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32.2001.72 • TCAS TI 32.2001.72 Generato dall'IA

Administrative Restitution Appeal Remanded for Exhaustion of Waiver Remedy

Numero d'incarto 32.2001.72
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An individual appealed an administrative decision demanding the restitution of unduly received disability insurance benefits, but instead of contesting the repayment obligation, requested a waiver due to financial hardship. The court declared the appeal inadmissible because, under the relevant statutes, a request for debt forgiveness must first be directed to and decided upon by the administrative office that issued the original restitution demand, which had not yet occurred in this case; consequently, the matter was remanded to that office to rule on the waiver request before any judicial review of that specific issue could take place.

Regesto Legislator

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Art. 47 LAVS, Art. 49 LAI, Art. 84 cpv. 1 LAVS; Administrative Restitution Appeal Remanded for Exhaustion of Waiver Remedy: amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

Parole chiave

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restituzione delle prestazioni rinuncia alle prestazioni d'assicurazione esaurimento delle vie di ricorso rimborso del debito revisione delle prestazioni d'invalidità caso di rigore Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 110 V 51
DTF 105 V 276
3b, DTF 105 V 276 consid.
DTF 104 V 180
1, DTF 104 V 180, DTF 102 V 152, STFA 23 marzo 1992 in re G.C., STCA 4 maggio 1992 in re G.V.; Gygi, Bundesverwaltungrechtspflege, pag.
DTF 102 V 152
1, DTF 104 V 180, DTF 102 V 152, STFA 23 marzo 1992 in re G.C., STCA 4 maggio 1992 in re G.V.; Gygi, Bundesverwaltungrechtspflege, pag.
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Testo completo

RACCOMANDATA Incarto n. 32.2001.00072 RG · Lugano 5 settembre 2001 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi

statuendo sul ricorso del 30 agosto 2001 di

__________ contro

la decisione del 27 agosto 2001 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di assicurazione federale per l'invalidità

Considerato che - con decisione 27 agosto 2001 l'Ufficio AI ha chiesto a __________ la restituzione dell’importo di fr.

956 indebitamente percepito a titolo di rendite completive AI a favore dei figli __________ e __________ nel periodo 1.dicembre 2000 - 31 luglio 2001;

- con "ricorso" 30 agosto 2001 indirizzato al TCA l’interessata non contesta la decisione di restituzione ma chiede unicamente l'esonero dal rimborso di fr. 956 a motivo della sua difficile situazione finanziaria;

- che a norma degli art. 47 LAVS e 79 cpv. 2 OAVS - applicabili per analogia giusta gli art. 49 LAI e 85 OAI - la domanda di condono deve essere presentata alla Cassa di compensazione che ha emanato la decisione di restituzione entro 30 giorni dalla notificazione;

- giusta l'art. 84 cpv. 1 LAVS, applicabile per analogia all'assicurazione invalidità, l'autorità di ricorso può pronunciarsi su un determinato oggetto solo in presenza di una decisione emanata da una cassa di compensazione, poiché costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (DTF 110 V 51 consid. 3b, DTF 105 V 276 consid. 1, DTF 104 V 180, DTF 102 V 152, STFA 23 marzo 1992 in re G.C., STCA 4 maggio 1992 in re G.V.; Gygi, Bundesverwaltungrechtspflege, pag. 44 in fine);

- nel caso di specie l'Ufficio AI non si è ancora pronunciato sui presupposti del condono;

- il ricorso deve quindi essere dichiarato irricevibile e l’incarto viene trasmesso all'UAI affinché si pronunci sulla domanda di condono.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso é irricevibile.

2.- L’incarto è trasmesso all'Ufficio assicurazione invalidità, Bellinzona affinché statuisca sulla domanda di condono.

3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti