Legislator Giurisprudenza & Legislazione
32.2000.46 • TCAS TI 32.2000.46 Generato dall'IA

Disability Insurance Cost Remand

Numero d'incarto 32.2000.46
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Following an appeal regarding a federal disability insurance matter where a previous cantonal court decision had been rejected, the supreme court remanded the case to the cantonal insurance tribunal solely to rule on the costs and indemnities for the first instance proceedings. Consequently, the tribunal ordered the disability insurance office to pay the appellant 1,200 units for indemnities while imposing no court fees or expenses.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

disposizioni di legge di procedura 6 aprile 1961; Disability Insurance Cost Remand: Consequently, the tribunal ordered the disability insurance office to pay the appellant 1,200 units for indemnities while imposing no court fees or expenses.

Parole chiave

Generato dall'IA
contenzioso dell'assicurazione invalidità precetto esecutivo assicurazione di protezione giuridica ripristino della rendita di invalidità procedura di assicurazioni sociali assicurazione contro i danni Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
disposizioni di legge di procedura 6 aprile 1961
This procedural law is cited as the basis for the subsequent orders regarding costs and fees.
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
disposizioni di legge di procedura 6 aprile 1961

This procedural law is cited as the basis for the subsequent orders regarding costs and fees.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

RACCOMANDATA Incarto n. 32.2000.00046 rg/fz · Lugano 9 aprile 2002 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi

visto il ricorso del 11 maggio 2000 interposto da

__________, rappr. da: avv. __________, contro

la decisione del 13.4.2000 emanata da Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità

letti ed esaminati gli atti;

richiamata la sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.02.01 / 19.02.01 con cui il ricorso è stato respinto;

preso atto che con sentenza 18.03.02 il Tribunale federale delle assicurazioni ha rinviato la causa a questo Tribunale affinché, tenuto conto dell'esito definitivo della lite, statuisca sulle ripetibili e spese di parte di prima istanza;

viste le disposizioni di legge di procedura

6 aprile 1961

decreta 1. la Ufficio assicurazione invalidità, Bellizona verserà alla parte ricorrente fr. 1'200.-- a titolo di ripetibili;

2. non si percepiscono né tasse né spese;

3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Raffaele Guffi