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32.2001.114 • TCAS TI 32.2001.114 Generato dall'IA

Moot Appeal Following Retroactive Military Salary Calculation and Benefit Transfer

Numero d'incarto 32.2001.114
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An insured person appealed a disability insurance daily allowance decision, seeking a higher rate based on their former military instructor salary rather than the sales employee salary used by the disability insurance office, which subsequently issued a corrected decision; however, the military insurance authority then assumed responsibility for the professional retraining, agreed to calculate the loss of earnings based on the military salary retroactively, and reimbursed the initial allowance paid, rendering the initial administrative decision and the appeal moot, leading the court to strike the case from the record based on the statutory provision that disability benefits are only granted if not provided by other mandatory insurances.

Regesto Legislator

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Art. 44 cpv.1 LAI, Legge di procedura per le cause davanti al TCA; Moot Appeal Following Retroactive Military Salary Calculation and Benefit Transfer: An insured person appealed a disability insurance daily allowance decision, seeking a higher rate based on their former military instructor salary rather than the sales employee salary used by the disability insurance office, which subsequently issued a corrected decision; however, the military insurance authority then assumed responsibility for the professional retraining, agreed to calculate the loss of earnings based on the military salary retroactively, and reimbursed the initial allowance paid, rendering the initial administrative decision and the appeal moot, leading the court to strike the case from the record based on the statutory provision that disability benefits are only granted if not provided by other mandatory insurances.

Parole chiave

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prestazioni dell'assicurazione invalidità prestazione dell'assicurazione militare prestazione obbligatoria calcolo della prestazione guadagno assicurato trasferimento privo d'oggetto Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 44 cpv.1 LAI
This provision is mentioned in the reasoning as the basis for deeming the challenged decision to have become moot.
Legge di procedura per le cause davanti al TCA
This body of law governs the procedure under which the court issues its orders (specifically order 1 regarding striking the case from the rolls).
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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LAI

The court implicitly relies on the facts established under Art. 44 cpv. 1 LAI (which determines entitlement) to justify the decision becoming moot.

art. 44 cpv.1 LAI

This provision, which defines the priority of other insurances over disability insurance benefits, is cited as the justification for why the obligation to pay the daily allowance shifts to the military insurance.

Legge di procedura per le cause davanti al TCA

This body of law governs the procedure under which the court issues its orders (specifically order 1 regarding striking the case from the rolls).

art. 44 cpv.1 LAI

This provision is mentioned in the reasoning as the basis for deeming the challenged decision to have become moot.

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Testo completo

RACCOMANDATA Incarto n. 32.2001.00114 BS · Lugano 7 giugno 2002 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi

visto il ricorso del 14 dicembre 2001 interposto da

__________, contro

la decisione del 11 dicembre 2001 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato in fatto e in diritto:

- che con decisione 11 dicembre 2001 l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha posto __________, classe 1964, al beneficio di un’indennità giornaliera di fr. 107,30 per il periodo 1° dicembre 2001 – 31 maggio 2002;

- che contro la decisione amministrativa è tempestivamente insorto l’assicurato chiedendo che l’indennità giornaliera venga determinata sulla base del suo ultimo salario quale istruttore militare e non come impiegato di vendita;

- che l’8 aprile 2002 l’amministrazione ha emesso una nuova decisione, in sostituzione di quella impugnata, dove ha fissato un’indennità giornaliera di fr. 139.— (doc. _);

- che, interpellato dal TCA, con scritto 8 maggio 2002 il ricorrente ha chiesto la sospensione della causa poiché la pratica inerente l’indennità giornaliera verrà riesaminata dall’assicurazione militare (doc. _);

- che lo scrivente Tribunale ha sospeso la causa sino al 30 giugno 2002 (doc. _);

- che con lettera 5 giugno 2002 __________ ha scritto al TCA quanto segue (sottolineatura del redattore):

“l’assicurazione militare ha riesaminato il mio caso concernente le indennità giornaliere, con la presente intendo quindi ritirare il ricorso in questione e ringraziarvi della vostra disponibilità” (doc. _);

- che a sensi dell’art. 44 cpv.1 LAI, le persone assicurate alla LAI e nel contempo soggette all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni o dell’assicurazione militare, hanno diritto ai provvedimenti d’integrazione dell’assicurazione invalidità soltanto se gli stessi non sono concessi dalle altre assicurazioni;

- che con lettera 27 maggio 2002 l’Ufficio federale dell’assicurazione militare (UFAM), Sezione AM 7 Bellinzona, ha comunicato all’insorgente di assumersi i costi relativi alla riformazione professionale quale assistente di cura e di riconoscere retroattivamente dal 1° maggio 1999 sino al termine della riformazione stessa, una perdita di guadagno basata sul salario di istruttore militare e non più su quello di impiegato di vendita come finora fatto (doc. _);

- che il 27 maggio 2002 l’UFAM ha comunicato all’UAI di assumersi la riformazione professionale dell’assicurato e di rimborsare le indennità giornaliere corrisposte dalla Cassa di compensazione dell’artigianato svizzero dal 1° settembre 2001 al 31 maggio 2002 (doc. _);

- che, richiamato l’art. 44 cpv. 1 LAI, l’obbligo di versare l’indennità giornaliera spetta all’assicurazione militare la quale ha preso a carico la riformazione professionale dell’assicurato, considerato inoltre che l’UFAM ha rimborsato all’AI l’indennità giornaliera già versata, la decisione 8 aprile 2002 è divenuta pertanto priva di oggetto;

- che per questi motivi la causa dev’essere stralciata dai ruoli

viste le disposizioni della Legge di procedura per le cause davanti al TCA,

decreta 1.

la causa è stralciata dai ruoli

2. non si percepiscono né tasse né spese;

3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Raffaele Guffi