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32.2001.80 • TCAS TI 32.2001.80 Generato dall'IA

Disability Insurance Appeal Fee Taxation and Cost Assignment

Numero d'incarto 32.2001.80
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Following an appeal against a decision concerning federal disability insurance, and after a subsequent appeal was rejected, the court addressed the taxation of the legal representative's fee note, noting the appealing party had been granted legal aid. Applying the relevant procedural law, the court ordered the fee to be taxed at a specified amount, waived court fees, assigned the costs to the State, and provided a timeframe for appeal against the fee amount to either the representative or the relevant department.

Regesto Legislator

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art. 21 della Legge di procedura 6.4.61; Disability Insurance Appeal Fee Taxation and Cost Assignment: Applying the relevant procedural law, the court ordered the fee to be taxed at a specified amount, waived court fees, assigned the costs to the State, and provided a timeframe for appeal against the fee amount to either the representative or the relevant department.

Parole chiave

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assicurazione per invalidità spese di gratuito patrocinio ripetibili determinazione della tassa cessione del credito adattamento delle prestazioni d'assicurazione Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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art. 21 della Legge di procedura 6.4.61
This provision governs the appeal procedure against the fee assessment mentioned in order 3.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 21 della Legge di procedura 6.4.61

This provision governs the taxation of the fee note which is the subject of the orders.

art. 21 della Legge di procedura 6.4.61

This provision governs the appeal procedure against the fee assessment mentioned in order 3.

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Testo completo

Raccomandata

Incarto n. 32.2001.00080 Rif. costo n. 161.318.05 rg/fz · Lugano 25 aprile 2002 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi

visto il ricorso del 13 settembre 2001 interposto da

__________, rappr. da: __________, contro

la decisione del 12.07.01 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di assicurazione federale per l'invalidità

letti ed esaminati gli atti;

vista la sentenza 19.02.02 con la quale è stato respinto il gravame;

richiamata l'ordinanza 10.12.01 con la quale la parte ricorrente è stata posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria;

rilevato che in data 23.4.02 l'avvocato avv. __________, Bellinzona ha trasmesso l'allegata nota d'onorario per la tassazione;

visto in particolare l'art. 21 della Legge di procedura 6.4.61;

ordina 1.

La nota è tassata in fr. 2'224.50, IVA compresa;

2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Contro l'ammontare dell'onorario il patrocinatore e il Dipartimento delle Istituzioni possono ricorrere entro 15 giorni al Consiglio di moderazione.

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Raffaele Guffi