Disability Insurance Appeal Dismissed Due to Settlement
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appeal concerning federal disability insurance, filed against an insurance office decision, was summarily dismissed from the court roll because both parties reached an agreement that was deemed legally compliant, specifically after the opposing office proposed and the appellant agreed to further investigation regarding the insured's working capacity, thus rendering the case moot.
Regesto Legislator
Generato dall'IALegge di procedura 6.4.1961; Disability Insurance Appeal Dismissed Due to Settlement: intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis law is cited just before the dispositive, indicating the procedural basis for the ruling on striking the case from the roll due to settlement.
This is part of the operative order (1) following the settlement agreement, directing the administrative action.
This is the main order disposing of the case based on the parties' settlement (transazione).
This provision deals with the allocation of costs (no court fee, costs borne by the State) in the dispositive.
Testo completo
RACCOMANDATA Incarto n. 32.2001.00115 rg/fz · Lugano 22 febbraio 2002 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi
visto il ricorso del 20 dicembre 2001 interposto da
__________, rappr. da: __________, contro
la decisione del 23.11.01 emanata da Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità
letti ed esaminati gli atti;
vista la risposta di causa 7 febbraio 2002 con cui l'UAI, reputando necessari ulteriori appronfondimenti volti a chiarire la capacità lavorativa dell'assicurata, ha proposto il rinvio degli atti per un complemento istruttorio (III);
richiamato lo scritto 21 febbraio 2002 con cui __________ dell'__________, per la ricorrente, dichiara di aderire alla proposta formulata dall'UAI e comunica di rinunciare alle ripetibili (VI);
atteso che l'accordo intervenuto tra le parti può essere omologato in quanto conforme alla legge;
rilevato che la causa è divenuta di conseguenza priva di oggetto (cfr. STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; Pratique VSI 1999 pag. 213; SVR 1996 AVS Nr. 74; RCC 1988 pag. 421; DTF 112 V 175-176; DTF 104 V 162);
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;
decreta 1.
la causa è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione, nota alle parti, che viene omologata;
§) gli atti vengono trasmessi all'UAI affinché proceda conformemente all'accordo intercorso fra le parti.
2. non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;
3. intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Raffaele Guffi