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32.2000.96 • TCAS TI 32.2000.96 Generato dall'IA

Correction of Clerical Error in Withdrawal Decree Regarding Disability Insurance Appeal

Numero d'incarto 32.2000.96
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The court addressed a request to rectify a clerical error in the withdrawal decree dated August 28, 2001, concerning an appeal against the disability insurance office's decision. The original decree mistakenly stated that the opposing party proposed the rejection of the appeal, but the court found that the opposing party's response of August 20, 2001, actually proposed recognizing a 50% work incapacity starting January 1, 1999, leading to a half disability pension from January 1, 2000. Therefore, exercising its authority under procedural law, the court decreed the correction of the text in the withdrawal decree to accurately reflect the opposing party's proposal, while leaving the rest of the decree unchanged and issuing no fees or costs.

Regesto Legislator

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Legge di procedura 6.4.1961, non si prelevano né tasse né spese; Correction of Clerical Error in Withdrawal Decree Regarding Disability Insurance Appeal: The original decree mistakenly stated that the opposing party proposed the rejection of the appeal, but the court found that the opposing party's response of August 20, 2001, actually proposed recognizing a 50% work incapacity starting January 1, 1999, leading to a half disability pension from January 1, 2000. Therefore, exercising its authority under procedural law, the court decreed the correction of the text in the withdrawal decree to accurately reflect the opposing party's proposal, while leaving the rest of the decree unchanged and issuing no fees or costs.

Parole chiave

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assicurazione per invalidità questioni processuali soppressione della prestazione d'assicurazione incapacità di lavoro mezza rendita errore amministrativo Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Legge di procedura 6.4.1961
This procedural law was referenced before the decree, indicating it governs the procedure for issuing the decision (rectification order).
non si prelevano né tasse né spese
Order 2 dictates that no fees or costs are levied regarding this rectification decision.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Legge di procedura 6.4.1961

This procedural law was referenced before the decree, indicating it governs the procedure for issuing the decision (rectification order).

non si prelevano né tasse né spese

Order 2 dictates that no fees or costs are levied regarding this rectification decision.

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Testo completo

RACCOMANDATA Incarto n. 32.2000.00096 rg/gm · Lugano 5 settembre 2001 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi

visto il ricorso del 11 settembre 2000 interposto da

__________, rappr. da: avv. __________, contro

la decisione del 11 settembre 2000 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ed ora sull'istanza tendente alla rettifica del decreto di stralcio del 28 agosto 2001;

richiamato il decreto 28 agosto 2001 nel quale, a seguito di una svista, è stata riportata la seguente frase:

" vista la risposta 20 agosto 2001 della parte convenuta che propone la reiezione del gravame;"

visto lo scritto 31 agosto 2001 col quale l'avv. __________ ne postula la correzione;

rilevato che risulta indispensabile rettificare il testo dello stralcio come segue:

" vista la risposta di causa 20 agosto 2001 della parte convenuta, che propone il riconoscimento di un'inabilità lavorativa pari al 50% a far tempo dal 1. gennaio 1999, con conseguente diritto ad una mezza rendita di invalidità dal 1. gennaio 2000 (cfr. Doc. _);

per il resto il testo del decreto di stralcio 28 agosto 2001 resta invariato;

richiamate le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;

decreta 1.

il testo dello stralcio è corretto come indicato qui sopra;

2. non si prelevano né tasse né spese;

3. intimazione alle parti a mezzo posta raccomandata;

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Raffaele Guffi