Disability Insurance Appeal Dismissed for Untranslated Documents
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed an appeal filed against a disability insurance decision because the appellant failed to comply with a final deadline granted to translate the appeal, originally submitted in a language other than the official canton language, into Italian as required by cantonal procedural law. The court reasoned that jurisdictional principles dictate the use of the cantonal official language in local judicial proceedings, citing Federal Tribunal jurisprudence which confirms that appeals not adhering to this rule can be declared inadmissible, especially since the appellant was explicitly warned and given an extension to rectify the deficiency.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 1a della Legge di procedura 6 aprile 1961 (LPAss, art. 8 della Legge di procedura 6 aprile 1961, art. 2 della Legge di procedura 6 aprile 1961; Disability Insurance Appeal Dismissed for Untranslated Documents: The court reasoned that jurisdictional principles dictate the use of the cantonal official language in local judicial proceedings, citing Federal Tribunal jurisprudence which confirms that appeals not adhering to this rule can be declared inadmissible, especially since the appellant was explicitly warned and given an extension to rectify the deficiency.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe appeal was declared inadmissible because it did not comply with the requirements stipulated in this procedural rule.
Cited in the context of the decision to declare the appeal inadmissible.
Cited in the context of the decision to declare the appeal inadmissible.
Testo completo
RACCOMANDATA Incarto n. 32.2000.00043 fz/fz · Lugano 18 luglio 2000 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi
segretario: · Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 19 aprile 2000 di
__________ contro
la decisione del 13.4.2000 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di assicurazione federale per l'invalidità
letti ed esaminati gli atti;
richiamato il decreto 29.5.2000 del Tribunale col quale costatato che il ricorso non ossequiava i requisiti di cui all'art. 1a della Legge di procedura 6 aprile 1961 (LPAss), è stato assegnato alla parte ricorrente un ultimo termine perentorio di 10 giorni per tradurre il ricorso in italiano, con la comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile;
costatato che il termine assegnato è infruttuosamente trascorso;
rilevato che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale i ricorsi redatti in lingua diversa da quella ufficiale del Cantone possono essere dichiarati irricevibili senza violare il diritto federale (cfr. DTF 102 Ia 36 seg., RU 83 III 56);
ricordato che in una sentenza del 13 aprile 1993 nella causa G. pubblicata in RDAT II 1993, pag. 216-217 il Tribunale federale ha ancora precisato:
" il principio della territorialità delle lingue nazionali nella procedura giudiziaria è ormai pacifico e non è affatto contrario né all'art. 116 CF -che vale soltanto nei rapporti con le autorità federali (DTF 83 III 57)- né al
diritto costituzionale non scritto della libertà della lingua, né alle disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 6 N. 3 lett. a ed e CEDU; cfr. la massima della sentenza del 24 marzo 1986 in re H. pubblicata in Rep. 1987 pag. 149; DTF 106 1a 302 consid. 2a e cit., 115 Ia 64; cfr. le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo del 19 dicembre 1989 nelle cause Brozicek, Publications de la Cour, Série A, Vol. 167 N. 38 seg. e Kamasinski, Vol. 168 N. 63 seg. e 72 seg.); la ricorrente, pertanto, non può pretendere di utilizzare il tedesco davanti alle autorità ticinesi, in netto contrasto con le disposizioni del diritto processuale cantonale ed a ragione non assevera neppure che la Corte cantonale avrebbe fatto prova di un eccesso di formalismo, dal momento che tale istanza le ha offerto la possibilità, concedendole addirittura una proroga del temine, di procedere alla traduzione dell'atto ricorsuale in lingua italiana (DTF 102 Ia
37 seg.)";
richiamati gli art. 1a, 2 e 8 della Legge di procedura 6 aprile 1961
decreta 1.- Il ricorso non è ricevibile.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti