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32.2001.56 • TCAS TI 32.2001.56 Generato dall'IA

Jurisdictional Error in Disability Allowance Denial

Numero d'incarto 32.2001.56
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An insured person, receiving an old-age pension, appealed the disability insurance office's denial of a large disability allowance, arguing that their deteriorating health required significant and regular third-party assistance. The court declared the initial decision void due to the issuing authority's lack of jurisdiction, reasoning that under relevant law, the Cantonal Compensation Fund, not the Disability Insurance Office, is competent to rule on large disability allowances for beneficiaries of old-age benefits, and subsequently transmitted the case file to the correct authority for a new determination.

Regesto Legislator

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Art. 42 cpv. 1 LAI, Art. 42 LAI, Art. 63 cpv. 1 lett. b LAVS, Art. 43bis cpv. 5 LAVS, DTF 114 V 327; Jurisdictional Error in Disability Allowance Denial: The court declared the initial decision void due to the issuing authority's lack of jurisdiction, reasoning that under relevant law, the Cantonal Compensation Fund, not the Disability Insurance Office, is competent to rule on large disability allowances for beneficiaries of old-age benefits, and subsequently transmitted the case file to the correct authority for a new determination.

Parole chiave

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indennizzo per invalidità contributo per l'assistenza assicurazione vecchiaia e superstiti incompetenza per materia assicurazione malattia vertenza di assicurazione sociale Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 114 V 327
- che ne consegue che la decisione in esame, emanata da un'autorità incompetente, va considerata nulla (DTF 114 V 327), l'incarto dovendo di conseguenza essere trasmesso alla Cassa cantonale di compensazione, Bellinzona, la quale in data
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 63 cpv. 1 lett. b LAVS

Cited to establish that fixing disability allowance is the duty of the compensation office, which implies the original decision was issued by an incompetent authority.

Art. 43bis cpv. 5 LAVS

Cited to support the finding that the compensation office is the competent authority for determining the disability level when the applicant receives an old-age pension.

DTF 114 V 327

Cited as jurisprudence supporting the nullity of a decision issued by an incompetent authority (applied in order 1).

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Testo completo

RACCOMANDATA Incarto n. 32.2001.00056 RG/sc · Lugano 6 agosto 2001 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi

statuendo sul ricorso del 10 luglio 2001 di

__________, contro

la decisione del 12 giugno 2001 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato in fatto e in diritto

- che __________, classe 1922, domiciliata a __________, in data 26 marzo 2001 ha presentato un'istanza tendente all’erogazione di un assegno per grandi invalidi in ambito AVS;

- che con decisione 12 giugno maggio 2001, l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha respinto l'istanza, non necessitando l'assicurata di regolare e notevole aiuto da parte di terzi per l'esecuzione degli atti ordinari della vita;

- che con il presente tempestivo gravame l'assicurata contesta la fondatezza dell'atto impugnato sostenendo che a causa del suo stato di salute, il cui peggioramento ha reso necessario il ricovero in clinica nei mesi di gennaio/febbraio e giugno 2001, necessita dell'aiuto importante e regolare da parte di terze persone (I);

- che con scritto 2 agosto 2001 l'UAI ha comunicato a questo TCA di aver erroneamente emanato la decisione 12 giugno 2001, ritenuto che la competenza a statuire sul

diritto all'assegno litigioso spetta alla Cassa cantonale di compensazione (III);

- che giusta l'art. 42 cpv. 1 LAI, nel tenore in vigore dal 1 gennaio 1997;

" gli assicurati con domicilio e dimora abituale in Svizzera, se sono grandi invalidi e non spetta loro l'assegno relativo secondo la legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni o secondo la legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare, hanno diritto ad un assegno per grandi invalidi.

L'assegno è versato, al più presto, dal primo giorno del mese seguente a quello in cui l'assicurato compie i 18 anni e, al più tardi, sino alla fine del mese in cui una persona assicurata ha chiesto la rendita anticipata, giusta l'articolo 40 capoverso 1 della legge sull'AVS, oppure del mese in cui essa raggiunge l'età del pensionamento. L'articolo 43bis della legge sull'AVS rimane applicabile."

Per l'art. 43 bis LAVS inoltre

" 1Hanno

diritto all'assegno per grandi invalidi i beneficiari di rendite di vecchiaia o di prestazioni complementari con domicilio e dimora abituale in Svizzera, che presentano un'invalidità di grado elevato o medio e non hanno diritto a un assegno per grandi invalidi, giusta la legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni o la legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare. La rendita di vecchiaia anticipata è parificata al godimento di una rendita di vecchiaia.

2Il diritto all'assegno per grandi invalidi sorge il primo giorno del mese in cui tutte le condizioni sono soddisfatte, ma al più presto dal momento in cui l'assicurato fu grande invalido di grado elevato o medio per un anno intero, senza interruzione. Esso si estingue alla fine del mese nel quale le condizioni di cui al capoverso 1 non sono più adempiute.

3L'assegno per grandi invalidi di grado elevato ammonta all'80 per cento, quello per grandi invalidi di grado medio al 50 per cento dell'importo minimo della rendita di vecchiaia previsto dall'articolo 34 capoverso 5.

4Il grande invalido, beneficiario di un assegno dell'assicurazione per l'invalidità fino alla fine del mese in cui ha raggiunto l'età di pensionamento, riceve un assegno per lo meno uguale a quello ricevuto fino ad allora.

4bisIl Consiglio federale può prevedere una prestazione proporzionale all'assegno per grandi invalidi dell'assicurazione contro gli infortuni nel caso in cui la grande invalidità sia solo in parte addebitabile a un infortunio(A).

5Le disposizioni della legge federale del 19 giugno 1959 su l'assicurazione per l'invalidità (art. 42 LAI)sono applicabili, per analogia, alla nozione e alla valutazione della grande invalidità. Spetta agli uffici per l'assicurazione invalidità(90) di determinare, per le casse di compensazione, il grado della grande invalidità. Il Consiglio federale può prolungare prescrizioni complementari(C)."

L'art. 63 cpv. 1 lett. b LAVS, infine, precisa che uno dei compiti che incombe alla Cassa di compensazione è quello di fissare gli assegni per grandi invalidi;

- che in simili condizioni quindi, atteso che l'assicurata beneficia di una rendita di vecchia, in virtù del tenore dell'art. 63 cpv. 1 lett. b e 43bis cpv. 5 LAVS autorità competente a statuire sul diritto all'assegno per grandi invalidi non era tanto l'Ufficio AI, a cui la Cassa doveva far capo per determinare il grado di invalidità, bensì la Cassa di compensazione, in quanto si tratta di un assegno per grandi invalidi a carico dell'AVS (U. Kieser, Bundesgesetz über die Altersund Hinterlassenenversicherung, Serie: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherugsrecht, Zurigo 1996, p. 180 e giurisprudenza citata).

Del resto anche le direttive dell'UFAS precisano che

" l'assegno per grandi invalidi va fissato e pagato sempre dalla cassa di compensazione che versa anche la rendita o la prestazione complementare" (no. 2022);

- che ne consegue che la decisione in esame, emanata da un'autorità incompetente, va considerata nulla (DTF 114 V 327), l'incarto dovendo di conseguenza essere trasmesso alla Cassa cantonale di compensazione, Bellinzona, la quale in data

26 luglio 2001 risulta per altro aver emanato una decisione di sua competenza in merito alla richiesta litigiosa (III,1), avverso la quale è data la facoltà all'assicurata di nuovamente interporre ricorso nel termine di 30 giorni.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La decisione é nulla per incompetenza dell'autorità che l'ha emessa.

2.- L'incarto è trasmesso alla Cassa cantonale di compensazione, Bellinzona per ragione di competenza.

3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti