Reimbursement Claim Resolved by Acquiescence Following Related Judgment
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe case began with an entity seeking reimbursement of damages from another, which opposed the claim by asserting the statute of limitations regarding 1995 contributions, an issue previously addressed in a related, now final, judgment concerning ex officio taxation for the years 1997-2000. Following a suspension requested by the initial claiming entity and agreed to by the opposing party while awaiting the outcome of the related case, the opposing party ultimately communicated its adherence to the initial entity's claims. The court determined this communication constituted an act of acquiescence, which, being consistent with law and facts, definitively ended the dispute, leading to the case being struck from the record without the assessment of costs or fees.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 52 LAVS, Art. 16 LAVS, Art. 38 OAVS, viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961; Reimbursement Claim Resolved by Acquiescence Following Related Judgment: Following a suspension requested by the initial claiming entity and agreed to by the opposing party while awaiting the outcome of the related case, the opposing party ultimately communicated its adherence to the initial entity's claims. The court determined this communication constituted an act of acquiescence, which, being consistent with law and facts, definitively ended the dispute, leading to the case being struck from the record without the assessment of costs or fees.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis law forms the procedural basis cited before the operative orders.
This order executes the striking of the case from the roll based on acquiescence.
This order dictates that no fees or costs shall be levied.
Testo completo
Raccomandata Incarto n. 31.2002.35 za/RG · Lugano 18 settembre 2003 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi
vista la petizione del 20 giugno 2002 ai sensi dell'art. 52 LAVS di
____________, contro
____________, rappr. da: _____________,
letti ed esaminati gli atti;
considerato
- che con decisione del 19 aprile 2002 la Cassa ha emanato una decisione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS nei confronti di ___________ per l'importo di fr. 9'896.70 (cfr. doc. _);
- che con opposizione del 22 maggio 2002 __________, rappresentata dallo Studio Legale __________, ha sollevato la prescrizione dei contributi del 1995 a norma dell'art. 16 LAVS, rinviando inoltre ai motivi sollevati con il ricorso contro la decisone di tassazione d'ufficio del 19 aprile 2002 di cui all'inc. 30.02.
90 (cfr. doc. _);
- che con la petizione del 20 giugno 2002 la Cassa ha chiesto la sospensione della causa in attesa dell'esito della causa pendente presso questo Tribunale di cui all'Inc. 30.02.90 (cfr. doc. _);
- che la convenuta con scritto 26 giugno 2002 ha aderito alla richiesta di sospensione della causa in attesa dell'esito della vertenza di cui all'inc. 30.02.90;
- che in data 8 aprile 2003 il TCA ha respinto il ricorso interposto dall'assicurata contro la decisione 19 aprile 2002 della Cassa cantonale di compensazione di Bellinzona, che in virtù dell'art. 38 OAVS, ha emesso la tassazione d'ufficio per il periodo 1997-2000 fissante l'importo totale di Fr. 36'628.05 quali contributi AVS/AI/IPG dovuti da __________, (cfr STCA del 8 aprile 2003, Inc. 30.2002.90);
- che, cresciuta in giudicato la sentenza 8 aprile 2003 (Inc. 30.02.90), in data 16 giugno 2003 il vicepresidente del TCA ha assegnato all'assicurata un termine di 20 giorni per presentare la risposta di causa;
- che, viste le trattative in corso tra le parti, a richiesta della convenuta e con l'assenso dell'attrice (cfr. doc. _), il termine per presentare l'allegato di risposta è stato prorogato sino al 15 settembre 2003 (cfr. doc. _);
- che con lettera 16 settembre 2003, l'avv. __________ ha comunicato al Tribunale quanto segue:
" Nella procedura sopra menzionata nella mia qualità di patrocinatore della signora __________ in __________ vi comunico che la mia mandante aderisce alle domande della Cassa cantonale di compensazione di cui alla petizione 20 giugno 2002.
Chiedo pertanto lo stralcio della procedura, senza assegnazione di ripetibili, peraltro non protestate." (cfr. doc. _)
- che lo scritto 16 settembre 2003 con cui parte convenuta ha aderito alla richiesta attorea configura atto d'acquiescenza che come tale - costatata la conformità di tale soluzione ai
fatti e alla legge (SVR 1995 KV Nr. 54 p. 165, p. 167 consid. 4a; SVR 1996 AHV Nr. 74 p. 223; STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; RCC 1988 p. 421; DTF 112 V 175/176; DTF 104 V 162; Locher, Grundriss des Sozialversicherungs-rechts, Berna 1997, p. 387-388) - pone fine alla lite con effetto di cosa giudicata materiale, la causa potendo di conseguenza essere stralciata dai ruoli;
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;
decreta
1.
la causa è stralciata dai ruoli per acquiescenza;
2. non si prelevano né tasse né spese;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Raffaele Guffi