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32.2000.101 • TCAS TI 32.2000.101 Generato dall'IA

Disability Insurance Appeal Dismissed for Non-Compliance with Cantonal Language Requirements

Numero d'incarto 32.2000.101
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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The court dismissed an appeal against a disability insurance decision because the appellant filed the appeal document in a language other than the official language of the canton, and subsequently failed to submit a translation by the final deadline granted by the court. The court reasoned that under established jurisprudence, proceedings before cantonal authorities must adhere to the cantonal language rules, and since the appellant was offered an opportunity to correct the deficiency without success, the appeal was deemed inadmissible, citing that territorial language principles do not violate federal law or constitutional rights when applied by cantonal courts.

Regesto Legislator

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art. 1a della Legge di procedura 6 aprile 1961 (LPAss, art. 2 della Legge di procedura 6 aprile 1961, art. 8 della Legge di procedura 6 aprile 1961; Disability Insurance Appeal Dismissed for Non-Compliance with Cantonal Language Requirements: The court reasoned that under established jurisprudence, proceedings before cantonal authorities must adhere to the cantonal language rules, and since the appellant was offered an opportunity to correct the deficiency without success, the appeal was deemed inadmissible, citing that territorial language principles do not violate federal law or constitutional rights when applied by cantonal courts.

Parole chiave

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lingua della procedura assicurazione per invalidità requisito costituzionale diritto territoriale diritto acquisito diritto di traduzione Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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art. 1a della Legge di procedura 6 aprile 1961 (LPAss
richiamati gli art. 1a, 2 e 8 della Legge di procedura 6 aprile 1961
art. 2 della Legge di procedura 6 aprile 1961
This article is cited in the preamble to the dispositive orders relating to the non-receipt of the appeal.
art. 8 della Legge di procedura 6 aprile 1961
This article is cited in the preamble to the dispositive orders relating to the non-receipt of the appeal.

Giurisprudenza citata

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DTF 102 Ia 36
DTF 102 Ia 36 seg., RU 83 III 56);
DTF 83 III 57
116 CF -che vale soltanto nei rapporti con le autorità federali (DTF 83 III 57)- né al
DTF 102 Ia 37
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 1a della Legge di procedura 6 aprile 1961 (LPAss)

The appeal was declared inadmissible because it did not meet the requirements of this procedural article, as the document was not in the official language.

art. 2 della Legge di procedura 6 aprile 1961

This article is cited in the preamble to the dispositive orders relating to the non-receipt of the appeal.

art. 8 della Legge di procedura 6 aprile 1961

This article is cited in the preamble to the dispositive orders relating to the non-receipt of the appeal.

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Testo completo

RACCOMANDATA Incarto n. 32.2000.00101 rg/fz · Lugano 12 febbraio 2001 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi

segretario: · Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 12 ottobre 2000 di

__________ contro

la decisione del 13.9.2000 emanata da Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità

letti ed esaminati gli atti;

richiamato il decreto 18.12.2000 del Tribunale col quale costatato che il ricorso non ossequiava i requisiti di cui all'art. 1a della Legge di procedura 6 aprile 1961 (LPAss), è stato assegnato alla parte ricorrente un ultimo termine perentorio di 10 giorni per tradurre il ricorso in italiano, con la comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile;

costatato che il termine assegnato è infruttuosamente trascorso;

rilevato che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale i ricorsi redatti in lingua diversa da quella ufficiale del Cantone possono essere dichiarati irricevibili senza violare il diritto federale (cfr. DTF 102 Ia 36 seg., RU 83 III 56);

ricordato che in una sentenza del 13 aprile 1993 nella causa G. pubblicata in RDAT II 1993, pag. 216-217 il Tribunale federale ha ancora precisato:

" il principio della territorialità delle lingue nazionali nella procedura giudiziaria è ormai pacifico e non è affatto contrario né all'art. 116 CF -che vale soltanto nei rapporti con le autorità federali (DTF 83 III 57)- né al

diritto costituzionale non scritto della libertà della lingua, né alle disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 6 N. 3 lett. a ed e CEDU; cfr. la massima della sentenza del 24 marzo 1986 in re H. pubblicata in Rep. 1987 pag. 149; DTF 106 1a 302 consid. 2a e cit., 115 Ia 64; cfr. le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo del 19 dicembre 1989 nelle cause Brozicek, Publications de la Cour, Série A, Vol. 167 N. 38 seg. e Kamasinski, Vol. 168 N. 63 seg. e 72 seg.); la ricorrente, pertanto, non può pretendere di utilizzare il tedesco davanti alle autorità ticinesi, in netto contrasto con le disposizioni del diritto processuale cantonale ed a ragione non assevera neppure che la Corte cantonale avrebbe fatto prova di un eccesso di formalismo, dal momento che tale istanza le ha offerto la possibilità, concedendole addirittura una proroga del temine, di procedere alla traduzione dell'atto ricorsuale in lingua italiana (DTF 102 Ia 37 seg.)";

richiamati gli art. 1a, 2 e 8 della Legge di procedura 6 aprile 1961

decreta 1.- Il ricorso non è ricevibile.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti