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32.2001.33 • TCAS TI 32.2001.33 Generato dall'IA

Insured's Request for Revision of Partial Disability Pension Denial Dismissed Pending Finality of Administrative Appeal

Numero d'incarto 32.2001.33
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An insured person sought review of a prior decision that upheld the denial of a full disability pension, instead granting only a half pension based on a 53% disability rating, by submitting a new expert report suggesting a 75% disability. The court dismissed the request for review, reasoning that the extraordinary remedy of revision, available under relevant statutes for newly discovered facts or evidence, is inapplicable when the decision being challenged is not yet final because an ordinary administrative appeal against that decision is currently pending before a higher federal court.

Regesto Legislator

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Art. 85 cpv. 2 lett. g LAVS, Art. 14 lett. a delle, Art. 14 LPTCA, Art. 14 lett. a delle Legge di procedura per le cause davanti al TCA, Art. 66 cpv. 1 LTF; Insured's Request for Revision of Partial Disability Pension Denial Dismissed Pending Finality of Administrative Appeal: The court dismissed the request for review, reasoning that the extraordinary remedy of revision, available under relevant statutes for newly discovered facts or evidence, is inapplicable when the decision being challenged is not yet final because an ordinary administrative appeal against that decision is currently pending before a higher federal court.

Parole chiave

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revisione della rendita d'invalidità rendita parziale riesame da parte dell'assicuratore preavviso in materia di assicurazioni sociali prestazioni d'invalidità dell'assicurato rendita straordinaria Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 85 cpv. 2 lett. g LAVS
This article defining the grounds for cantonal review is cited in the reasoning but not in the dispositive orders.
Art. 14 lett. a delle
- ai sensi dell'art. 14 lett. a delle Legge di procedura per le cause davanti al TCA (LPTCA) contro le decisioni del TCA è ammessa la revisione se, segnatamente, sono stati scoperti dei fatti nuovi o nuovi mezzi di prova;
Art. 14 LPTCA
- la revisione (processuale) cui il citato art. 14 LPTCA fa riferimento, è un rimedio di
Art. 14 lett. a delle Legge di procedura per le cause davanti al TCA
Although cited in the reasoning, this article, which establishes the grounds for review, is not explicitly mentioned in the dispositive orders, which only declare the appeal inadmissible.
Art. 66 cpv. 1 LTF
This article is implied because the decision rules that no court fees shall be levied, which is covered by cost provisions, although the specific article for costs is not explicitly cited in order 2.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
Art. 14 lett. a delle Legge di procedura per le cause davanti al TCA

Although cited in the reasoning, this article, which establishes the grounds for review, is not explicitly mentioned in the dispositive orders, which only declare the appeal inadmissible.

art. 85 cpv. 2 lett. g LAVS

This article defining the grounds for cantonal review is cited in the reasoning but not in the dispositive orders.

Art. 66 cpv. 1 LTF

This article is implied because the decision rules that no court fees shall be levied, which is covered by cost provisions, although the specific article for costs is not explicitly cited in order 2.

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Testo completo

RACCOMANDATA Incarto n. 32.2001.00033 RG/sc · Lugano 11 maggio 2001 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi

statuendo sull'istanza di revisione dell'avv. __________ del 3 maggio 2001 della STCA 2 febbraio 2001 che ha statuito sulla causa promossa con ricorso 11 maggio 2000 da

__________, rappr. da: avv. __________, contro

la decisione del 13 aprile 2000 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di assicurazione federale per l'invalidità

Considerato in fatto e in diritto che:

- con sentenza 2 febbraio 2001 (intimata il 19 febbraio 2001) il TCA ha respinto il ricorso 11 marzo 2000 di __________ contro la decisione 13 aprile 2000 con cui l'UAI ha riconosciuto all'assicurato il diritto ad una mezza rendita AI dal 1° ottobre 1999 per un grado d'invalidità del 53%;

- con istanza di revisione 3 maggio 2001 __________, patrocinato dall'avv. __________, ha chiesto la modifica della sentenza 2 febbraio 2001 del TCA producendo un rapporto peritale a cura dell'Institut __________ datato 19 aprile 2001, il quale attestata l'esistenza di un'incapacità lavorativa del 75%;

- l'art. 85 cpv. 2 lett. g LAVS prescrive che i Cantoni devono garantire la revisione contro le decisioni se sono stati scoperti nuovi fatti o mezzi di prova oppure se un crimine o un delitto ha influito sulla decisione;

- ai sensi dell'art. 14 lett. a delle Legge di procedura per le cause davanti al TCA (LPTCA) contro le decisioni del TCA è ammessa la revisione se, segnatamente, sono stati scoperti dei fatti nuovi o nuovi mezzi di prova;

- la revisione (processuale) cui il citato art. 14 LPTCA fa riferimento, è un rimedio di

diritto straordinario contro decisioni cresciute in giudicato del tribunale (cfr. Zünd, Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Zurigo 1999, § 29 n. 2, pag. 223; DTF 119 V 184 consid. 3a); inoltre, stante il suo carattere sussidiario, detto rimedio è escluso allorquando i motivi di revisione invocati avrebbero potuto essere fatti valere facendo uso della via ordinaria di ricorso (cfr. Zünd, op. cit. p. 226, VPB 1996 Nr. 38);

- in casu la sentenza 2 febbraio 2001 del TCA è stata impugnata dall'assicurato - tramite l'avv. __________ - con ricorso di diritto amministrativo 12 marzo 2001 tuttora pendente dinanzi al Tribunale federale delle assicurazioni (rif. TFA I 162/01 Ws). La sentenza di cui è qui chiesta la revisione non è ancora divenuta definitiva;

- ne consegue che l'irricevibilità dell'istanza in esame.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso é irricevibile.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti