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32.2000.23 • TCAS TI 32.2000.23 Generato dall'IA

Taxation of Attorney's Fee After Appeal Rejection and Grant of Legal Aid

Numero d'incarto 32.2000.23
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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Following an appeal against a decision by the disability insurance office concerning federal disability insurance, and after the appeal was rejected by a judgment, the delegated judge of the cantonal insurance tribunal ordered the taxation of the attorney's fee note submitted subsequent to the appellant being granted legal aid; specifically, the court taxed the fee at 1,856.30 (including VAT), waived court fees, assessed costs against the State, and provided a fifteen-day period for the representative or the Department of Institutions to appeal the fee amount to the Moderation Council.

Regesto Legislator

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art. 21 della Legge di procedura 6.4.61, Art. 2, Art. 3; Taxation of Attorney's Fee After Appeal Rejection and Grant of Legal Aid: Contro l'ammontare dell'onorario il patrocinatore e il Dipartimento delle Istituzioni possono ricorrere entro 15 giorni al Consiglio di moderazione.

Parole chiave

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spese di gratuito patrocinio assicurazione per invalidità riduzione della mercede d'avvocato determinazione della tassa assistenza amministrativa fiscale aiuti concessi dagli Stati Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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art. 21 della Legge di procedura 6.4.61
This provision was explicitly cited as the basis for ordering the taxation of the fee note.
Art. 2
This order dictates that no court fee is charged, and costs are borne by the State (procedural/cost application in the dispositive).
Art. 3
This order specifies the right and deadline for appeal regarding the fee assessment (procedural application in the dispositive).
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 21 della Legge di procedura 6.4.61

This provision was explicitly cited as the basis for ordering the taxation of the fee note.

Art. 2.

This order dictates that no court fee is charged, and costs are borne by the State (procedural/cost application in the dispositive).

Art. 3.

This order specifies the right and deadline for appeal regarding the fee assessment (procedural application in the dispositive).

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Testo completo

Raccomandata

Incarto n. 32.2000.00023 Rif. costo n. 161.318.05 rg/gm · Lugano 15 dicembre 2000 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi

visto il ricorso del 22 febbraio 2000 interposto da

__________, rappr. da: __________, contro

la decisione del 24 gennaio 2000 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di assicurazione federale per l'invalidità

letti ed esaminati gli atti;

vista la sentenza 8 novembre 2000 con la quale è stato respinto il gravame;

richiamata l'ordinanza 2 maggio 2000 con la quale la parte ricorrente è stata posta la beneficio dell'assistenza giudiziaria;

rilevato che in data 13 dicembre 2000 l'avvocato __________ ha trasmesso l'allegata nota d'onorario per la tassazione;

visto in particolare l'art. 21 della Legge di procedura 6.4.61;

ordina 1.

La nota è tassata in fr. 1'856.30 (IVA inclusa);

2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Contro l'ammontare dell'onorario il patrocinatore e il Dipartimento delle Istituzioni possono ricorrere entro 15 giorni al Consiglio di moderazione.

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Raffaele Guffi