Legislator Giurisprudenza & Legislazione
31.2009.3 • TCAS TI 31.2009.3 Generato dall'IA

Failure to File Required Translation Renders Appeal Inadmissible

Numero d'incarto 31.2009.3
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An appeal challenging an administrative decision was declared inadmissible because the appellant failed to submit the required translation of the appeal into the official language of the canton after being granted an extension, which the court held was required under cantonal procedural law, consistent with federal jurisprudence establishing that communication with cantonal judicial authorities must generally be in the official language, limiting the freedom to use one's mother tongue unless specific exceptions apply.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 52 LAVS, Art. 4 cpv. 3 Lptca, Art. 11 lett. a Lptca; Failure to File Required Translation Renders Appeal Inadmissible: 3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

Parole chiave

Generato dall'IA
libertà di lingua lingua ufficiale autorità amministrativa diritto processuale ricorso per carenza barriera linguistica

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 52 LAVS
in relazione alla · CO 1 in materia di art. 52 LAVS FA 1 in liquidazione, __________ (radiata da RC il 7 gennaio 2009)
Art. 4 cpv. 3 Lptca
Cited in the reasoning preamble regarding the threat of declaring the appeal inadmissible due to non-compliance with translation requirements.
Art. 11 lett. a Lptca
Cited in the reasoning preamble to justify the calculation of the extended deadline, taking into account judicial holidays.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
DTF 102 Ia 36
DTF 102 Ia 36, 83 III 56);
DTF 128 V 38
ricordato che il principio della territorialità delle lingue, sancito dalla Costituzione federale, ha quale conseguenza che le parti devono indirizzarsi alle autorità giudiziarie cantonali nella lingua ufficiale del cantone (DTF 128 V 38 consid.
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 4 cpv. 3 Lptca

Cited in the reasoning preamble regarding the threat of declaring the appeal inadmissible due to non-compliance with translation requirements.

art. 3 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale (Lptca)

Cited in the reasoning preamble as a requirement that the appeal failed to meet, leading to the inadmissibility order.

art. 11 lett. a Lptca

Cited in the reasoning preamble to justify the calculation of the extended deadline, taking into account judicial holidays.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Raccomandata Incarto n. 31.2009.3 BS · Lugano 9 giugno 2009 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi

con redattore: · Marco Bischof, vicecancelliere

segretario: · Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 1 aprile 2009 di

RI 1 contro

la decisione su opposizione del 27 febbraio 2009 emanata da

in relazione alla · CO 1 in materia di art. 52 LAVS FA 1 in liquidazione, __________ (radiata da RC il 7 gennaio 2009)

letti ed esaminati gli atti;

richiamato il decreto 3 aprile 2009 del Tribunale col quale, costatato che il ricorso non ossequiava i requisiti di cui all'art. 3 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale (Lptca), è stato assegnato alla parte ricorrente un termine di 15 giorni per tradurre il ricorso in italiano, con la comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile (art. 4 cpv. 3 Lptca);

richiamato lo scritto 8 aprile 2009 del TCA mediante il quale ha accolto la richiesta formulata dal ricorrente di proroga di 15 giorni del termine di cui sopra, avvisandolo delle ferie giudiziarie pasquali;

costatato che il termine prorogato, tenuto conto delle ferie giudiziarie di Pasqua (art. 11 lett. a Lptca), è infruttuosamente trascorso;

rilevato che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale i ricorsi redatti in lingua diversa da quella ufficiale del Cantone possono essere dichiarati irricevibili senza violare il diritto federale (cfr. DTF 102 Ia 36, 83 III 56);

ricordato che il principio della territorialità delle lingue, sancito dalla Costituzione federale, ha quale conseguenza che le parti devono indirizzarsi alle autorità giudiziarie cantonali nella lingua ufficiale del cantone (DTF 128 V 38 consid. 2bb con riferimenti di giurisprudenza e dottrina; in una controversia ticinese cfr. RDAT II 1993, pag. 216-217);

altresì ricordato che nei rapporti con le Autorità, la libertà di lingua, che garantisce essenzialmente l'uso della propria lingua materna, è limitata dal principio della lingua ufficiale e che, salvo casi particolari qui non realizzati, non esiste di massima il diritto di comunicare con le Autorità in una lingua che non sia quella ufficiale (STF I 438/05 del 23 settembre 2005 con riferimenti);

richiamati gli art. 3, 4 cpv. 3 della Lptca;

decreta 1.- Il ricorso non è ricevibile.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti