal from the record without imposing any fees or costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAAppeal Withdrawn After Superseding Administrative Decision: Furthermore, the appellant confirmed the withdrawal of the appeal, leading the court to strike the appeal from the record without imposing any fees or costs.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision is mentioned in the reasoning regarding the administrative authority's ability to review the decision, which led to the appeal becoming moot.
This is the order disposing of the appeal by striking it from the roll because it became moot.
This is the order regarding the waiving of fees and costs.
Testo completo
RACCOMANDATA Incarto n. 32.2002.00116 rg/fz · Lugano 21 ottobre 2002 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi
visto il ricorso del 3 settembre 2002 interposto da
__________, rappr. da: __________, rappr. da: __________, contro
la decisione del 6.8.02 emanata da Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità
letti ed esaminati gli atti;
visto in particolare lo scritto 1.10.02 della parte convenuta che precisa di aver emesso in pari data una nuova decisione con la quale vengono integralmente accolte le conclusioni dell'atto di ricorso e viene annullata la precedente decisione qui impugnata;
ricordato che, ai sensi dell'art. 3/a cpv.
1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;
rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;
ritenuto che comunque anche la parte ricorrente, con scritto 15.10.02, ha comunicato il ritiro del ricorso aderendo alla nuova decisione della cassa (VII);
decreta 1.
il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;
2. non si percepiscono né tasse né spese;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Raffaele Guffi