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31.2009.8 • TCAS TI 31.2009.8 Generato dall'IA

Social Insurance Appeal: Denial of Justice Claim Over Unruled Prescription of Indemnity Credits

Numero d'incarto 31.2009.8
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An individual appealed a social insurance case alleging denial of justice by the responsible fund for not formally ruling on the prescription of indemnity credits previously awarded due to unpaid social security contributions, claiming the debts were time-barred. The court dismissed the appeal because the purpose of such a proceeding is only to verify the alleged failure to act or delay by the authority, not to rule on the underlying substantive issue of prescription itself, which was a matter for the fund to decide, noting further that the appellant had previously failed to raise the prescription defense during the definitive rejection of opposition proceedings concerning the collection of these debts.

Regesto Legislator

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Art. 52 LAVS, Art. 2 Lptca, Art. 16 LAVS, Art. 49 cpv. 2 LOG, Art. 56 cpv. 1 LPGA, Art. 56 cpv. 2 LPGA; Social Insurance Appeal: Denial of Justice Claim Over Unruled Prescription of Indemnity Credits: The court dismissed the appeal because the purpose of such a proceeding is only to verify the alleged failure to act or delay by the authority, not to rule on the underlying substantive issue of prescription itself, which was a matter for the fund to decide, noting further that the appellant had previously failed to raise the prescription defense during the definitive rejection of opposition proceedings concerning the collection of these debts.

Parole chiave

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procedura di assicurazioni sociali assicurazione di crediti credito di contributi debito di contributi cassa di compensazione debito insoddisfatto

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 130 V 90
Claimant v. Invalidity Insurance Office (Denial of Justice and Suspension of New Claim)
DTF 114 V 147
2.3 Secondo il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è competente (DTF 114 V 147 consid.
DTF 107 Ib 164
Sempre secondo la giurisprudenza, vi è diniego di giustizia nel caso in cui l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (DTF 107 Ib 164 consid.
DTF 108 V 20
Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (DTF 108 V 20 consid.
DTF 103 V 195
Vi è, quindi, ritardata giustizia quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid.
DTF 125 V 188
Insurance Obligation and Delay in Opposition Decision Regarding Inpatient Care for Alzheimer's Patient
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 49 cpv. 2 LOG

Cited in the reasoning to confirm that the single-judge panel was competent to decide the case, which is implicitly confirmed by the decision being issued.

art. 56 cpv. 2 LPGA

Cited in the reasoning to confirm jurisdiction for deciding on an appeal for denial of justice, which justifies the court hearing the appeal.

art. 52 cpv. 3 LPGA

Cited in the reasoning to confirm that the appeal procedure is generally free of charge.

art. 81 cpv. 1 LEF

Cited in the reasoning to establish that the defense regarding prescription should have been raised during the definitive rejection of opposition proceedings.

art. 64 LTF

Implied rule concerning legal aid, although the explicit order is about costs and lack of indemnities (Art. 66 LTF is more relevant for the cost order below, but Art. 64 LTF deals with legal aid, which is mentioned via the lack of repeatability in Art. 52 para 3 LPGA).

Art. 66 al. 1 LTF

This provision is the procedural basis for ordering costs in the Federal Supreme Court, though here the TCA orders not to levy a judicial fee and costs are borne by the State, which relates to the cost regime.

art. 54 e 62 LPGA

Cited in the reasoning regarding the commencement of the enforcement period, relevant to the substantive issue debated but not directly dispositive for the verdict.

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Testo completo

Raccomandata Incarto n. 31.2009.8 BS/RG · Lugano 17 novembre 2009 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi

con redattore: · Marco Bischof, vicecancelliere

segretario: · Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso dell’11 luglio 2009 di

RI 1 contro

CO 1 rappr. da: RA 1 in materia di art. 52 LAVS

ritenuto in fatto

1.1 Con una prima sentenza del 7 febbraio 2001 questo TCA ha parzialmente accolto la petizione della CO 1 (in seguito: Cassa), condannando RI 1 al risarcimento del danno, postulato con decisione del 7 ottobre 1998, per contributi paritetici non versati __________ – presso cui aveva ricoperto la carica di amministratore delegato, con diritto di firma individuale, ed in seguito di amministratore unico

– limitatamente a CHF 155'103,15. Dagli iniziali CHF 173'912,20 richiesti dalla Cassa sono infatti stati dedotti, pendente causa, CHF 18'814,05 provenienti dal dividendo del fallimento della società (inc. 31.1998.73).

Mediante una seconda sentenza, sempre datata 7 febbraio 2001, la scrivente Corte ha accolto una seconda petizione con cui la Cassa, con decisione 7 ottobre 1998, aveva chiesto la condanna di RI 1 al risarcimento di CHF 61'799,30 per oneri sociali rimasti impagati dalla __________ di cui egli era stato amministratore unico (inc. 31.1998. 74).

Con pronunzie dell’11 gennaio 2002 (H 103/01 e H 102/01) il TFA ha respinto i ricorsi introdotti da RI 1 avverso entrambe le pronunzie cantonali che l’Alta Corte ha quindi confermato.

1.2 A seguito delle decisioni del TFA, la Cassa ha avviato nei confronti di RI 1 due procedure esecutive per l’in-casso dei suddetti crediti risarcitori, facendo segnatamente spiccare dall’UE di __________ i precetti esecutivi n. 871981 (doc. G) e n. 871982 (doc. H). L’escusso, in data 8 febbraio 2002, ha interposto opposizione.

Le opposizioni di RI 1 sono state rigettate in via definitiva dal Segretario assessore della Pretura di __________ con sentenze del 25 marzo 2003 (inc. EF.2003.122, doc. I e EF.2003.123, doc. L).

La Cassa ha in seguito chiesto la continuazione delle esecuzioni e quindi il pignoramento dei beni. Le procedure sono sfociate nel rilascio, il 3 ottobre 2003, di due attestati di carenza beni (ACB) (doc. M e N).

1.3 Con scritti 24 marzo 2009 (doc. O), 14 maggio 2009 (doc. P) e 15 giugno 2009 (doc. Q) RI 1, per il tramite dell’__________ __________, facendo valere la prescrizione del credito risarcitorio ha chiesto alla Cassa di voler procedere alla cancellazione degli ACB summenzionati e di calcolare le relative spese di cancellazione a suo carico.

Il

15 giugno 2009 il legale della Cassa ha risposto di non poter dare seguito a tale richiesta, facendo presente che il credito accertato mediante ACB si prescrive in 20 anni, motivo per cui il credito in oggetto non è prescritto. Il legale ha poi comunicato a RI 1 che la Cassa avrebbe esaminato delle offerte per pagamenti rateali (doc. R).

1.4 Con il presente ricorso *“per denegata giustizia in base all’art. 2 Lptca Accertamento della prescrizione di crediti AVS secondo l’art. 16 LAVS” RI 1* rimprovera alla Cassa di non essersi formalmente espressa sulla prescrizione, chiedendo al TCA di accertare quale sia il termine di prescrizione dei crediti di risarcimento ex art. 52 LAVS di cui alle decisioni 7 ottobre 1998.

1.5 Con la risposta di causa la Cassa, rappresentata dall’avv. __________, chiede la reiezione del ricorso. Contesta in sostanza l’esistenza di una denegata giustizia avendo la Cassa già dato risposta con lettera del 15 giugno 2009 alle richieste del ricorrente, osservando inoltre come manchi nella fattispecie l’oggetto dell’impugnativa. Espone quindi gli argomenti secondo cui il credito risarcitorio posto in esecuzione non può essere considerato prescritto.

1.6 L’8 ottobre 2009 il ricorrente ha presentato ulteriori osservazioni (XI). Il 19 ottobre 2009, dopo sollecito, la Cassa ha trasmesso al Tribunale l’incarto completo (XII, XIII). Al ricorrente è quindi stata concessa la facoltà di consultare tali atti e di presentare eventuali osservazioni al riguardo (XIV). Egli è tuttavia rimasto silente.

considerando in diritto

In ordine

2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione monocratica ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002).

Nel merito

2.2 Ai sensi dell’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Secondo l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione. Tale disposizione include sia i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata giustizia (Kieser, ATSG-Kommentar, 2a edizione, 2009, ad art. 56 n. 12 segg.). Con l’entrata in vigore della LPGA, secondo il già citato suo art. 56 cpv. 2, spetta al competente Tribunale cantonale delle assicurazioni statuire in merito

ad un ricorso per denegata/ritardata giustizia (Kieser, op. cit., ad art. 56 n. 13; DTF 130 V 90). In caso di accoglimento di un ricorso per ritar-data o denegata giustizia,

il Tribunale ordina all’assicuratore sociale di concludere entro un termine

ragionevole la procedura, rispettivamente di dar seguito alla chiesta misura (Kieser, op. cit, ad art. 56 n. 22; SVR 2001

KV 38 consid. 2b p. 110). L'art. 52 cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato, sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Inoltre, secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è gratuita e di regola non sono accordate ripeti-bili. Il legislatore non ha quindi voluto inserire un termine entro il quale l’amministrazione deve emanare la decisione su opposizione.

2.3 Secondo il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è competente (DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati; Kieser, op. cit., ad art. 56 n. 12). Sempre secondo la giurisprudenza, vi è diniego di giustizia nel caso in cui l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (DTF 107 Ib 164 consid. 3b e riferimenti). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (DTF 108 V 20 consid. 4c, 103 V 195 consid. 3c). Nel giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad una valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine). Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà della materia ed il comportamento dell'interessato (DTF 125 V 188; VPB 1983 n.

150 p. 527; EuGRZ 1983 p. 483).

2.4 Nel caso in esame, RI 1 ha inoltrato il presente ri-corso per denegata giustizia sostenendo che la Cassa non a-vrebbe (formalmente) dato seguito alle sue richieste concernenti la prescrizione e chiedendo in conclusione al Tribunale di accertare quale sia il termine di prescrizione dei crediti accertati nelle decisioni di risarcimento del 7 ottobre 1998.

A prescindere dal fatto che il 15 giugno 2009 il legale del-l’amministrazione ha risposto al ricorrente (cfr. consid. 1.3), va qui rilevato che oggetto di un ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere soltanto la verifica del preteso dinie-go o del preteso ritardo: il tribunale non può quindi decidere nel merito di ciò su cui l’amministrazione è chiamata a statuire (SVR 2001 KV 38, pp. 109s). Questa giurisprudenza è da considerare valida anche sotto l’imperio dell’art. 56 cpv.

2 LPGA (Kieser, op. cit., ad art. 56 n. 14). Per questo motivo, la domanda di giudizio formulata nella fattispecie dal ricorrente, volta all’accertamento da parte dello scrivente Tribunale della prescrizione del credito ex art. 52 LAVS, non è ricevibile.

Alla Cassa non può comunque essere rimproverato un diniego di giustizia. Come risulta dagli atti, nel chiedere all’ammi-nistrazione una sua presa di posizione in merito all’ammon-tare – stante, secondo l’insorgente, l’intervenuta prescrizione di entrambe le summenzionate pretese – dei costi dovuti per la postulata cancellazione dei due ACB rilasciati il 3 ottobre 2003, RI 1 (e per esso l’ente che lo rappresentava) ha espressamente dichiarato che *“der Tatbestand benötigt keinen rechtlichen Entscheid: es handelt sich lediglich um die Festlegung der Kosten für die Rückforderung des verjährten Verlustscheins” (*cfr. doc. Q); a tale richiesta ha fatto quindi seguito la summenzionata risposta (scritta) del rappresentante della Cassa (doc. R), in relazione alla quale l’insor-gente non ha reagito chiedendo l’emanazione di una decisione formale.

RI 1 avrebbe in ogni caso potuto e dovuto far valere l’asserita prescrizione (recte:

perenzione dell’esecuzione del credito risarcitorio; cfr. DTF 131 V 4; cfr. Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und

seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 896 p. 215 e n. 1269 p. 300) nell’ambito della procedura di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 cpv. 1 LEF, sollevando – ciò che egli non ha fatto – la relativa eccezione dinanzi al Segretario Assessore della Pretura di __________ che la Cassa aveva adito con istanze di rigetto fondate sulle suddette sentenze federali dell’11 gennaio 2002 e cantonali del 7 febbraio 2001, istanze che sono state entrambe accolte con pronunzie del 25 marzo 2003, cresciute in giudicato (cfr. art. 81 cpv. 1 LEF; in argomento vedi Kieser, op. cit., ad art. 54 n. 13 e segg.).

In via abbondanziale va osservato che i crediti di risarcimento ex art. 52 LAVS fissati in una decisione cresciuta in giudicato si prescrivono (recte: perimono) nel termine di 10 anni, questo in analogia a quanto previsto all’art.

137 cpv. 2 CO (DTF 131 V 4). In quella sentenza il TF si era distanziato dalla precedente sua giurisprudenza in cui, in analogia al termine di perenzione per l’esecuzione di contributi ex 16 cpv. 2 LAVS, applicava il termine di cinque anni. Nel caso in esame il termine per l’esecuzione dei crediti risarcitori ha iniziato a decorrere solo con la crescita in giudicato delle sentenze federali dell’11 gennaio 2002 ossia al momento della loro emanazione (cfr. Reichmuth, op. cit., n. 1225 p. 288); le decisioni emesse dalle istanze amministrative e giudiziarie inferiori non potevano infatti essere precedentemente eseguite (cfr. artt. 39 e 40 PA; cfr. anche artt.

54 e 62 LPGA in vigore dal 1. gennaio 2003).

2.5La Cassa, sebbene vincente in causa e patrocinata da un avvocato, non ha diritto a ripetibili. Nessuna indennità è infatti di regola assegnata alle autorità vincenti o agli organismi con compiti di diritto pubblico (DTF

127 V 207, 126 V 150).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso, per quanto ricevibile, é respinto.

2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti