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32.2000.48 • TCAS TI 32.2000.48 Generato dall'IA

Insured Party v. Administrative Office (Disability Benefits Appeal and Reimbursement)

Numero d'incarto 32.2000.48
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An insured party appealed a decision regarding federal disability insurance benefits, challenging the initially awarded monthly allowance for themselves and a half-allowance for their spouse, although the insured party subsequently withdrew their specific appeal after the administrative office issued a new decision increasing their benefit amount. The court reasoned that since the administrative office issued its revised decision after submitting its formal response to the court, the new decision should be treated as a proposal for judgment, but because one appeal was withdrawn and the other was satisfied by the increase, the case was removed from the docket; however, due to the procedural posture where the new decision partially satisfied the appellant's original claim before the response was filed, the appellant was entitled to an award of legal costs, specifically CHF 500 in reimbursement.

Regesto Legislator

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Art. 3a cpv. 1 Legge, Art. 58 LPA, Art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS; Insured Party v. Administrative Office (Disability Benefits Appeal and Reimbursement): The court reasoned that since the administrative office issued its revised decision after submitting its formal response to the court, the new decision should be treated as a proposal for judgment, but because one appeal was withdrawn and the other was satisfied by the increase, the case was removed from the docket; however, due to the procedural posture where the new decision partially satisfied the appellant's original claim before the response was filed, the appellant was entitled to an award of legal costs, specifically CHF 500 in reimbursement.

Parole chiave

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prestazioni d'invalidità dell'assicurato rimborso delle spese d'assicurazione spese amministrative questioni processuali soppressione della prestazione d'assicurazione procedura di azione in materia di assicurazioni sociali Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS

Basis for awarding costs (indennità a titolo di ripetibili) to the appellant because the administrative process led to an increased disability pension.

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Testo completo

RACCOMANDATA Incarto n. 32.2000.00048 cs · Lugano 12 gennaio 2001 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi

visto il ricorso del 15 maggio 2000 interposto da

__________, rappr. da: __________, contro

la decisione del 13 aprile 2000 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato che, - con due distinte decisioni del 13 aprile 2000 l'Ufficio dell'assicurazione invalidità (UAI) ha posto __________ a beneficio di una rendita d'invalidità di fr. 1'978 mensili con decorrenza dal 1° gennaio 2000, e suo marito, __________, a beneficio di una mezza rendita d'invalidità di fr. 997 al mese con effetto dal 1° gennaio 2000 (doc. _ inc. __________e __________);

- contro le predette decisioni sono tempestivamente insorti gli assicurati con due distinte impugnative, per il tramite della loro rappresentante (doc. _ inc. __________ e inc. __________);

- con scritto del 18 luglio 2000 l'amministrazione, allegando la risposta della Cassa di compensazione federale, ha proposto di respingere entrambi i ricorsi;

- in data 9 novembre 2000, in seguito ad un accertamento esperito dal TCA, la Cassa ha emanato un nuova decisione concernente __________, assegnandole una rendita di fr. 1'994 (doc. _);

- chiamata a presentare osservazioni in merito, la rappresentante dell'assicurata, con lettera del 9 gennaio 2001, ha dichiarato di ritirare il gravame presentato da __________ e di mantenere il ricorso interposto da __________ (doc. _);

- a norma dell'art. 3a cpv. 1 Legge di procedura per i ricorsi al TCA l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata.

Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al Tribunale (art. 3a cpv. 2).

Quest'ultimo continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto della nuova decisione (art. 3a cpv. 3, 1a frase).

Questa norma ricalca l'art. 58 della Legge federale sulla procedura amministrativa.

Il TFA ha già avuto modo di dichiarare compatibile con il diritto federale il fatto che i Cantoni prevedano una procedura corrispondente all'art. 58 LPA, fondandosi su delle disposizioni esplicite o seguendo per analogia una certa prassi (RCC 1992 pag. 123 consid. 5a, DTF 103 V 109 consid. 2).

Una decisione emanata pendente lite mette fine alla vertenza solo nella misura in cui corrisponde alle richieste del ricorrente. Il litigio sussiste nella misura in cui la nuova decisione non regola tutte le questioni nei sensi voluti dall'insorgente. L'autorità adita deve in questi casi entrare nel merito della vertenza, senza che l'insorgente debba ricorrere contro il nuovo atto amministrativo (RCC 1992 pag. 123 consid. 5c; DTF 113 V 237; DTF 107 V 250; Spira, "Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale" in RJN 1984, pag. 23).

L'amministrazione non può invece rivedere la decisione impugnata dopo aver presentato la risposta di causa ai giudici di prima istanza. Una decisione resa dopo questo termine assume il carattere di una proposta indirizzata al giudice, affinché egli decida nei sensi della nuova decisione (Pratique VSI 1994 pag. 281; RCC 1992 pag. 123 consid. 5, RCC 1989 pag. 320 consid. 2a, RCC 1984 pag. 283, DTF 109 V 236; Spira, "Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale" in RJN 1984, pag. 23);

- nel caso in esame la nuova decisione è stata intimata dopo la risposta di causa per cui è da ritenere come proposta di giudizio;

- tuttavia la causa è divenuta priva di oggetto avendo la ricorrente ritirato il proprio gravame;

- secondo la giurisprudenza, in virtù dell’art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS la persona assicurata, e patrocinata, che in una procedura cantonale di ricorso vince la causa ha diritto ad un’indennità a titolo di ripetibili (Pratique VSI 1994 p. 189; DTF 108 V 111 = RCC 1983 p. 81). Nell’ambito di tale articolo il TFA ha statuito che vi è una pretesa di diritto federale alle ripetibili, quando la situazione procedurale lo giustifica, anche nel caso in cui il ricorso diviene privo di oggetto (RAMI 1994 p. 219; DTF 109 V 71).

Questa situazione si realizza, ad esempio, allorché il ricorso viene stralciato dai ruoli in quanto l’amministrazione, prima di inviare la risposta di causa al Tribunale, emette una nuova decisione, che accoglie integralmente le pretese dell’assicurato (cfr. RCC 1992 p. 123; RCC 1989 p. 320; RCC 1986 p. 314; RCC 1984 p. 283);

- nella fattispecie in esame, la situazione procedurale giustifica il riconoscimento alla ricorrente del rimborso delle spese di patrocinio (cfr. STCA del 24 marzo 1997 in re D. U.). Con la nuova decisione la Cassa ha infatti aumentato l'ammontare della rendita;

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;

decreta 1.

la causa è stralciata dai ruoli:

2. non si prelevano né tasse né spese.

La Cassa verserà alla ricorrente fr. 500.-- a titolo di ripetibili;

3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Raffaele Guffi