Claimant's Withdrawal Renders Social Insurance Appeal Moot
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA petition filed under social insurance law became moot after the claimant formally withdrew from pursuing the case, and the respondent's representative subsequently confirmed the withdrawal and waived any claim for recoverable costs following the death of the original respondent, leading the Insurance Appeals Court to dismiss the case from the docket without imposing court fees or costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 52 LAVS, disposizioni della Legge di procedura 6.4.61; Claimant's Withdrawal Renders Social Insurance Appeal Moot: A petition filed under social insurance law became moot after the claimant formally withdrew from pursuing the case, and the respondent's representative subsequently confirmed the withdrawal and waived any claim for recoverable costs following the death of the original respondent, leading the Insurance Appeals Court to dismiss the case from the docket without imposing court fees or costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision grounds the procedural decision to strike the case from the roll because it became moot.
Testo completo
RACCOMANDATA Incarto n. 31.2001.00029 rg/gm · Lugano 10 ottobre 2002 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi
statuendo sulla petizione del 21 settembre 2001 ex art. 52 LAVS della
__________, contro
__________, rappr. da: avv. __________, in relaz. alla ditta: · __________
letti ed esaminati gli atti;
richiamata l'ordinanza 28 settembre 2001 con la quale il TCA ha assegnato alla parte convenuta il termine di rito per presentare la risposta;
visti i decreti 26 ottobre 2001 e 8 aprile 2002 con cui il TCA ha sospeso la causa sino al 31 dicembre 2001 rispettivamente ha prolungato la sospensione sino al 31 dicembre 2002;
richiamato lo scritto 12 giugno 2002 con cui l'avv. __________ ha comunicato e documentato il decesso di __________ avvenuto in data 28 aprile 2002;
considerato lo scritto 12 settembre 2002 con cui la Cassa attrice ha comunicato di rinunciare al proseguimento della causa chiedendo al TCA di prescindere dall'assegnazione di spese ripetibili;
vista la lettera 8 ottobre 2002 dell'avv. __________ con cui quest'ultimo dichiara a sua volta di rinunciare al proseguimento della causa e di non essere intenzionato a richiedere l'assegnazione di ripetibili;
rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.61;
decreta 1.
il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;
2. non si percepiscono né tasse né spese;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Raffaele Guffi