Failure to File Required Translation Renders Appeal Inadmissible
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appeal challenging an administrative decision was declared inadmissible because the appellant failed to submit the required translation of the appeal into the official language of the canton after being granted an extension, which the court held was required under cantonal procedural law, consistent with federal jurisprudence establishing that communication with cantonal judicial authorities must generally be in the official language, limiting the freedom to use one's mother tongue unless specific exceptions apply.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 52 LAVS, Art. 4 cpv. 3 Lptca, Art. 11 lett. a Lptca; Failure to File Required Translation Renders Appeal Inadmissible: 3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning preamble regarding the threat of declaring the appeal inadmissible due to non-compliance with translation requirements.
Cited in the reasoning preamble as a requirement that the appeal failed to meet, leading to the inadmissibility order.
Cited in the reasoning preamble to justify the calculation of the extended deadline, taking into account judicial holidays.
Testo completo
Raccomandata Incarto n. 31.2009.3 BS · Lugano 9 giugno 2009 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi
con redattore: · Marco Bischof, vicecancelliere
segretario: · Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 1 aprile 2009 di
RI 1 contro
la decisione su opposizione del 27 febbraio 2009 emanata da
in relazione alla · CO 1 in materia di art. 52 LAVS FA 1 in liquidazione, __________ (radiata da RC il 7 gennaio 2009)
letti ed esaminati gli atti;
richiamato il decreto 3 aprile 2009 del Tribunale col quale, costatato che il ricorso non ossequiava i requisiti di cui all'art. 3 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale (Lptca), è stato assegnato alla parte ricorrente un termine di 15 giorni per tradurre il ricorso in italiano, con la comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile (art. 4 cpv. 3 Lptca);
richiamato lo scritto 8 aprile 2009 del TCA mediante il quale ha accolto la richiesta formulata dal ricorrente di proroga di 15 giorni del termine di cui sopra, avvisandolo delle ferie giudiziarie pasquali;
costatato che il termine prorogato, tenuto conto delle ferie giudiziarie di Pasqua (art. 11 lett. a Lptca), è infruttuosamente trascorso;
rilevato che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale i ricorsi redatti in lingua diversa da quella ufficiale del Cantone possono essere dichiarati irricevibili senza violare il diritto federale (cfr. DTF 102 Ia 36, 83 III 56);
ricordato che il principio della territorialità delle lingue, sancito dalla Costituzione federale, ha quale conseguenza che le parti devono indirizzarsi alle autorità giudiziarie cantonali nella lingua ufficiale del cantone (DTF 128 V 38 consid. 2bb con riferimenti di giurisprudenza e dottrina; in una controversia ticinese cfr. RDAT II 1993, pag. 216-217);
altresì ricordato che nei rapporti con le Autorità, la libertà di lingua, che garantisce essenzialmente l'uso della propria lingua materna, è limitata dal principio della lingua ufficiale e che, salvo casi particolari qui non realizzati, non esiste di massima il diritto di comunicare con le Autorità in una lingua che non sia quella ufficiale (STF I 438/05 del 23 settembre 2005 con riferimenti);
richiamati gli art. 3, 4 cpv. 3 della Lptca;
decreta 1.- Il ricorso non è ricevibile.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti