Withdrawal of Federal Disability Insurance Appeal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual filed an appeal against an insurance office's decision regarding federal disability insurance, where the office had previously rejected a request, stating that the necessary interventions were not currently required, but allowing the appellant to renew the request when circumstances changed. Subsequently, the appellant informed the court that they were withdrawing the appeal, leading the court to conclude the matter was moot and therefore ordered the case removed from the rolls without assessing any fees or costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IALegge di procedura 6.4.1961; Withdrawal of Federal Disability Insurance Appeal: Subsequently, the appellant informed the court that they were withdrawing the appeal, leading the court to conclude the matter was moot and therefore ordered the case removed from the rolls without assessing any fees or costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the decree to rule on the procedure for striking the case from the rolls due to withdrawal.
Testo completo
RACCOMANDATA Incarto n. 32.2001.00073 rg/gm · Lugano 8 ottobre 2001 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi
visto il ricorso del 2 settembre 2001 interposto da
__________ , rappr. da: __________, contro
la decisione del 4 luglio 2001 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di assicurazione federale per l'invalidità
letti ed esaminati gli atti;
vista la risposta 20 settembre 2001 della parte convenuta che propone la reiezione del gravame e in particolare precisa:
" (…)
Al momento attuale la piccola non necessita di tale tipo di interventi. E' quindi a giusto titolo che la domanda è stata respinta.
Con riferimento alle obiezioni sollevate in sede di ricorso, occorre comunque sottolineare che se da parte nostra non è possibile mantenere in sospeso la pratica sino al momento in cui tali provvedimenti potrebbero rendersi necessari, tuttavia a tal momento l'assicurata potrà rinnovare la propria richiesta. L'UAI entrerà quindi nuovamente nel merito della questione." (cfr. Doc. _);
vista la lettera 2 ottobre 2001 dell'insorgente (cfr. Doc. _) che di conseguenza dichiara di ritirare il ricorso;
rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;
decreta 1.
la causa è stralciata dai ruoli:
2. non si prelevano né tasse né spese;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Raffaele Guffi