Legislator Giurisprudenza & Legislazione
32.2000.11 • TCAS TI 32.2000.11 Generato dall'IA

Disability Pension Calculation Appeal Upheld

Numero d'incarto 32.2000.11
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An appellant challenged the amount of their disability pension, arguing that the calculation based on an average annual income of CHF 49,446 and a 16-year contribution period, which resulted in a simple disability pension of CHF 697 per month, was too low and did not account for prior higher earnings. The court upheld the administrative decision, reasoning that the calculation correctly used the legally established contribution period of 16 years (since less than a full year of partial contributions were present in the final period) and that the average annual income calculation, which incorporates revalued income and mandatory educational credits divided by the contribution years, was accurate according to the statutory formulas, regardless of the appellant's subjective perception of need or pre-disability income.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 29bis cpv. 1 LAVS, Art. 29ter cpv.1 LAVS, Art. 29quater LAVS, Art. 29quinquies cpv. 1 LAVS, Art. 28 cpv. 1 LAI, Art. 28 cpv. 1bis LAI; Disability Pension Calculation Appeal Upheld: The court upheld the administrative decision, reasoning that the calculation correctly used the legally established contribution period of 16 years (since less than a full year of partial contributions were present in the final period) and that the average annual income calculation, which incorporates revalued income and mandatory educational credits divided by the contribution years, was accurate according to the statutory formulas, regardless of the appellant's subjective perception of need or pre-disability income.

Parole chiave

Generato dall'IA
calcolo della rendita d'invalidità contributi previdenziali rendita ordinaria rendita parziale pensione alimentare d'indigenza calcolo del reddito Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali

Applied by the delegated judge to decide the case alone.

art. 29 cpv. 2 lett. a, b LAVS

Cited as context for the distinction between full and partial disability pensions, although the appeal was rejected.

art. 29 bis cpv. 1 LAVS

Cited as a basis for calculating the average annual income, although the decision confirmed the initial calculation based on existing records.

art. 29 ter cpv. 1 LAVS

Cited to define a complete contribution period, which supported the application of scale 18.

art. 29 ter cpv. 2 lett. a, b, c LAVS

Cited as context for determining contribution years.

art. 29 quater LAVS

Cited as context for defining the average annual income components.

art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS

Cited as context regarding income taken into account for calculating pensions.

art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS

Cited as context regarding income calculation for non-gainfully employed persons.

art. 29 quinquies cpv. 3 lett. a, b, c LAVS

Cited as context regarding income splitting between spouses.

art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a, b LAVS

Cited as context regarding the period for income splitting.

art. 29 sexies cpv. 1 LAVS

Cited regarding the recognition of credits for educational tasks, which was used in the final calculation confirmation.

art. 29 sexies cpv. 2 LAVS

Cited regarding the amount of the credit for educational tasks, which was used in the final calculation confirmation.

art. 29 sexies cpv. 3 LAVS

Cited regarding the splitting of educational credits between spouses, which was used in the final calculation confirmation.

art. 30 cpv. 1 LAVS

Cited as context for the revaluation of income based on price and wage evolution.

art. 30 cpv. 2 LAVS

Cited as context for determining the average annual income.

art. 33ter LAVS

Cited as context for the revaluation factor used to calculate the confirmed average annual income.

art. 36 cpv. 1 LAI

Cited as context for eligibility for ordinary disability pensions.

art. 36 cpv. 2 LAI

Cited as context that AVS rules apply analogously for disability pension calculation.

art. 36 cpv. 3 LAI

Cited as context regarding income supplements for insured persons under 45.

art. 37 cpv. 2 LAI

Cited as context regarding minimum pension amounts for insured persons under 25 with full contribution duration.

art. 28 cpv. 1 LAI

Cited as context to define pension entitlement based on the degree of disability.

art. 28 cpv. 1bis LAI

Cited as context regarding the right to a half-pension for 40% disability in strict economic cases.

art. 29 cpv. 1 lett. b LAI

Cited as context defining when the right to a pension arises.

art. 52 OAVS

Cited as context for the calculation scales (scale 44).

art. 52c OAVS

Cited as context regarding the non-inclusion of income from the year the insured event occurred, confirming the calculation basis.

art. 52f cpv. 1 OAVS

Cited regarding the year when educational credits are recognized, confirming the calculation basis.

art. 51 bis OAVS

Cited as context defining the revaluation factor used in the confirmed calculation.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

RACCOMANDATA Incarto n. 32.2000.00011 cs/sc · Lugano 2 novembre 2000 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi

con redattore: · Christian Steffen

segretario: · Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 1 febbraio 2000 di

__________ contro

la decisione del 14 gennaio 2000 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione del 14 gennaio 2000 l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha posto __________, classe 1937, al beneficio di un rendita semplice d'invalidità (grado d'invalidità del 75%) di fr. 697.-- mensili con effetto dal 1° ottobre 1999, oltre ad una completiva per la moglie di fr. 209.-- e una rendita semplice per figli (di un beneficiario di rendita) di fr. 279.--.

La prestazione assicurativa è stata determinata sulla base di una scala di rendita

18 (periodo di contribuzione 16 anni) e di un reddito medio annuo di fr. 49'446.

1.2. L'assicurato è tempestivamente insorto al TCA, chiedendo l'erogazione di una rendita più elevata, e ha fatto valere quanto segue:

" Il calcolo è stato effettuato su un reddito lordo medio annuale di fr. 49'446.--.­

In seguito all'incidente stradale di cui sono stato vittima nel maggio '91 ho iniziato ad avere problemi di salute e percepire un calo del lavoro. Dovetti consultare più avvocati per la causa dell'incidente con lunghe procedure amministrative (6 anni 91‑97) ed ottenendo finalmente soddisfazione ( in seconda istanza) ma peggiorando la mia salute.

Dal 97 in poi inizio la consultazione di diversi medici diminuendo ulteriormente il lavoro. Percepisco una perdita di salario dapprima al 50 % sulla base di 100. ‑‑ fr. al giorno ed in seguito dal 01.10.98 al

100 % (fr. ­3'000. ‑‑ netti ).

Ho stipulato questa assicurazione con __________ sulla base di un reddito medio netto di fr. 36'000 / 40'000 all'anno.

Il premio mensile che devo pagare per la cassa malati è di fr. 599.85.‑‑ per cui l'importo concesso di fr. 697.‑‑ mi sembra irrisorio.

Imponibile netto 95‑96 fr. 30'000 .‑‑ 93‑94 netto fr. 35'000 .‑‑ mentre per gli anni 89‑90 e 91‑92 sono stato tassato per un reddito netto dì fr. 43'000.‑‑ (lordo 62'000).

Chiedo che venga riveduto il calcolo tenendo conto dei redditi sopracitati percepiti prima della malattia.

(inoltre gli anni dei contributi pagati sono praticamente 17 ‑ dal 1.2.1983 fino agli acconti per il 1999)." (Doc. _)

1.3. Nella sua risposta del 7 marzo 2000 la cassa propone di respingere il ricorso e osserva:

" Con la contestata decisione l'ufficio Al ha riconosciuto all'assicurato una rendita sempIice d'invalidità di fr. 697.‑ mensili dal 1° ottobre 1999 più una rendita completiva moglie di fr. 209.‑ mensili e una rendita completiva per figli di fr. 279.-- mensili.

Contro questa decisione è stato interposto il ricorso 1° febbraio 2000, mediante il quale il ricorrente ritiene irrisorio l'importo assegnatogli e chiede pertanto di rivedere il calcolo considerando 17 anni contributivi.

Il ricorso non è accoglibile.

Il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell'attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d'assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l'avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato (art. 29bis cpv. 1 LAVS e 36 LAI).

Il periodo di contributo è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe d'età (art. 29ter cpv.1 LAVS e 36 LAI).

La rendita è calcolata in base al reddito annuo medio. Esso si compone:

a. dei redditi risultanti da un'attività lucrativa;

b. degli accrediti per compiti educativi;

c. degli accrediti per compiti assistenziali (art. 29quater LAVS e 36 LAI).

Sono presi in considerazione soltanto i redditi risultanti da un'attività lucrativa sui quali sono stati versati contributi (art. 29quinquies cpv. 1 LAVS e 36 LAI).

Nella fattispecie, va precisato che il calcolo della rendita in questione è stato effettuato sulla base degli anni di contribuzione che l'ufficio ha potuto computare all'assicurato conformemente alle sue iscrizioni registrate sul suo conto individuale, dal 16 luglio 1982 (data d'entrata in CH) al 31 dicembre 1998 (anno che precede il suo evento assicurato ‑diritto a rendita d'invalidità dal 1° ottobre 1999).

Risulta pertanto un periodo contributivo complessivo di 16 anni.

Ciò consente di applicare all'assicurato la scala delle rendite 18 e di riconoscergli una rendita semplice d'invalidità di fr. 697.‑ mensili per lui, fr. 209.‑ quale rendita completiva per la moglie e fr. 279.‑ quale completiva per il figlio (RAM di fr.49'446.‑).

La verifica del calcolo ha potuto stabilire l'esattezza dell'importo assegnato quale rendita ordinaria semplice di vecchiaia.

Qualora l'assicurato si trovasse in condizioni economiche disagiate ha la possibilità di chiedere una prestazione complementare allestendo il formulario di richiesta reperibile presso l'agenzia AVS del Comune di domicilio." (Doc. _)

in

diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.).

Nel merito

2.2. A norma dell'art. 28 cpv. 1 LAI l'assicurato ha diritto a una rendita intera se è invalido almeno al 66 2/3 per cento, a una mezza rendita se è invalido almeno al 50 per cento o a un quarto di rendita se è invalido almeno al 40 per cento; nei casi economicamente rigorosi l'assicurato, conformemente all'art. 28 cpv. 1bis LAI, ha diritto a una mezza rendita se è invalido almeno nella misura del

40 per cento.

Il

diritto alla rendita secondo l’art. 28 LAI nasce al più presto nel momento in cui l’assicurato presenta un'incapacità permanente di guadagno pari almeno al 40% oppure è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40% in media (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI).

2.3. Secondo l’art. 36 cpv. 1 LAI hanno diritto alle rendite ordinarie gli assicurati legittimati alla rendita, che quando l’invalidità si manifesta, hanno pagato i contributi AVS per almeno un anno (art. 36 cpv. 1 LAI). Per quanto riguarda il calcolo delle rendite d’invalidità l’art. 36 cpv.

2 LAI prevede che sono applicabili per analogia le norme dell’AVS, riservate alcune norme specifiche della LAI. Tuttavia, se l'assicurato non ha ancora compiuto quarantacinque anni quando diventa invalido, il reddito medio dell'attività lucrativa è aumentato di un supplemento percentuale. Tale supplemento è fissato dal Consiglio federale secondo l'età dell'assicurato al momento dell'insorgenza dell'invalidità (art.

36 cpv. 3 LAI). Infine, se un assicurato con una durata intera di contribuzione non ha ancora compiuto i 25 anni al momento dell'insorgenza dell'invalidità, la sua rendita d'invalidità e le eventuali rendite completive ammontano almeno il 133 1/3 per cento dell'importo minimo della corrispondente rendita completa (art. 37 cpv. 2 LAI).

2.4. A seconda che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha

diritto ad una rendita completa o parziale (cfr. art. 29 cpv. 2 lett. a, b LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; cfr. art. 52 OAVS).

Il calcolo della rendita di vecchiaia è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività di lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente

diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’età conferente il diritto alla prestazione (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).

Il periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art.

29 ter cpv. 1 LAVS).

Secondo l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi, durante i quali:

- una persona ha pagato i contributi (lett. a);

- il suo coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha versato almeno il doppio del contributo minimo (lett. b);

- possono essere computati accrediti per compiti educativi o d’assistenza (lett. c).

Inoltre, la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato (art. 29 quater LAVS).

Esso si compone:

- dei redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);

- degli accrediti per compiti educativi (lett. b);

- degli accrediti per compiti assistenziali (lett. c).

La somma dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).

Il reddito annuo medio è dunque determinato sommando i redditi da attività lucrativa rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).

Il reddito annuo determinante (indicato sulla decisione della Cassa) non corrisponde dunque necessariamente all'ultimo reddito conseguito dall'assicurato, ma serve unicamente a fissare la corrispondente rendita.

2.5. Sono presi in considerazione unicamente i redditi da un’attività lucrativa sui quali sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).

I contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).

Secondo l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per metà a ciascun coniuge se:

- entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);

- una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia

(lett. b);

- il matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).

Tuttavia sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti:

- tra il 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e

- i periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati all’AVS, con riserva dell’art. 29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).

Secondo l’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti educativi agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitano l’autorità parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi cfr. art. 52e e f OAVS). Ad una coppia di coniugi non sono accordati due accrediti cumulativi.

Generalmente l’anno di inizio dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio (marg. 5316 delle Direttive sulle rendite edite dall’UFAS (DR) valide dal 1.01.1997) e cessa con il compimento del 16mo anno di età dell’ultimo figlio (marg. 5320 DR).

Tuttavia nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).

L’ammontare dell’accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies cpv. 2 LAVS).

L’accredito assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).

2.6. In concreto il ricorrente contesta l'ammontare del reddito annuo medio e del periodo di contribuzione su cui è stata calcolata la rendita cui ha diritto.

2.6.1. Periodo di contribuzione

Come visto (consid. 2.4) per determinare gli anni interi di contribuzione di una persona occorre basarsi sulla durata di contribuzione che essa ha compiuto dal 1° gennaio dell'anno civile successivo al compimento dei 20 anni fino al 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato. Si considera come evento assicurato il compimento dell'età di pensionamento, la data dell'invalidità o del decesso (cfr. direttive UFAS sulle rendite marg. 5020). Da notare inoltre che giusta l'art. 52 c OAVS i periodi di contribuzione tra il

31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato e il sorgere del

diritto alla rendita possono essere computati per colmare lacune di contribuzione. I redditi provenienti da un'attività lucrativa realizzati durante questo periodo non sono tuttavia presi in considerazione per il calcolo della rendita.

Nella fattispecie in esame __________ è entrato in Svizzera il 16 luglio 1982, ma ha iniziato a contribuire all'AVS nel 1983. Il diritto alla rendita è invece sorto il 1° ottobre 1999. Ne discende che, computando i nove mesi dell'anno dell'insorgere dell'evento assicurato, il ricorrente presenta un periodo di contribuzione per il calcolo della scala di rendita di 16 anni e 9 mesi. Tuttavia, i mesi di contribuzione non vengono computati se la somma risulta inferiore a un anno intero (cfr. direttive UFAS sulle rendite marg. 5052).

Pertanto la Cassa ha rettamente riconosciuto a __________ una scala di rendita 18.

2.6.2. Reddito annuo medio

Occorre ora verificare la determinazione del reddito annuo medio (RAM).

Il ricorrente chiede che il calcolo venga riveduto tenendo conto dei redditi percepiti prima della malattia e da lui elencati nel gravame.

In realtà, come già detto (cfr. consid. 2.4), il RAM è composto dalla somma risultante dai propri redditi da attività lucrativa e dagli accrediti per compiti di educazione computabili durante il proprio periodo di contribuzione. In particolare non sono computati i redditi dell'anno in cui è sorto l'evento assicurato (in concreto: 1999, cfr. art. 52 c OAVS), ma quelli provenienti da un'attività lucrativa realizzati durante il periodo di contribuzione e registrati nel conto individuale. A nulla giova pertanto il riferimento fatto dall'assicurato ai suoi redditi imponibili.

Nel caso di specie, la cassa ha sommato tutti i redditi da attività lucrativa iscritti nel conto individuale dell'assicurato relativi al succitato periodo giungendo così all'importo di fr. 492'475.

Orbene, la somma dei redditi da attività lucrativa deve essere rivalutata in funzione dell’indice previsto per l’adeguamento delle rendite all’evoluzione dei prezzi e dei salari di cui all’art. 33 ter LAVS (cfr. rinvio dell'art. 30 cpv. 1 LAVS). Tale fattore di rivalutazione è stabilito dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo esposte all’art. 51 bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è contenuto nelle tavole per la determinazione del reddito annuo medio, edite dall’UFAS, il cui uso è obbligatorio (cfr. art.

30 LAVS, art. 51bis OAVS) e che varia a seconda della prima registrazione sul conto individuale determinante per la rendita.

Nel caso che ci occupa, la prima registrazione determinante nel conto individuale dell'assicurato è avvenuta nel 1983, vale a dire l’anno in cui ha iniziato a contribuire all'AVS. Pertanto, dalle citate tavole, edizione 1999 (anno in cui è sorto il diritto alla rendita) il fattore di rivalutazione risulta essere l'1.025. L'importo rivalutato va poi diviso per i 16 anni effettivi di contribuzione (492'475 x 1.025 : 16), per un reddito annuo di fr. 31'549.

Per ogni anno in cui l’assicurato ha provveduto all’educazione dei figli minori di 16 anni viene assegnato un accredito che corrisponde al triplo della rendita minima vigente al momento in cui è sorto il diritto alla rendita (art. 29 sexies cpv. 1 LAVS, consid. 2.4).

Durante il matrimonio l’assicurato ha avuto un figlio nel 1983. Ne consegue che vanno attribuiti accrediti dal 1984 (anno susseguente la nascita del figlio) al 1998 (anno precedente l'insorgere dell'evento assicurato).

Nessun accredito è infatti attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).

Da rilevare infine che l’accredito per compiti educativi assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).

Ne consegue quindi che a __________ vanno computati

15 mezzi accrediti. Poiché ogni accredito corrisponde al triplo della rendita annua di vecchiaia minima (art. 29 sexies cpv. 2 LAVS), ossia fr. 36'180.-( 3 x fr. 1'005.-- x 12 mesi), l’importo complessivo ammonta a fr. 271'350.-- (36'180 x

7.5 accrediti). La media dell’accredito per compiti educativi (intero) è invece determinata secondo la seguente formula:

(rendita di vecchiaia annua minima x 3) x numero bonifici educativi

durata di contribuzione computabile

(marg. 5333 delle Direttive sulle rendite (DR), edite dall'UFAS).

Pertanto, nella fattispecie, la media degli accrediti per compiti educativi corrisponde a fr. 16'959.-- (fr. 271'350.--: 16 anni).

Ne consegue che il reddito annuo medio della rendita corrisponde a fr. 48'508.-- (31'549 + 16'959) che, arrotondato all’importo immediatamente superiore secondo le tabelle UFAS, ammonta a fr. 49'446.--.

Di conseguenza la prestazione di __________, calcolata, con l’ausilio della citate tabelle, sulla base di una scala di rendita 18 ed un RAM di fr. 49'446 ammonta a fr. 697.--, con una rendita completiva per la moglie di fr. 209.-- e una rendita per figlio di fr. 279.--.

In conclusione, nel caso di specie, dopo attento esame degli atti dell'in­carto, questo TCA non può che confermare l'esattezza del calcolo operato dalla Cassa.

Gli elementi in possesso di questa autorità giudicante non permettono di giungere a conclusioni diverse da quelle racchiuse nella decisione impugnata.

Pertanto la rendita assegnata dall'autorità amministrativa con la risoluzione contestata è esatta e merita conferma.

2.7. __________ sostiene di non poter vivere con la rendita assegnatagli. Come ricordato dall'UAI, se egli dovesse trovarsi in condizioni economiche disagiate, può sempre chiedere - qualora non l'avesse già fatto - l'erogazione di una prestazione complementare.

La domanda dovrà essere formulata su apposito modulo che può essere chiesto all'Agenzia comunale AVS del proprio comune di domicilio.

Tale richiesta sarà accolta, mediante una separata decisione, impugnabile al TCA, nella misura in cui il reddito determinante risulterà inferiore al limite imposto dalla legge.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso é respinto.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti