Appeal Dismissed for Lack of Prior Formal Decision in Disability Review Confirmation
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn insured party appealed a decision from the disability insurance office which, following a review, confirmed the existing disability pension amount, finding no change in their condition, with the insured claiming a deterioration of health. The court dismissed the appeal as inadmissible because the communication confirming the continued benefit after an official review, where no change was found, qualified as an administrative act under specific regulation, which is not directly appealable to the court unless the insured first requested a formal decision from the office; consequently, the appeal was transferred back to the office to issue the required formal decision, against which a new appeal could then be filed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 75 OAI, Art. 74ter OAI, Art. 69 LAI, Art. 74quater OAI, art. 84a 85bis LAVS, art. 74ter OAI lett. f; Appeal Dismissed for Lack of Prior Formal Decision in Disability Review Confirmation: The court dismissed the appeal as inadmissible because the communication confirming the continued benefit after an official review, where no change was found, qualified as an administrative act under specific regulation, which is not directly appealable to the court unless the insured first requested a formal decision from the office; consequently, the appeal was transferred back to the office to issue the required formal decision, against which a new appeal could then be filed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning as the general provision regarding the inadmissibility of the appeal (though the operative part only states the appeal is not receivable).
Cited in the reasoning concerning the non-formal nature of the administrative act being appealed.
Cited in the reasoning to establish that the administrative act was not a formal decision against which an appeal could be lodged.
Cited in the reasoning explaining the recourse procedure available when contesting an act under art. 74ter OAI.
Cited in the reasoning to distinguish between formal decisions and non-appealable administrative acts.
Testo completo
RACCOMANDATA Incarto n. 32.2001.00053 RG/sc · Lugano 4 luglio 2001 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 26 giugno 2001 di
__________, contro
la decisione del 22 giugno 2001 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato - che con scritto 22 giugno 2001 l'UAI, in esito alla procedura di revisione, ha confermato il diritto dell'assicurata a beneficiare della stessa rendita sinora erogata, non avendo costatato alcuna modifica della situazione atta a influenzare il diritto alla rendita;
- che contro tale deliberazione l'assicurata ha interposto ricorso dinanzi al TCA col quale fa in sostanza valere un peggioramento del suo stato di salute;
- che giusta l'art. 75 OAI sono da pronunciare per il tramite di una decisione formale gli atti amministrativi che stabiliscono i diritti e i doveri degli assicurati, eccezion fatta per l'assegnazione di prestazioni assicurative elencate all'art. 74ter OAI;
- che tra le prestazioni elencate nell'art. 74ter OAI figurano pure le rendite e gli assegni per grandi invalidi in seguito a una revisione effettuata d'ufficio, a condizione che non sia stata constatata alcuna modifica della situazione atta ad influenzare il
diritto a prestazioni (lett. f);
- che lo scritto 22 giugno 2001 con cui l'UAI - in applicazione dell'art. 74ter OAI lett. f - ha confermato, in esito alla procedura di revisione effettuata d'ufficio (II), il
diritto alla rendita sinora erogata, costituisce provvedimento che non riveste carattere di decisione formale e come tale non è impugnabile dinanzi a questo TCA (art. 69 LAI, artt. 84a 85bis LAVS; RCC 1968 pag. 589);
- che giusta l'art. 74quater OAI l'assicurato, nel caso in cui contesti il provvedimento emanato in virtù dell'art. 74ter OAI, ha la facoltà di chiedere all'UAI la notificazione di una decisione formale;
- che l'assicurata ha erroneamente interposto ricorso presso questo Tribunale senza chiedere l'emanazione di una decisione formale;
- che dovendosi per questi motivi ritenere inadempiuto il presupposto essenziale di una decisione deducibile in giudizio, il ricorso non è ricevibile (cfr. 69 LAI);
- che dal tenore del "ricorso 26. 6. 2001" evincendosi la chiara volontà dell'assicurata di opporsi al provvedimento 22 giugno 2001, l'atto viene trasmesso per competenza all'UAI affinché emani una decisione formale contro cui l'assicurata potrà nuovamente adire le vie ricorsuali, dovendosi nel merito in ogni caso rilevare che essa già beneficia di una rendita intera d'invalidità a far tempo dal 1. novembre 1991 (II);
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso non é ricevibile.
2.- Il "ricorso 26. 6. 2001" viene trasmesso all'UAI per le sue incombenze conformemente ai considerandi.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti