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32.2000.17 • TCAS TI 32.2000.17 Generato dall'IA

Disability Insurance Appeal Withdrawn

Numero d'incarto 32.2000.17
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An appeal was filed against a decision regarding federal disability insurance, but the appellant subsequently informed the court via letter of their decision to withdraw the recourse, rendering the case moot. Consequently, the court ordered the case to be struck from the rolls without imposing any fees or costs, as the matter was no longer subject to adjudication.

Regesto Legislator

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Legge di procedura 6.4.61; Disability Insurance Appeal Withdrawn: Consequently, the court ordered the case to be struck from the rolls without imposing any fees or costs, as the matter was no longer subject to adjudication.

Parole chiave

Generato dall'IA
contenzioso dell'assicurazione invalidità soppressione della prestazione d'assicurazione ritiro della domanda assicurazione di protezione giuridica vertenza di assicurazione sociale soppressione della rendita d'invalidità Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Legge di procedura 6.4.61
Cited as the basis for the procedural decision to strike the case from the roll following withdrawal.
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
Legge di procedura 6.4.61

Cited as the basis for the procedural decision to strike the case from the roll following withdrawal.

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Testo completo

RACCOMANDATA Incarto n. 32.2000.00017 os · Lugano 6 marzo 2000 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi

visto il ricorso del 10 febbraio 2000 interposto da

__________, rappr. da: __________, contro

la decisione del 13 gennaio 2000 da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di assicurazione federale per l'invalidità

letti ed esaminati gli atti;

richiamata l'ordinanza 15 febbraio 2000 con la quale il Tribunale ha assegnato alla parte convenuta il termine di rito per presentare la risposta;

vista la lettera 23 febbraio 2000 della parte ricorrente che comunica il ritiro del ricorso;

rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.61;

decreta 1.

la causa è stralciata dai ruoli;

2. non si percepiscono né tasse né spese;

3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Raffaele Guffi