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31.2005.16 • TCAS TI 31.2005.16 Generato dall'IA

Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing of Social Insurance Contribution Liability Challenge

Numero d'incarto 31.2005.16
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appeal challenged a prior decision that held the appellant jointly liable for unpaid social insurance contributions from the year 2000, but the court declared the appeal inadmissible because it was filed late. The court determined that the appeal deadline, calculated as thirty days from the day following the personal receipt of the contested decision on May 28th, expired on June 27th, making the appeal filed on July 9th untimely, and noting that no request for the restitution of the deadline was submitted.

Regesto Legislator

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Art. 52 LAVS, Art. 56 LPGA, Art. 52 cpv. 5 LAVS, Art. 60 cpv. 1 LPGA, Art. 40 cpv. 1 LPGA, Art. 60 cpv. 2 LPGA; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing of Social Insurance Contribution Liability Challenge: The court determined that the appeal deadline, calculated as thirty days from the day following the personal receipt of the contested decision on May 28th, expired on June 27th, making the appeal filed on July 9th untimely, and noting that no request for the restitution of the deadline was submitted.

Parole chiave

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deposito tardivo inosservanza del termine responsabilità personale procedura di assicurazioni sociali preclusione per tardività durata del diritto alla prestazione d'assicurazione ricorso irricevibile in quanto tardivo

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 41 e 60 cpv. 2 LPGA

The court noted that no request for reinstatement of time limits under these combined articles was filed by the appellant.

art. 60 cpv. 2 LPGA

Cited in relation to Art. 39 cpv. 1 LPGA regarding the deadline for submitting written requests.

art. 38 cpv. 1 e 2 LPGA

Cited in relation to Art. 60 cpv. 2 LPGA regarding the starting date of the appeal period.

art. 60 cpv. 2 LPGA in relazione con art. 39 cpv. 1 LPGA

Used to define the deadline for submitting written appeals, which the court found was missed.

art. 41 LPGA

Mentioned regarding the possibility of restitution of the time limit if the appellant was prevented from acting without fault.

art. 60 cpv. 1 LPGA

Cited in the reasoning to establish the 30-day deadline for appeal, which underpins the finding of lateness.

art. 56 LPGA

Cited in the reasoning to establish the general possibility of appealing decisions on objections.

art. 52 cpv. 5 LAVS

Cited in the reasoning to determine the competent court for the appeal (although not explicitly used in the operative part).

art. 40 cpv. 1 LPGA in relazione con art. 60 cpv. 2 LPGA

Cited in the reasoning to state that the appeal period cannot be extended.

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Testo completo

Raccomandata Incarto n. 31.2005.16 rg/td · Lugano 12 agosto 2005 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi

statuendo sul ricorso del 8 luglio 2005 di

RI 1 contro

la decisione su opposizione del 20 maggio 2005 emanata da Cassa CO 1 in materia di art. 52 LAVS

considerato in fatto e in diritto

che - per decisione su opposizione 20 maggio 2005 la Cassa CO 1, confermando la precedente decisione 25 novembre 2004, ha stabilito l’obbligo di RI 1 - in via solidale con __________, __________ e __________ - al risarcimento di fr. 4'024.20 per contributi paritetici non pagati da parte della __________ per l’anno 2000;

- contro suddetta decisione RI 1 ha interposto ricorso datato 8 luglio 2005 e pervenuto allo scrivente TCA in data 11 luglio 2005;

- con scritto 9 agosto 2005 la Cassa - invitata nel frattempo dal TCA a voler accertare presso la Posta la data esatta di ricezione da parte dell'interessata del querelato provvedimento - trasmettendo i risultati della ricerca postale effettuata ha evidenziato la tardività del gravame, rinunciando quindi alla presentazione della risposta di causa come da ordinanza TCA dell’11 luglio 2005;

- per l'art. 56 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui un'opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione. Nella materia che qui interessa, competente a conoscere il ricorso avverso la decisione su opposizione è il tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui il datore di lavoro è domiciliato (art. 52 cpv. 5 LAVS);

- giusta l'art. 60 cpv. 1 LPGA il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa; il termine di ricorso non può essere prorogato (art. 40 cpv. 1 LPGA in relazione con art. 60 cpv. 2 LPGA);

- l'art.

38 LPGA, cui rinvia l'art. 60 cpv. 2 LPGA, prescrive che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente (DTF 119 V pag. 8 = Pratique VSI 1993 pag. 117 consid. 3a). I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 1° gennaio incluso (art. 38 cpv. 4 LPGA);

- un invio raccomandato è reputato notificato al momento in cui il destinatario l’ha ricevuto. Nel caso in cui il destinatario non è reperibile e perciò un invito di ritiro è stato depositato nella sua bucalettera o nella sua casella postale, l’invio raccomandato è considerato notificato al momento in cui avviene il ritiro; se ciò non avviene entro la scadenza del termine di ritiro, che è di sette giorni, l’invio si considera notificato allo scadere di questo periodo. Generalmente un secondo invio e la susseguente ricezione non modificano tale risultato; essi sono giuridicamente irrilevanti (DTF 119 V 94 consid. 4b/aa con riferimenti).

Secondo costante giurisprudenza federale affinché un atto possa essere ritenuto notificato non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (DTF 122 I

139 consid. 1, pag. 142-144);

- per l'art. 41 LPGA, applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 60 cpv. 2 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento. Se la restituzione è concessa, il termine per compiere l'atto omesso decorre dalla notifica della decisione;

*-* il termine di ricorso decorre il giorno che segue la notifica della decisione. Se, come accennato, l’ultimo giorno del termine è un sabato, il termine scade il primo giorno feriale seguente (art. 60 cpv. 2 LPGA in relazione con art. 38 cpv. 1 e 2 LPGA);

- le richieste scritte devono essere consegnate all'autorità oppure, all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 60 cpv. 2 LPGA in relazione con art. 39 cpv. 1 LPGA);

- nella fattispecie, dagli atti risulta che la decisione su opposizione 20 maggio 2005 è stata spedita il medesimo giorno all'interessata per invio raccomandato, il quale è stato da essa personalmente ritirato in data 28 maggio 2005 (doc. VI/bis);

- di conseguenza il termine per interporre ricorso ha iniziato a decorrere il giorno successivo, vale a dire il 29 maggio 2005, con scadenza il giorno di lunedì 27 giugno 2005;

- in simili condizioni si deve concludere che, consegnato alla posta il 9 luglio 2005 (cfr. busta d’impostazione), il gravame interposto da RI 1 avverso la decisione su opposizione 20 maggio 2005 è tardivo;

- per il resto nessuna richiesta di restituzione del termine ai sensi dei combinati artt. 41 e 60 cpv. 2 LPGA è stata presentata dall'insorgente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è irricevibile in quanto tardivo.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti