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32.2000.31 • TCAS TI 32.2000.31 Generato dall'IA

Disability Insurance Appeal Fee Taxation and State Costs

Numero d'incarto 32.2000.31
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Following an appeal against a decision from the disability insurance office regarding federal disability insurance, and after partially granting the appeal, the court ordered the taxation of the attorney's fee note submitted by the appellant's representative, who had previously been granted legal aid, setting the fees at CHF 908.30 inclusive of VAT, ordering that no court fee be charged, and assigning the costs to the State, while allowing for an appeal against the fee amount to the Moderation Council.

Regesto Legislator

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art. 21 della Legge di procedura 6.4.61, Ordinanza 27.4.2000; Disability Insurance Appeal Fee Taxation and State Costs: Contro l'ammontare dell'onorario il patrocinatore e il Dipartimento delle Istituzioni possono ricorrere entro 15 giorni al Consiglio di moderazione.

Parole chiave

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spese di gratuito patrocinio assicurazione per invalidità addebito di tasse spese di assicurazione malattie indennizzo statale domanda di prestazione d'assicurazione Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 21 della Legge di procedura 6.4.61
This article is cited in relation to the taxation of the attorney's fee note.
Ordinanza 27.4.2000
The court references the previous ordinance granting legal aid when dealing with costs.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 21 della Legge di procedura 6.4.61

This article is cited in relation to the taxation of the attorney's fee note.

Ordinanza 27.4.2000

The court references the previous ordinance granting legal aid when dealing with costs.

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Testo completo

Raccomandata

Incarto n. 32.2000.00031 Rif. costo n. 161.318.05 bs/fz · Lugano 10 maggio 2001 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi

visto il ricorso del 30 marzo 2000 interposto da

__________, rappr. da: avv. __________, contro

la decisione del 29.2.00 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona AVS 859.54.413.252 in materia di assicurazione federale per l'invalidità

letti ed esaminati gli atti;

vista la sentenza 10 maggio 2001 con la quale è stato parzialmente accolto il gravame;

richiamata l'ordinanza 27.4.2000 con la quale la parte ricorrente è stata posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria;

rilevato che in data 9.5.01 l'avvocato ___________ ha trasmesso l'allegata nota d'onorario per la tassazione;

visto in particolare l'art. 21 della Legge di procedura 6.4.61;

ordina 1.

La nota è tassata in fr. 908,30 al netto delle ripetibili, IVA compresa;

2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Contro l'ammontare dell'onorario il patrocinatore e il Dipartimento delle Istituzioni possono ricorrere entro 15 giorni al Consiglio di moderazione.

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Raffaele Guffi