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32.2000.86 • TCAS TI 32.2000.86 Generato dall'IA

Appeal for Increased Disability Pension Denied Due to Lack of Relevant Health Deterioration

Numero d'incarto 32.2000.86
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An appellant sought to increase their existing half disability pension, claiming a worsening of chronic back, limb, and shoulder issues, despite a recent administrative review confirming the existing 50% disability, which was based on specialist assessments indicating continued limitations in office work capacity. The court dismissed the appeal, reasoning that a pension revision requires a *relevant* change in health or the economic consequences of the impairment since the previous decision, and the medical documentation, even considering subsequent surgery, did not demonstrate a medical impairment affecting earning capacity beyond the already assessed 50% limitation for an office worker, thereby denying the request for a further expert evaluation as the existing evidence was deemed sufficient.

Regesto Legislator

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Art. 4 cpv. 1 LAI, Art. 28 cpv. 1 LAI, Art. 41 LAI, Art. 87 cpv. 1 OAI, Art. 4 LAI, Art. 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale; Appeal for Increased Disability Pension Denied Due to Lack of Relevant Health Deterioration: The court dismissed the appeal, reasoning that a pension revision requires a *relevant* change in health or the economic consequences of the impairment since the previous decision, and the medical documentation, even considering subsequent surgery, did not demonstrate a medical impairment affecting earning capacity beyond the already assessed 50% limitation for an office worker, thereby denying the request for a further expert evaluation as the existing evidence was deemed sufficient.

Parole chiave

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aumento della rendita di invalidità revisione danno cronico alla salute mezza rendita motivi medici accertamento medico complementare Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 113 V 275
2a; DTF 113 V 275, consid.
DTF 109 V 116
1a; DTF 109 V 116, consid.
DTF 105 V 30
DTF 109 V 262
Invalidity Pension Revision: Temporal Basis for Comparison After Multiple Assessments
DTF 121 V 208
pro multis DTF 121 V 208, 115 V 142) che non vi è stata una rilevante modifica delle condizioni di salute dell'assicurata tale da incidere in maniera rilevante sul diritto alla rendita, né tanto meno in base agli atti è possibile sostenere che vi sia stata una modifica rilevante delle condizioni economiche.
DTF 106 Ia 162
2d; DTF 106 Ia 162 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 41 LAI

This article governs the revision of disability pensions when the degree of disability changes, forming the core issue of the appeal which was ultimately rejected (the underlying administrative decision confirmed the existing 50% disability).

Art. 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale

Cited to justify the court's composition (single judge) for handling the appeal.

Art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni

Cited along with Art. 26c para. 2 to justify the court's composition (single judge) for handling the appeal.

Art. 4 LAI

Cited extensively as the definition of disability used to assess whether the conditions for revising the pension were met.

Art. 28 cpv. 1 LAI

Cited to specify the percentage thresholds required for receiving a full, half, or quarter disability pension, relevant to the case where the degree of disability was confirmed at 50%.

Art. 87 cpv. 1 OAI

Cited regarding the procedure for revision (on the authority's initiative or upon request).

Art. 88 a cpv. 1 OAI

Cited concerning the time frame (three months) after which an improvement in earning capacity must be considered for pension review.

Art. 88 a cpv. 2 OAI

Cited concerning the time frame (three months) after which a deterioration in earning capacity must be considered for pension review.

Art. 66 cpv. 1 LTF

Cited in the dispositive regarding the costs (no judicial fees imposed, costs borne by the State).

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Testo completo

RACCOMANDATA Incarto n. 32.2000.00086 rg/nh · Lugano 4 maggio 2001 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi

statuendo sul ricorso del 18 settembre 2000 di

__________, rappr. da: __________, contro

la decisione del 21 agosto 2000 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. Dal novembre 1994 __________ beneficia di una mezza rendita AI per un'invalidità del 50%. Tale grado è stato confermato dall'UAI in occasione della procedura di revisione sfociata con decisione 20 ottobre 1997 (doc. AI _).

1.2. In esito ad una successiva procedura di revisione avviata nel novembre 1999 su richiesta dell'assicurata, l'UAI, sulla base di nuovi accertamenti medici di cui si dirà nei considerandi successivi, per decisione 21 agosto 2000 ha confermato il

diritto ad una mezza rendita, rilevando come l'assicurata esprima ancora una capacità lavorativa nella precedente professione di impiegata d'ufficio pari al 50%.

1.3. Con tempestivo ricorso 18 settembre 2000 l'assicurata è insorta contro la decisione amministrativa chiedendo il riconoscimento di una rendita intera d'invalidità.

A sostegno della propria domanda di giudizio essa, dopo aver illustrato le diverse tappe del suo iter medico dal 1993 e sottolineato la presenza di continui disturbi alla schiena, agli arti inferiori, alle spalle ed alle mani, adduce in sostanza un peggioramento del suo stato di salute che non le permette di svolgere la sua attività professionale in misura superiore a 1-2 ore al giorno.

1.4. Con risposta di causa 9 gennaio 2000 l’UAI ha proposto di respingere l'impugnativa, sottolineando come la decisione impugnata sia stata resa sulla base di accertamenti medici specialistici i quali hanno permesso di escludere un peggioramento sostanziale delle condizioni di salute e delle conseguenze invalidanti ad esso dovute rispetto alla situazione precedente.

1.5. Pendente causa la lic. jur. __________, in rappresentanza dell'assicurata, ha chiesto l'allestimento di una perizia giudiziaria intesa ad accertare l'effettivo grado d'invalidità (VII).

in

diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).

Nel merito

2.2. Oggetto del contendere è sapere se siano nella fattispecie adempiute le premesse giustificanti una revisione della mezza rendita d'invalidità assegnata a __________.

Con l'atto impugnato l'UAI ha infatti confermato il diritto ad una mezza rendita AI per un grado d'incapacità al guadagno del 50%.

L'art. 4 cpv. 1 LAI definisce l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

• un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e

• la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

Va inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.

2.3. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o diminuita in misura corrispondente oppure soppressa (cfr. art. 41 LAI).

La revisione avviene d'ufficio o su domanda (cfr. art. 87 cpv. 1 OAI).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante soppri­me, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (cfr. art. 88 a cpv. 1 OAI).

Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (cfr. art. 88 a cpv. 2 OAI).

Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 in re St., RCC 1984 pag. 137).

2.4. Anche ai fini della revisione del grado di invalidità fa stato l'art. 4 LAI, secondo il quale per invalidità si intende l'incapacità di guadagno cagionata da un danno alla salute (consid. 2.1).

Perciò, la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione secondo l'art. 41 LAI non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. p. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a; DTF 109 V 116, consid. 3 b; DTF 105 V 30).

Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.

D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI che prevede l'assegnazione di un quarto di rendita se il grado d'invalidità è di almeno il 40%, una mezza rendita quando il grado d'invalidità è di almeno il 50% e una rendita intera quando l'invalidità raggiunge almeno il 66 2/3%.

In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invaria­ta, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987, pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).

Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 109 V 262; 105 V 30; Valterio, op. Cit. P. 268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Serie: Rechtssprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, p. 258).

2.5. Nel caso in esame, dopo aver esperito nuovi accertamenti di natura medica, l'amministrazione ha riconfermato il precedente grado d'invalidità del 50% stabilito con decisione 23 febbraio 1996 e confermato con successiva decisione

20 ottobre 1997 in occasione della precedente richiesta di revisione.

Dagli atti emerge infatti che, interpellato dall'amministrazione per un giudizio circa l'eventuale revisione dell'attuale rendita, con rapporto 22 maggio 2000 il dott. __________, chirurgo ortopedico che nel giugno 1996 rispettivamente nel marzo 1998 operò l'assicurata per tendinite calcarea alle spalle, posta diagnosi di *"discopatia C5/C6 con protusione discale dorso-laterale con impressione del sacco durale/stato dopo sinovectomia ambedue le spalle nel 96 e nel 98 per tendiniti calcaree"* ha evidenziato come "*visto la situazione della paziente un'abilità lavorativa più del 50% risulta impossibile

soprattutto per quanto concerne la cervicale con la problematica attuale".*Lo specialista ha quindi confermato un grado d'incapacità lavorativa del

50% evidenziando come il danno alla salute costituisca fattore limitativo dell'attività professionale esercitata dall'assicurata per quanto riguarda il "*sollevare pesi, stare a lungo anche seduta alla scrivania a scrivere al computer"* (doc. _).

Dal fascicolo emerge inoltre che con certificato 30 giugno 2000 il dott. __________, internista, con riferimento all'insieme delle affezioni considerate già in occasione della precedente procedura di revisione, ha dal canto suo osservato che "*la paziente presenta clinicamente alcuni deficit neurologici invalidanti dovuti alle sue patologie discali sia a livello lombo-sacrale che cervicale. In particolare presenta una iposensibilità alla mano sin con diminuzione della forza e una sintomatologia cervicale di tipo radicolare ben compatibile con una RM cervicale fatta il 29 02 00 alla clinica __________. Tali deficit limitano notevolmente la sua capacità lavorativa e anche a riguardo delle nuove informazioni penso che una revisione del caso sia necessaria"* (doc. AI _).

Per quanto riguarda in particolare la problematica lombare, già riscontrata in occasione dei precedenti accertamenti specialistici (cfr. referto 15 settembre 1997 del dott. __________, il quale aveva rilevato la persistenza di "*uno stato dopo intervento per ernia del disco nei livelli L4/5-L5/S1 con fissazione posteriore L5/S1*" precisando che "*la situazione lombare attualmente sembra stabile e non procura alla paziente fastidi particolari*", doc. AI _) dalla refertazione medica emerge che nel giugno 1999 l'assicurata è stata sottoposta ad intervento chirurgico ad opera del dott. __________ della __________. Il relativo rapporto d'uscita attesta quanto segue:

"Diagnose Postlaminektomie-Syndrom mit Lumboischialgien links (Wurzelirritation) bei St.n. Laminektomie L5, Nukleotomie L4/5 und L5/S1 bds. und dorsaler interkorporeller Spondylodese L5/S1 am 3.1.93 St.n. Revision L5/S1 und Schraubenentfernung am 13.4.94

Therapie Dekompression L4-S1 links und dorsale Spondylodese L4-S1 am 18.6.99

Verlauf

Insgesamt problemloser postoperativer Verlauf und Mobilisation. Die Patientin gibt eine deutliche Regredienz der ischialgiformen Schmerzen an bei noch persistierender leichter Schwäche im linken Fuss.

Die Patientin konnte am 26.6.99 bei reizlosen Wundverhältnissen und gutem AZ in die Rehaklinik nach __________ verlegt werden.

Prozedere

Wir bitten um Fadenentfernung 12-14 Tage postoperativ.

Die Patientin wurde ansonsten über das weitere Vorgehen informiert, insbesondere das Mobilisieren der LWS nur en bloc, Meiden von schweren körperlichen Arbeiten und ansonsten Belastung nach Massgabe der Beschwerden.

In __________ Fortführen der Mobilisation mit Gehschulung, Stabilisationsübungen und Rückenschule."

ed indica una completa incapacità al lavoro limitatamente al periodo postoperatorio di 2 mesi.

Dalla refertazione specialistica relativa alla precedente procedura di revisione sfociata con decisione 20 ottobre 1997 emerge che a causa della persistenza della sindrome cervicale (discopatia a livello C5/C6 ed irritazione radicolare C7) ritenuta quale sintomatologia dominante, e dello stato dopo intervento per ernia del disco nei livelli L4/L5 con fissazione posteriore L5/S1, il dott. __________ ha ritenuto l'assicurata incapace al lavoro quale impiegata d'ufficio nella misura del 50%. Alla medesima conclusione erano per altro giunti anche i medici della __________, i quali con referto peritale 25 aprile 1997 avevano concluso per un'incapacità lavorativa del 50% (doc. AI _).

Orbene, sulla base della nuova refertazione medica relativa al periodo successivo all'emanazione della precedente decisione, a giudizio di questa Corte è da ritenere in concreto siccome dimostrato con la certezza richiesta nel campo delle assicurazioni sociali (cfr. pro multis DTF 121 V 208, 115 V 142) che non vi è stata una rilevante modifica delle condizioni di salute dell'assicurata tale da incidere in maniera rilevante sul diritto alla rendita, né tanto meno in base agli atti è possibile sostenere che vi sia stata una modifica rilevante delle condizioni economiche.

Sulla base agli atti medici all'inserto è infatti da ritenere che, malgrado gli interventi chirurgici cui si è dovuta sottoporre successivamente al 20 ottobre 1997, le limitazioni dovute al danno alla salute di cui l'assicurata è portatrice - dovute soprattutto all'affezione cervicale (già ritenuta predominante in occasione della precedente procedura di revisione) e della problematica alle spalle - incidano ancora attualmente (momento della decisione impugnata) nella misura del 50% sulla sua capacità lavorativa quale impiegata d'ufficio. Nessun elemento agli atti consente infatti di ritenere che, dal profilo medico, le ripercussioni invalidanti dovute alle affezioni di cui l'interessata soffre, segnatamente la patologia lombare, ma soprattutto quella cervicale e l'affezione alle spalle, siano quantificabili in misura superiore a quella espressa dal dott. __________.

2.6. Pendente causa l'insorgente ha chiesto l'erezione di una perizia giudiziaria intesa ad accertare il grado d'invalidità.

Al proposito si osserva che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predomi­nante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (RCC 1986 pag. 202 consid. 2 d; sentenza TFA del 3 dicembre 1993 in re M.T., sentenza TFA del 27 ottobre 1992 in re A.B.P., sentenza TFA del 13 febbraio 1992 in re M.O., sentenza TFA del 13 maggio 1991 in re A.A., sentenza TCA del 25 novembre 1991 in re G.M.; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito sancito dall'art. 4 CF (RCC 1986 pag. 202, consid. 2 d; RAMI 1985 pag. 238 consid. 2d; DTF 106 Ia 162 consid. 2b; Walter, "Il diritto alla prova in Svizzera" in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 1991, pag. 1292).

Poiché la documentazione medica agli atti risulta sufficiente ai fini della pronuncia del presente giudizio, la richiesta d'assunzione di prove dev'essere respinta.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso é respinto.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti