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32.2001.26 • TCAS TI 32.2001.26 Generato dall'IA

Legal Aid Fee Taxation and Cost Allocation in Disability Insurance Appeal

Numero d'incarto 32.2001.26
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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Following an appeal concerning federal disability insurance, where the appeal was rejected, the court, having noted the appellant was granted legal aid, reviewed the submitted fee statement by the attorney. The court ordered that the fee be taxed at a specific amount, ruled that no court fee was to be charged, and allocated the costs to the State, further providing that the attorney or the relevant department could appeal the fee amount within fifteen days to the moderation council.

Regesto Legislator

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art. 21 della Legge di procedura 6.4.61; Legal Aid Fee Taxation and Cost Allocation in Disability Insurance Appeal: The court ordered that the fee be taxed at a specific amount, ruled that no court fee was to be charged, and allocated the costs to the State, further providing that the attorney or the relevant department could appeal the fee amount within fifteen days to the moderation council.

Parole chiave

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spese di gratuito patrocinio assicurazione per invalidità ripartizione delle spese determinazione dei compensi nuova domanda di prestazioni d'invalidità domanda di prestazione d'assicurazione Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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art. 21 della Legge di procedura 6.4.61
This provision governed the procedure for appealing the fee assessment mentioned in order 3.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 21 della Legge di procedura 6.4.61

This provision was cited as the basis for ordering the taxation of fees.

art. 21 della Legge di procedura 6.4.61

This provision governed the procedure for appealing the fee assessment mentioned in order 3.

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Testo completo

Raccomandata

Incarto n. 32.2001.00026 Rif. costo n. 161.318.05 bs/fz · Lugano 21 dicembre 2001 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi

visto il ricorso del 23 marzo 2001 interposto da

__________, rappr. da: avv.__________, contro

la decisione del 19.2.01 emanata da Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 in materia di assicurazione federale per l'invalidità

letti ed esaminati gli atti;

vista la sentenza 23.10.01 con la quale è stato respinto il gravame;

richiamata l'ordinanza 31.7.01 con la quale la parte ricorrente è stata posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria;

rilevato che in data 7.12.01 l'avvocato _________ ha trasmesso l'allegata nota d'onorario per la tassazione;

visto in particolare l'art. 21 della Legge di procedura 6.4.61;

ordina 1.

La nota è tassata in fr. 1'888.70;

2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Contro l'ammontare dell'onorario il patrocinatore e il Dipartimento delle Istituzioni possono ricorrere entro 15 giorni al Consiglio di moderazione.

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Raffaele Guffi