Legislator Giurisprudenza & Legislazione
30.2013.33 • TCAS TI 30.2013.33 Generato dall'IA

Pension Postponement Deadline Dispute

Numero d'incarto 30.2013.33
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An insured person, having reached the ordinary retirement age, sought to posticipate the start of their old-age pension to receive a supplement, but they filed the written request after the mandatory one-year deadline following the commencement of their entitlement, leading the insurance fund to award the standard pension retroactively from age 65. The court upheld the insurance fund's decision, reasoning that the law clearly mandates that the written request for postponement must be submitted within one year from the date the right to the ordinary pension commences (i.e., the month following the 65th birthday), not within one year of the desired postponed start date, and rejected arguments based on alleged lack of information, noting the statutory requirement for annual publications and easily accessible official guidance outlining the deadline.

Regesto Legislator

Ufficiale

Rinvio del diritto alla rendita AVS. La dichiarazione di rinvio deve essere presentata entro un anno dall'inizio del periodo di rinvio (compimento dei 64/65 anni) e non entro un anno dall'età in cui si vuole andare in pensione

Parole chiave

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diritto alla rendita assicurazione vecchiaia e superstiti termine legale fondo pensionistico rendita temporanea data di decorrenza

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 130 V 388
Issuance of Formal Decision as Prerequisite for Appeal under ATSG
DTF 122 V 36
Per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 cons.
DTF 110 V 51
Per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 cons. 2a, DTF 110 V 51 cons. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 2005 AHV Nr. 19; SVR 1997 UV Nr. 81, pag. 294).
DTF 131 V 164
Disability Pension Award: Scope of Challenge Across Multiple Decisions
DTF 125 V 414
DTF 119 Ib 36
414 cons. 1A; DTF 119 Ib 36 cons. 1b).
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 55quater cpv. 1 OAVS

This article regulated the procedural deadline for requesting the deferral of the old-age pension, which was the core subject of the dispute that led to the rejection of the appeal.

Art. 67 cpv. 1 OAVS

Cited in the reasoning as the general rule for requesting benefits, which supports the application of the specific rule for deferral (Art. 55quater OAVS) used to reject the appeal.

Art. 11 cpv. 1 OPGA

Cited to explain why the initial payment of arrears, despite the opposition filed by the appellant, was deemed erroneous.

Art. 54 cpv. 1 lett. a LPGA

Cited in the reasoning regarding the lack of executability of the decision due to the opposition filed.

Art. 9 Cost. fed.

Invoked by the appellant regarding the principle of good faith, though the court ultimately rejected its application.

Art. 122 OAVS

Cited in the reasoning to determine the competent compensation fund, which is a procedural aspect related to the decision.

Art. 67 cpv. 2 OAVS

Cited in the reasoning regarding the duty of compensation funds to inform insured persons about benefits through publications, in response to the appellant's claim of lack of information.

Art. 21 cpv. 1 LAVS

Cited in the reasoning to define the age for entitlement to old-age benefits, which is relevant for establishing the start of the deferral period.

Art. 39 LAVS

Cited in the reasoning to define the general right to defer the pension benefit.

Art. 1a LAVS

Cited in the reasoning regarding the general scope of mandatory insurance.

Art. 3 cpv. 1 LAVS

Cited in the reasoning regarding the obligation to pay contributions.

Art. 18 cpv. 1 LAVS

Cited in the reasoning to establish who is entitled to old-age pensions.

Art. 21 cpv. 2 LAVS

Cited in the reasoning regarding when the right to the pension arises and when it ceases.

Art. 55ter OAVS

Cited in the reasoning to explain the percentage supplement for deferral.

Art. 59 OAVS

Cited in the reasoning regarding the analogy of rules for calculating anticipations/deferrals.

Art. 67 cpv. 1bis OAVS

Cited in the reasoning regarding who can claim an early ordinary old-age pension.

Art. 11 cpv. 1 OPGA

Cited in point 2.5 to explain that the opposition has a suspensive effect.

Art. 54 cpv. 1 lett. a LPGA

Cited in point 2.5 to explain why the payment of arrears should not have occurred before the decision became final.

Art. 64a LAVS

Cited in the reasoning by analogy regarding the competent compensation fund.

Art. 122 cpv. 1 OAVS

Cited in the reasoning to establish which fund is responsible for determining and paying the pension.

Art. 122 cpv. 2 OAVS

Cited in the reasoning to establish which fund is responsible when the beneficiary still has to pay contributions as an independent worker.

Art. 67 cpv. 1 OAVS

Cited in the reasoning regarding the necessary form for claiming benefits.

Art. 55quater cpv. 3 OAVS

Cited in the reasoning to confirm that deferred pensions are not paid retroactively.

Art. 55quater cpv. 4 OAVS

Cited in the reasoning that the death of the entitled person revokes the deferral.

Art. 55quater cpv. 2 OAVS

Cited in the reasoning regarding the form required for revoking the deferral.

Art. 40 LAVS

Cited in the reasoning as the provision regulating the anticipation of the pension.

Art. 56 OAVS

Cited in the reasoning as the provision regulating the anticipation of the pension.

Art. 57 OAVS

Cited in the reasoning as the provision regulating the anticipation of the pension.

Art. 66 al. 1 LTF

Provision cited in the dispositive concerning costs, although the court decided not to impose costs.

Art. 64 LTF

Provision cited in the dispositive concerning legal aid, although the court decided not to grant legal aid.

Art. 93 LTF

The appeal was rejected in the measure it was admissible, referencing procedural rules that determine admissibility, but since this specific provision is not cited in the dispositive orders 1, 2, or 3, it is excluded. (Note: The dispositive only cites the rejection of the appeal, which is the result of the substantive/procedural analysis).

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Testo completo

Raccomandata Incarto n. 30.2013.33 TB · Lugano 28 novembre 2013 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale delle assicurazioni composto dei giudici: · Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice: · Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario: · Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 26 agosto 2013 di

RI 1 rappr. da: RA 1 contro

la decisione su opposizione del 23 agosto 2013 emanata da Cassa CO 1 in materia di rendita AVS

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1944 e coniugato con __________, 1950, il 20 giugno 2013 (doc. 37) ha postulato presso la Cassa __________ il pagamento della rendita di vecchiaia per sé a partire dal 1° luglio 2014 e per la moglie a decorrere dal 1° ottobre 2014, e quindi una rendita per coniugi.

L'indomani (doc. 38), la Cassa di compensazione __________ gli ha trasmesso l'apposito formulario per richiedere la rendita di vecchiaia (docc. 29-35).

Il 24 giugno 2013 (doc. 40) la Cassa di compensazione __________ ha informato l'assicurato che aveva perso il termine per chiedere di posticipare la percezione della rendita AVS e che quindi gli sarebbe stata versata la rendita ordinaria.

Con scritto del 28 giugno 2013 (doc. 50) l'assicurato ha contestato questa conclusione, rilevando di avere fatto richiesta per il pagamento della rendita un anno prima dell'inizio della stessa e che quando nel 2009 ha cambiato Cantone nessuno l'ha avvisato della necessità di inoltrare una domanda per la rendita AVS.

La Cassa di compensazione __________ ha trasmesso alla Cassa CO 1, per competenza, il caso dell'assicurato (doc. 36).

1.2. Quest'ultima, effettuati i necessari calcoli (docc. 19-27), con decisione del 23 luglio 2013 (doc. 16) ha informato l'assicurato che non erano date le condizioni per posticipare il suo diritto alla rendita AVS in virtù dell'art. 55*quater* cpv. 1 OAVS. Pertanto, egli ha diritto ad una rendita ordinaria di vecchiaia pari a Fr.

2'280.- dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2010, a Fr. 2'320.- per gli anni 2011 e 2012 ed ammontante a Fr. 2'340.- dal 1° gennaio 2013,

complessivamente Fr. 115'440.-.

1.3. Malgrado

l'opposizione del 30 luglio 2013 (doc. 12), il 6 agosto 2013 l'assicurato ha ricevuto la somma. Egli ha informato la Cassa di compensazione che non l'accettava

e che l'avrebbe restituita, cosicché dal 1° luglio 2014 avrebbe potuto beneficiare del supplemento del 31,5% per il posticipo della rendita AVS come chiesto con l'apposito formulario.

1.4. Con decisione su opposizione del 23 agosto 2013 (doc. II/1) la Cassa di compensazione ha confermato l'impossibilità di posticipare il diritto alla rendita di vecchiaia al 1° luglio 2014 come preteso dall'assicurato. L'amministrazione ha infatti ricordato che per potere beneficiare della possibilità offerta dall'art. 39 LAVS di rinviare di almeno un anno e di cinque al massimo l'inizio del godimento della rendita, occorre presentare alla Cassa di compensazione competente ex art. 122 OAVS un modulo di richiesta (art. 67 OAVS) entro un anno dall'inizio del periodo di rinvio (art. 55*quater* cpv. 1 OAVS).

In concreto, l'assicurato ha compiuto 65 anni nel giugno 2009, quindi dal 1° luglio 2009 egli aveva diritto di percepire la rendita AVS.

Egli ha inoltrato il formulario di richiesta di rendita di vecchiaia il 22 giugno 2013, mentre avrebbe dovuto trasmetterlo entro il 31 luglio 2010, termine entro il quale avrebbe dovuto manifestare la sua volontà di rinviare l'inizio del godimento della rendita AVS, beneficiando così del supplemento.

In assenza di tale pretesa, la Cassa ha quindi evaso la domanda assegnando all'interessato una rendita ordinaria dalla decorrenza originaria e quindi versandogli gli arretrati dal 1° luglio 2009.

Quanto alla censura di mancata informazione da parte delle Casse sull'iter da seguire per chiedere una rendita AVS, la Cassa di compensazione ha rilevato che il sito internet federale dedicato alle rendite di vecchiaia indica chiaramente il termine di un anno, dalla nascita del diritto alla rendita, per potere fare valere il diritto al rinvio. La circostanza che l'assicurato non fosse a conoscenza di questa condizione non lo tutela nel suo errore, tanto più che una volta all'anno le Casse pubblicano le condizioni di diritto e la richiesta.

Infine, la Cassa di compensazione ha confermato la sua competenza a statuire in virtù dell'art. 122 OAVS, visto che al momento dell'evento assicurato, ossia al compimento dei 65 anni, l'assicurato era affiliato alla Cassa di compensazione CO 1.

1.5. Con ricorso del 26 agosto 2013 (doc. I) redatto in tedesco, che su invito del giudice delegato (doc. III) ha tradotto in italiano tramite il rappresentante RA 1 (doc. VI), RI 1 ha chiesto che dal 1° luglio 2014 gli sia concessa la rendita di vecchiaia con supplemento del 31,5% per il rinvio del suo diritto.

Secondo il ricorrente, infatti, la sua domanda di posticipo del versamento della rendita sarebbe tempestiva, giacché egli l'ha domandata almeno un anno prima del periodo per il quale desiderava riceverla. Tuttavia, malgrado proprio nel 2009 egli abbia cambiato Cantone di domicilio e di affiliazione, nessuno dei due Cantoni l'ha informato della necessità di inoltrare per tempo la richiesta per una rendita di vecchiaia, benché egli continuasse a pagare i contributi come indipendente.

Inoltre, l'insorgente ha osservato che malgrado si sia opposto alla decisione di concessione della rendita ordinaria dal 65° anno di età, la Cassa di compensazione gli ha ugualmente versato la rendita retroattivamente al 2009, importo che egli ha restituito non essendo d'accordo con questa decisione.

Secondo il ricorrente, infine, l'errore della Cassa ha compromesso non solo il suo diritto al supplemento per la rendita AVS, ma anche quello di sua moglie, che dal 1° ottobre 2014 non potrà beneficiare del supplemento di rendita.

A suo dire, c'è stata una carente informazione sui suoi diritti.

1.6. Nella risposta del 23 settembre 2013 (doc. VIII) la Cassa di compensazione ha proposto di respingere il ricorso rinviando alle motivazioni già esposte nella decisione su opposizione.

Il ricorrente ha criticato di non avere ricevuto automaticamente l'apposito formulario per chiedere la rendita di vecchiaia al raggiungimento dei 65 anni, mentre con altre Casse ciò avviene e quindi il cittadino è reso attento di queste scadenze (doc. X).

L'amministrazione non ha formulato ulteriori osservazioni (doc. XI).

considerato in

diritto

2.1. Giusta l'art. 1a LAVS, sono assicurati in conformità della LAVS le persone fisiche domiciliate in Svizzera (lett. a); le persone fisiche che esercitano un'attività lucrativa nella Svizzera (lett. b); i cittadini svizzeri che lavorano all'estero a determinate condizioni.

Per l'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura sino alla fine del mese in cui le donne compiono i 64 anni, gli uomini i

65 anni.

Hanno diritto alle rendite di vecchiaia e superstiti i cittadini svizzeri, gli stranieri e gli apolidi (art. 18 cpv. 1 LAVS) che hanno compiuto 65 anni se uomini (art. 21 cpv. 1 lett. a LAVS) rispettivamente 64 anni se donne (art. 21 cpv. 1 lett. b LAVS).

Il diritto alla rendita di vecchiaia nasce il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata compiuta l'età stabilita nel capoverso

1. Esso si estingue con la morte del beneficiario (art. 21 cpv. 2 LAVS).

La LAVS dà la possibilità di rinviare (art. 39 LAVS) o di anticipare (art. 40 LAVS) il godimento della rendita grazie all'età flessibile.

Per ciò che attiene al caso in esame, torna applicabile l'art. 39 LAVS, che regola la possibilità e l'effetto del rinvio della rendita:

" 1 Le persone aventi diritto a una rendita di vecchiaia possono rinviare, di un anno almeno e di cinque anni al massimo, l'inizio del godimento della rendita, con facoltà di revocare il rinvio durante tale periodo, per la scadenza di un determinato mese.

2 La rendita di vecchiaia rinviata e, se del caso, la rendita per superstite a essa succedente, sono aumentate del controvalore attuariale della prestazione non ricevuta.

3 Il Consiglio federale stabilisce, in modo uniforme, le aliquote d'aumento per gli uomini e per le donne, e istituisce la procedura. Può escludere il rinvio per certi generi di rendite.".

Gli artt. 55*bis*-55*quater* OAVS concretizzano il diritto al rinvio della rendita, mentre gli artt. 56 e 57 OAVS trattano dell'anticipazione della rendita.

L'art. 55*ter* OAVS stabilisce il

supplemento percentuale della rendita a dipendenza degli anni (da 1 a 5) di rinvio, mentre l'art. 55*quater* OAVS regolamenta il modo in cui tale rinvio deve avvenire

rispettivamente la sua revoca:

" 1 Il periodo di rinvio comincia il primo giorno del mese seguente il raggiungimento dell'età di pensionamento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS. La dichiarazione di rinvio va presentata, per iscritto, entro un anno dall'inizio del periodo di rinvio. Se, durante questo termine, nessuna domanda di rinvio fu presentata, la rendita di vecchiaia va stabilita, e pagata, secondo le disposizioni generali vigenti.

2 La revoca va fatta per iscritto.

3 Quando il rinvio di una rendita è revocato, essa è pagata dal mese seguente; è escluso il pagamento retroattivo delle rendite.

Il decesso dell'avente diritto alla rendita comporta la revoca del rinvio.".

Il calcolo anticipato è effettuato dalla cassa di compensazione competente per la riscossione dei contributi al momento dell'inoltro della domanda. L'articolo 64*a* LAVS e gli articoli 122 e seguenti OAVS si applicano per analogia (art. 59 OAVS).

Quanto all'esercizio del diritto, l'art. 67 cpv. 1 OAVS prevede che il diritto alla rendita o all'assegno per grandi invalidi deve essere fatto valere presentando alla cassa di compensazione competente giusta gli articoli 122 e seguenti, un modulo di richiesta debitamente riempito. Sono legittimati alla richiesta il richiedente e, per lui, il suo rappresentante legale, il coniuge, i genitori o i nonni, i figli o gli abiatici, i fratelli e sorelle come pure i terzi o l'autorità che possono domandare il versamento della rendita nelle loro mani.

Per l'art. 67 cpv. 1bis OAVS, soltanto l'avente diritto o il suo rappresentante legale può far valere il diritto alla rendita ordinaria anticipata di vecchiaia. Questo diritto non può essere richiesto retroattivamente.

Una volta l'anno almeno, le casse cantonali di compensazione devono, mediante pubblicazioni, richiamare l'attenzione degli assicurati sulle prestazioni assicurative, le condizioni di diritto e la richiesta (art. 67 cpv.

2 OAVS).

Le rendite sono fissate e pagate dalla cassa di compensazione che, al verificarsi dell'evento assicurato, era competente a riscuotere i contributi. Se più casse di compensazione erano contemporaneamente competenti, il beneficiario della rendita designerà la cassa che dovrà fissare e pagare la rendita (art. 122 cpv. 1 OAVS).

Giusta l'art. 122 cpv. 2 OAVS, se il beneficiario della rendita è ancora tenuto a pagare i contributi in qualità di persona esercitante un'attività lucrativa indipendente, la rendita sarà pagata dalla cassa di compensazione competente a riscuotere i contributi.

2.2. In concreto, il 20 giugno 2013 (doc. 37) l'assicurato ha scritto una lettera alla Cassa __________ chiedendo il versamento della rendita AVS dal 1° luglio 2014, ossia con il compimento dei 70 anni. Il ricorrente ha dunque postulato il rinvio del suo diritto un anno prima di poterne beneficiare.

Come previsto dall'art. 67 cpv. 1 OAVS, la Cassa gli ha trasmesso l'apposito modulo di richiesta (doc. 29), che l'interessato ha subito compilato il 22 giugno 2013. Nuovamente, al punto 8.2 egli ha indicato di volere posticipare la sua rendita di vecchiaia.

L'amministrazione l'ha invece informato che ciò non era possibile, avendo l'assicurato lasciato trascorrere il termine per annunciare tale rinvio (doc. 40).

D'avviso del TCA, la contestazione del ricorrente secondo cui egli avrebbe invece chiesto tempestivamente il rinvio della rendita, ossia un anno prima del compimento dei 70 anni, non può essere qui ammessa.

In effetti, il tenore dell'art. 55*quater* cpv. 1 OAVS è chiaro: la dichiarazione di rinvio va presentata, per iscritto, *entro un anno dall'inizio del periodo di rinvio* e questo periodo comincia il primo giorno del mese seguente il raggiungimento dell'età di pensionamento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS.

Ne discende che entro il primo giorno del mese

seguente il compimento dei 66 anni, ovvero il 1° luglio 2010, l'assicurato avrebbe dovuto inoltrare alla Cassa di compensazione competente l'apposito

formulario per richiedere la rendita di vecchiaia, e meglio il rinvio del godimento della stessa.

Il testo di legge è chiaro al riguardo: la domanda di rinvio va inoltrata entro un anno dall'inizio del periodo di rinvio e non entro un anno dall'età in cui l'assicurato desidera andare in pensione.

Erroneamente, dunque, il ricorrente ha postulato il rinvio della sua rendita prima di compiere 69 anni con l'intenzione di pertoccarla a 70 anni (il rinvio massimo di 5 anni comporta un supplemento di rendita del 31,5%), mentre avrebbe dovuto richiederlo entro il compimento dei 66 anni, quindi entro un anno dall'inizio del periodo di rinvio che inizia con il compimento dell'età di pensionamento.

2.3. Per quanto concerne la lamentela del ricorrente secondo cui la contestata decisione della Cassa avrà delle ripercussioni pure sul diritto del coniuge di percepire dal 1° ottobre 2014 una rendita di vecchiaia con supplemento, questa questione non può essere qui esaminata dal Tribunale.

Per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 cons. 2a, DTF 110 V 51 cons. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 2005 AHV Nr. 19; SVR 1997 UV Nr. 81, pag. 294).

Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 cons. 2.1; DTF 125 V

414 cons. 1A; DTF 119 Ib 36 cons. 1b).

Nella fattispecie la decisione impugnata, ossia quella su opposizione emessa il 23 agosto 2013 dalla Cassa CO 1, ha per oggetto unicamente il rifiuto della concessione del rinvio del diritto alla rendita AVS dell'assicurato. Non vi è fatta alcuna menzione del diritto alla rendita di vecchiaia del suo coniuge, anche perché tale diritto avrà effetto unicamente dal 1° ottobre 2014, fermo restando che la moglie dell'assicurato non chieda (o abbia già chiesto) un anticipo o un rinvio di tale diritto.

Ne discende che la questione relativa alla determinazione della rendita di vecchiaia del coniuge del ricorrente *non* può essere posta qui in discussione, giacché la decisione su opposizione porta soltanto, come detto, sul diritto dell'assicurato ad un rinvio della sua rendita di vecchiaia rispettivamente sul suo diritto ad una rendita ordinaria dal 65° anno di età.

Il TCA può quindi pronunciarsi esclusivamente sul tema oggetto della decisione impugnata. Le ulteriori richieste dell'insorgente sono di conseguenza irricevibili.

2.4. L'insorgente solleva anche, implicitamente, la tutela della sua buona fede.

Va rilevato che il principio generale della buona fede, sancito dall'art. 9 Cost. fed., permette al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi. Così, un'informazione o una decisione erronea possono obbligare l'amministrazione a consentire ad un assicurato un vantaggio contrario alla legge.

Tuttavia, secondo la giurisprudenza, di regola un'informazione erronea è vincolante quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo, fidandosi dell'informazione ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36 consid. 3a, 126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000 KV 126 pag. 223, KV 133 pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost. fed., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e sentenze ivi citate).

In concreto, il ricorrente non evidenzia di aver ricevuto informazioni errate ma, semmai, di non averne ricevute del tutto. Pertanto, manca già di primo acchito un presupposto per potere tutelare la sua buona fede. La lamentela esposta va pertanto respinta.

Nemmeno può soccorrere l'assicurato l'affermazione che né la Cassa di compensazione resistente né la Cassa di compensazione __________ l'abbiano reso edotto, nel 2009, che una domanda di rinvio doveva essere fatta tra il 65° ed il 66° anno di età.

Non v'è infatti agli atti alcuna prova che queste amministrazioni gli abbiano dato informazioni errate o addirittura nessuna informazione al riguardo.

Inoltre, stante l'impossibilità per ogni singola agenzia comunale AVS di informare personalmente ciascun assicurato sui propri diritti e quindi anche sull'anticipo rispettivamente sul rinvio del godimento della rendita di vecchiaia, che sono l'eccezione e non la regola nella costellazione del diritto alla rendita AVS, la stessa legislazione in materia ha previsto all'art. 67 cpv. 2 OAVS che almeno una volta all'anno le Casse cantonali di compensazione devono, mediante pubblicazioni, richiamare l'attenzione degli assicurati sulle prestazioni assicurative, sulle condizioni di diritto e sulla richiesta.

Quanto alla puntuale critica dell'insorgente secondo cui non gli sarebbero state date sufficienti ed adeguate informazioni in merito ai termini legali per usufruire del rinvio del diritto alla rendita AVS e che il sito internet della Confederazione non sarebbe completo, il TCA osserva che, come giustamente ha rilevato la Cassa di compensazione, sul sito concernente

la rendita di vecchiaia (http://www.avs-ai.info/ahv/00161/00182/index.html?lang=it) è per contro espressamente indicato quanto segue a proposito della

possibilità di posticipare la percezione della rendita:

" Rendita posticipata: la persona che desidera posticipare la rendita deve far valere questo diritto al più tardi dopo un anno dalla nascita del diritto alla rendita ordinaria di vecchiaia, tramite l'apposita rubrica sul modulo di richiesta di rendita.".

Inoltre, da questo stesso sito si può anche scaricare

il modulo per richiedere la rendita di vecchiaia (http://www.avs-ai.info/andere/-00140/00142/index.html?lang=it) e accedendo direttamente tramite questo formulario, al punto 8.2,

relativo alla possibilità di postici-pare il versamento della rendita di vecchiaia, può pure essere scaricato il "Promemoria 3.04 - Età flessibile

di pensionamento" (http://wl7www334.webland.ch/ahvivinfo/318.370_i_r_v18122012.pdf), stato al 1° gennaio 2013, in cui sono ben spiegati i passi da intraprendere, e che il ricorrente ha invece affermato non essere disponibile.

All'assicurato non poteva quindi sfuggire che, quando nel 2013 ha richiesto la rendita di vecchiaia, egli era già in ritardo e che non avrebbe più potuto beneficiare di un rinvio, con la conseguenza di percepire la rendita ordinaria di vecchiaia, riconosciuta quando, durante il termine di un anno dall'inizio del periodo di rinvio, nessuna domanda di rinvio viene presentata. In tale evenienza, secondo l'art. 55*quater* cpv. 1 OAVS, la rendita di vecchiaia va stabilita, e pagata, secondo le disposizioni generali vigenti.

La Cassa di compensazione, che ha calcolato il

diritto alla rendita AVS dell'assicurato dal 1° luglio 2009, ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha compiuto 65 anni, ha quindi agito correttamente.

2.5. È invece a buon diritto che il ricorrente si è lamentato che il 6 agosto 2013 la Cassa di compensazione gli ha erroneamente versato l'ammontare di Fr. 115'448.- a titolo di rendita ordinaria retroattiva dal 1° luglio 2009.

Infatti, egli aveva interposto opposizione il 30 luglio 2013 contro questa decisione e quindi la decisione di fissazione del 23 luglio 2013 del

diritto alla rendita AVS non doveva essere esecutiva (art. 54 cpv. 1 lett. a LPGA a contrario).

Va inoltre evidenziato che secondo l'art. 11 cpv. 1 OPGA, l'opposizione ha effetto sospensivo, salvo i casi in cui il ricorso contro una decisione su opposizione non ha effetto sospensivo in virtù della legge (lett. a); l'assicuratore ha tolto l'effetto sospensivo nella sua decisione (lett. b); la decisione ha una conseguenza giuridica il cui effetto non può essere sospeso (lett. c).

Nessuna di queste ipotesi si realizza nella fattispecie, perciò la Cassa di compensazione doveva attendere la crescita in giudicato della sua decisione prima di procedere con il versamento della somma suindicata.

2.6. In conclusione, la richiesta dell'insorgente di trasformare il suo diritto ad una rendita AVS ordinaria dal 1° luglio 2009 in una rendita con supplemento del 31,5% dal 1° luglio 2014 non può dunque essere accolta, né per gli invocati motivi di mancanza di informazione e trasparenza, né per motivi di politica sociale e d'equità sociale sollevati dall'assicurato.

Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione impugnata confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti