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32.2000.94 • TCAS TI 32.2000.94 Generato dall'IA

Inadmissibility of Appeal Regarding AVS Pension Recalculation Based on Finalized AI Pension Decisions

Numero d'incarto 32.2000.94
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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An insured individual appealed a recent decision setting their Old Age and Survivors' Insurance (AVS) pension, effective from the date their prior disability insurance (AI) pension was converted due to reaching the age threshold, by seeking retroactive recalculation and reimbursement of prior AI benefits, arguing that educational credits were improperly excluded from the calculation basis. The court declared the appeal inadmissible because the contested decision only concerned the new AVS pension, and the prior decisions regarding the AI pension amounts, which were the basis for the retroactive claim, had become legally final and could only be challenged through revision procedures by the issuing authority, not via an appeal against the subsequent AVS decision.

Regesto Legislator

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1.- Il ricorso é irricevibile; Inadmissibility of Appeal Regarding AVS Pension Recalculation Based on Finalized AI Pension Decisions: The court declared the appeal inadmissible because the contested decision only concerned the new AVS pension, and the prior decisions regarding the AI pension amounts, which were the basis for the retroactive claim, had become legally final and could only be challenged through revision procedures by the issuing authority, not via an appeal against the subsequent AVS decision.

Parole chiave

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ricalcolo della rendita di invalidità assicurazione vecchiaia e superstiti calcolo della rendita per superstiti prestazioni d'invalidità dell'assicurato rimborso di prestazioni assicurative revoca della rendita Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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1.- Il ricorso é irricevibile
This order declares the appeal inadmissible, which is the main ground for the final disposition.

Giurisprudenza citata

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DTF 119 V 183
revisione processuale (DTF 119 V 183-184, 422, 477; DTF 117 V 12);
DTF 117 V 12
revisione processuale (DTF 119 V 183-184, 422, 477; DTF 117 V 12);
DTF 110 V 51
DTF 115 V 186
DTF 119 V 183, 422, 477; DTF 117 V 12; DTF 115 V 186, RAMI 1992, 118);
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
1.- Il ricorso é irricevibile.

This order declares the appeal inadmissible, which is the main ground for the final disposition.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

This order rules on costs (no fee collected, costs borne by the State).

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

This order sets out the procedural pathway for challenging the decision before the Federal Supreme Court.

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Testo completo

RACCOMANDATA Incarto n. 32.2000.00094 rg/nh · Lugano 12 ottobre 2000 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi

statuendo sul ricorso del 6 ottobre 2000 di

__________ contro

la decisione del 13 settembre 2000 emanata da Cassa cantonale di compensazione AVS, Bellinzona in materia di assicurazione federale AVS (rendita)

ritenuto in fatto

- che con decisione 14 gennaio 1988 la Cassa cantonale di compensazione ha posto l'assicurata al beneficio di una mezza rendita AI con effetto dal 1° luglio 1987;

- che con decisione 14 giugno 1994 la Cassa ha stabilito il nuovo importo della mezza rendita AI dovuto con effetto dal 1° gennaio 1994;

- che il __________ 2000 l'assicurata avendo compiuto il 62mo anno di età, con decisione

13 settembre 2000 la Cassa ha stabilito l'ammontare della rendita AVS con effetto dal 1° giugno 2000, la precedente rendita AI essendo stata mutata in rendita AVS oggetto della querelata decisione;

- che con ricorso 3 ottobre 2000 l'assicurata ha contestato il calcolo della rendita AVS oggetto della decisione 13 settembre 2000, censurando il mancato riconoscimento degli accrediti per compiti educativi;

- che con ricorso 6 ottobre 2000 l'assicurata ha deferito la medesima decisione della Cassa al TCA, chiedendo - sostanzialmente con la medesima motivazione posta alla base della richiesta modifica giudiziale dell'ammontare della rendita AVS

- il ricalcolo e il conseguente rimborso retroattivo delle rendite AI percepite a far tempo dal 1° luglio 1987;

considerando in diritto

- che oggetto dell'impugnata decisione 13 settembre 2000 è la fissazione della rendita AVS dovuta a __________ a far tempo dal 1° giugno 2000;

- che con l'atto impugnato l'amministrazione non ha di contro statuito sulla rendita AI erogata sino al 30 maggio 2000 e fatta oggetto delle precedenti decisioni 14 gennaio 1988 rispettivamente 14 giugno 1994, cresciute in giudicato;

- che una decisione formalmente cresciuta in giudicato, non potendo la stessa più essere impugnata tramite rimedio di diritto ordinario, può essere modificata dall'autorità che l'ha pronunziata in via di revisione, in via di riesame oppure nell'ambito della c.d. revisione processuale (DTF 119 V 183-184, 422, 477; DTF 117 V 12);

- che, inoltre, per principio possono essere sottoposti ad esame giudiziale solo i rapporti sui quali l'amministrazione competente si sia pronunciata mediante una decisione vincolante, la quale definisce l'oggetto impugnato, mentre qualora non sia stata resa una decisione non sussiste oggetto impugnato e nessun giudizio di merito può di conseguenza essere pronunziato dal giudice adito (DTF

110 V 51; STCA 24 ottobre 1991 in re N.G);

- che, come visto, le succitate decisioni relative alla fissazione degli importi di rendita AI sono cresciute in giudicato;

- che la querelata decisione 13 settembre 2000 non ha per oggetto la determinazione della rendita AI e nessuna pronunzia di merito può consequenzialmente essere emanata da parte dello scrivente Tribunale;

- che sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso 6 ottobre 2000 diretto alla modifica retroattiva delle rendite AI percepite a decorrere dal luglio 1987 deve essere dichiarato irricevibile;

- che con il "ricorso" de quo l'assicurata reputa in sostanza siccome errate, per i motivi sopra menzionati, le precedenti decisioni con cui la competente autorità ha fissato l'ammontare delle rispettive rendite AI;

- che, come ricordato, per un'eventuale correzione delle cennate decisioni, cresciute in giudicato, che con il "ricorso" l'insorgente reputa siccome errate per i motivi sopra ricordati, rimane unicamente la possibilità di una loro eventuale modifica, da parte dell'autorità che le ha pronunciate, in via di riesame o tramite revisione processuale (cfr. DTF 119 V 183, 422, 477; DTF 117 V 12; DTF 115 V 186, RAMI 1992, 118);

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso é irricevibile.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti