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32.2002.105 • TCAS TI 32.2002.105 Generato dall'IA

Insured's Unconditional Withdrawal Renders Disability Appeal Moot

Numero d'incarto 32.2002.105
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An insured party appealed an initial disability insurance decision that granted a half disability pension based on a short contribution period and a specific average income, arguing the amount was too low and reserving the right to revise the claim pending documentation of Portuguese insurance periods. While the administrative office subsequently recalculated and increased the pension after receiving some, but not all, foreign contribution data, the insured explicitly withdrew the appeal after personally failing to substantiate the claimed longer Portuguese contribution history, leading the court to rule the case moot and strike it from the docket, affirming that an unconditional withdrawal terminates the dispute.

Regesto Legislator

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Legge di procedura 6.4.1961, non si prelevano né tasse né spese; Insured's Unconditional Withdrawal Renders Disability Appeal Moot: While the administrative office subsequently recalculated and increased the pension after receiving some, but not all, foreign contribution data, the insured explicitly withdrew the appeal after personally failing to substantiate the claimed longer Portuguese contribution history, leading the court to rule the case moot and strike it from the docket, affirming that an unconditional withdrawal terminates the dispute.

Parole chiave

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assicurazione per invalidità soppressione della prestazione d'assicurazione diritti a pensione credito di contributi sospensione del diritto all'indennità mezza rendita d'invalidità Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Legge di procedura 6.4.1961
This provision establishes the legal basis for the court's action, which resulted in the case being struck from the roll.
non si prelevano né tasse né spese
This procedural order dictates that no fees or costs are charged to the parties.

Giurisprudenza citata

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DTF 119 V 38
- che, secondo costante giurisprudenza, il ritiro di un ricorso può aver luogo solo mediante una dichiarazione esplicita, chiara ed incondizionata dell’assicurato (DTF 119 V 38 consid.
DTF 109 V 237
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
Legge di procedura 6.4.1961

This provision establishes the legal basis for the court's action, which resulted in the case being struck from the roll.

non si prelevano né tasse né spese

This procedural order dictates that no fees or costs are charged to the parties.

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Testo completo

Raccomandata Incarto n. 32.2002.105 BS · Lugano 7 maggio 2003 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi

visto il ricorso del 27 agosto 2002 interposto da

__________ contro

la decisione del 26 luglio 2002 emanata da Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato in fatto ed in diritto:

- che con decisione del 26 luglio 2002 l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha posto __________, classe 1958, al beneficio di una mezza rendita d’invalidità e di tre rendite completive per la moglie ed i due figli per complessivi fr. 1'007.—(rispettivamente fr. 1'030.— dal 1.01.2001), con effetto dal 1° settembre 1999. Le prestazioni assicurative sono state determinate sulla base di una scala di rendita 22 (pari a 10 anni e un mese di contribuzione) ed un reddito anno medio di fr. 66'744.--. Sul retro della decisione l’amministrazione ha precisato che non sono stati ancora presi in considerazione i periodi assicurativi portoghesi e che, una volta trasmessi, la rendita verrà nuovamente calcolata qualora l’importo dovesse aumentare;

- che contro la decisione amministrativa è tempestivamente insorto l’assicurato, il quale ha ritenuto che l’importo percepito, a prescindere dalla breve durata contributiva svizzera, è troppo basso. Inoltre egli ha precisato di aver inoltrato il gravame a titolo cautelativo in attesa della documentazione da lui richiesta e dell’eventuale nuovo calcolo della rendita;

- che con risposta 11 settembre 2002 l’UAI ha trasmesso la presa di posizione della Cassa di compensazione della società svizzera degli impresari-costruttori, competente per la determinazione della rendita. Con scritto 6 settembre 2002 la Cassa postula la reiezione del gravame, rilevando comunque di attendere la comunicazione ufficiale dei periodi assicurativi portoghesi;

- che, una volta ricevuta la succitata attestazione ufficiale, con decisione del 29 novembre 2002, in sostituzione della precedente pronunzia contestata del 26 luglio 2002, l’amministrazione ha rideterminato la rendita del ricorrente ed aumentato le prestazioni assicurative a complessivi fr. 1'324.— per il biennio 1999/2000, rispettivamente a fr. 1'359.-- dal mese di gennaio 2001;

- che, interpellato dal TCA, con scritto 17 dicembre 2002 l’assicurato ha dichiarato di mantenere il ricorso poiché intenzionato a verificare personalmente in loco i periodi assicurativi portoghesi e per questo motivo ha chiesto la sospensione dalla causa fino al mese di marzo 2003. In effetti egli sostiene di aver contribuito per almeno una decina di anni, contro i soli 32 mesi riconosciuti ufficialmente (VII);

- che il 4 aprile 2003 lo scrivente Tribunale ha chiesto al ricorrente di produrre la documentazione ufficiale attestante un periodo di contribuzione maggiore ai 32 mesi attestati il 4 agosto 2002 dalla competente autorità del Portogallo (IX);

- che con scritto 29 aprile 2003 l’assicurato ha risposto di essersi recato in __________ per effettuare una ricerca dei contributi registrati nel suo paese, il cui esito non ha tuttavia portato alcun risultato concreto. Non potendo dimostrare l’asserita contribuzione portoghese di dieci anni, egli ha quindi comunicato di ritirare il ricorso e chiesto che lo stesso venga stralciato dai ruoli (X);

- che, secondo costante giurisprudenza, il ritiro di un ricorso può aver luogo solo mediante una dichiarazione esplicita, chiara ed incondizionata dell’assicurato (DTF 119 V 38 consid. 1b e riferimenti). Di massima il ritiro del ricorso è irrevocabile e pone immediatamente fine alla lite anche se fu fatto per errore, la relativa decisione di stralcio dai ruoli essendo puramente dichiarativa, quest'ultima può essere comunque impugnabile per vizio della volontà (DTF 109 V

237 consid. 3 e riferimenti);

- che a seguito dell’incondizionato ritiro del gravame la causa è pertanto divenuta priva di oggetto, tenuto comunque conto della validità della nuova decisione 29 novembre 2002;

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;

decreta 1.

la causa è stralciata dai ruoli:

2. non si prelevano né tasse né spese;

3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Raffaele Guffi