Legislator Giurisprudenza & Legislazione
30.2013.13 • TCAS TI 30.2013.13 Generato dall'IA

Pension Recalculation and Reimbursement Upheld

Numero d'incarto 30.2013.13
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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The court reviewed an appeal concerning the reduction of an old-age pension after initially calculating it based on extrapolated data due to missing spousal records, which was later corrected using actual documentation revealing a lower average relevant income. The court reasoned that since the initial calculation was demonstrably erroneous and based on preliminary, favorable estimates, the subsequent adjustment to the lower correct amount was valid, thereby upholding the reduced pension and the administrative request for reimbursement of the overpaid difference from the initial period, while advising the appellant of their right to seek a waiver of the repayment based on hardship.

Regesto Legislator

Ufficiale

Richiesta di restituzione dell'importo di fr. 1'306, corrispondente alla parte di rendita versata in troppo, dopo il ricalcolo della prestazione. Possibilità per la ricorrente di inoltrare una domanda di condono

Parole chiave

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ricalcolo della rendita diritto di essere sentito documenti mancanti assicurazione vecchiaia e superstiti rendita per superstiti sicurezza sociale

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 25 LPGA

Used to determine the conditions under which unduly received benefits must be reimbursed.

Art. 4 OPGA

Cited in relation to the possibility of requesting a waiver of the reimbursement amount.

Art. 53 cpv. 1 LPGA

Cited in relation to the requirement for the administration to review a decision when new elements are discovered.

Art. 53 cpv. 2 LPGA

Cited regarding the administration's ability to reconsider a final decision if it is clearly erroneous and the correction is significant.

Art. 21 cpv. 1 LAVS

Cited to establish the age requirement for entitlement to an old-age pension.

Art. 21 cpv. 2 LAVS

Cited to establish when the right to an old-age pension begins.

Art. 29 cpv. 1 LAVS

Cited to establish the requirement for at least one full year of income or credits for education/caregiving to claim a pension.

Art. 29 cpv. 2 lett. a, b LAVS

Cited to distinguish between a full or partial pension based on contribution gaps.

Art. 29 bis cpv. 1 LAVS

Cited to define the period and elements used for calculating an old-age pension.

Art. 29 ter cpv. 1 LAVS

Cited to define a complete contribution period.

Art. 29 ter cpv. 2 LAVS

Cited to define what constitutes contribution years.

Art. 29 quater LAVS

Cited regarding the determination of the average annual income.

Art. 30 cpv. 1 LAVS

Cited regarding the revaluation of income from gainful activity.

Art. 30 cpv. 2 LAVS

Cited regarding the calculation of the average annual income.

Art. 33ter LAVS

Cited concerning the revaluation of income according to pension adjustment indices.

Art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS

Cited to specify that only income on which contributions have been paid is considered.

Art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS

Cited regarding the calculation of income for individuals who have not exercised gainful activity.

Art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS

Cited to introduce the splitting of income during the years of common marriage.

Art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS

Cited to define the period for which income splitting applies.

Art. 29 quinquies cpv. 4 lett. b LAVS

Cited to specify the conditions for income splitting during periods of insurance for both spouses.

Art. 35bis LAVS

Cited to justify the 20% increase for widows on their old-age pension.

Art. 52 OAVS

Cited in relation to the determination of pension scales.

Art. 51 bis cpv. 1 OAVS

Cited concerning the revaluation factor for income.

Art. 30bis LAVS

Cited regarding the mandatory use of tables for determining average annual income.

Art. 51 OAVS

Cited regarding the use of tables for determining average annual income.

Art. 52b OAVS

Cited to explain how periods of contribution before the age of 20 can be used to fill later contribution gaps.

10.a revisione della LAVS, lettera c cpv. 2 delle disposizioni transitorie

Cited for the calculation of a transitional credit for widows and divorced individuals born before January 1, 1953.

10.a revisione della LAVS, lettera c cpv. 3 delle disposizioni transitorie

Cited to determine the amount of the transitional credit.

Art. 29 cpv. 2 Cost.

Cited as the constitutional basis for the right to be heard.

Art. 6 n. 1 CEDU

Cited as the European Convention on Human Rights basis for the right to a fair hearing.

Art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

Cited for the possibility of a single judge deciding cases not involving principle issues or significant difficulty.

2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

This is a dispositive order regarding costs and fees.

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Testo completo

Raccomandata Incarto n. 30.2013.13 cs · Lugano 3 giugno 2013 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici

con redattore: · Christian Steffen, vicecancelliere

segretario: · Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 23 aprile 2013 di

RI 1 contro

la decisione su opposizione del 25 marzo 2013 emanata da CO 1 in materia di rendite AVS

ritenuto, in fatto

A. Il

6 febbraio 2012 RI 1, nata il __________, ha inoltrato una richiesta per ottenere una rendita di vecchiaia (doc. 130).

B. Al fine di calcolare la prestazione dovuta all’assicurata, la CO 1 ha chiesto alla Cassa di compensazione __________ l’incarto relativo al marito dell’assicurata, __________, nato nel __________ e deceduto il __________. Il 6 agosto 2012 la Cassa di compensazione __________ ha informato la CO 1 di non aver trovato la documentazione richiesta (doc. 117).

C. Il

28 agosto 2012 la CO 1 si è rivolta all’UFAS, chiedendo come avrebbe potuto allestire il calcolo della rendita, in assenza dell’estratto conto individuale dell’assicurata concernente il periodo antecedente il 1990 (doc. 114).

Con scritto del 17 ottobre 2012 l’UFAS, sulla base della prestazione allora versata

al marito e dell’indennità unica per vedove pagata a RI 1 nel 1990, ha estrapolato i possibili redditi iscritti nel conto individuale dell’interessata dal 1968

(data di entrata in Svizzera).

L’autorità di sorveglianza ha inoltre precisato:

" Dato che gli importi ottenuti non sono che un’estrapolazione realizzata in modo da favorire il più possibile l’assicurata sulla base degli elementi di calcolo disponibili (in ragione del fatto che, in fondo, la stessa è stata “vittima” di un errore dell’amministrazione), vi preghiamo di utilizzare per il calcolo della rendita di vecchiaia della signora RI 1 per il periodo compreso tra il 1° aprile 1968 e il 31 dicembre 1989 esclusivamente questi valori, anche se potrebbero risultare più elevati dei redditi documentati (in effetti, ad esclusione degli anni 1974-1976 per quali si sono utilizzati i redditi iscritti nel CI della __________, i redditi risultanti per gli anni 1986-1989 sono più elevati in rapporto a quelli iscritti nei CI corrispondenti)” (doc. 113)

D. Sulla base dei dati forniti dall’UFAS, con decisione del 22 ottobre 2012 la Cassa CO

1 ha assegnato a RI 1 una rendita di vecchiaia calcolata sulla scala 44 (la massima prevista) e sulla base di un reddito annuo medio determinante di fr. 36'192, per un ammontare mensile di fr. 1'971 dal 1° settembre 2012 (doc. 101).

E. Il

25 gennaio 2013 la Cassa di compensazione __________ ha scritto alla CO 1CO 1 affermando che “*improvvisamente dopo tutto è comparso l’incarto richiesto del marito __________*” ed ha trasmesso la documentazione richiesta (doc. 42).

F. Dopo aver ricalcolato la prestazione sulla base dei nuovi documenti, con decisione del 28 febbraio 2013 la Cassa ha posto RI 1 al beneficio di una rendita semplice di vecchiaia di fr. 1'754 dal 1° settembre 2012 (fr. 1'769 dal 1° gennaio 2013), calcolata sulla base di una scala di rendita 44 (la massima applicabile) ed un reddito annuo medio determinante di fr. 28'080 (doc. 27).

Lo stesso giorno l’amministrazione ha chiesto in restituzione l’importo di fr. 1'306, pari alla differenza tra la rendite già versate fino al 28 febbraio 2013 e quelle cui l’interessata aveva diritto (doc. 24).

G. Con decisione su opposizione del 25 marzo 2013 la CO 1 ha confermato entrambe le decisioni (doc. 1).

H. RI

1 è insorta al TCA contro la predetta decisione su opposizione. L’insorgente evidenzia che la riduzione della rendita di fr. 220 al mese la mette in serie difficoltà economiche ed è ingiustificata. L’interessata rileva che il marito ha sempre versato i contributi all’AVS ma non ne ha avuto beneficio e il nuovo calcolo della rendita non è corretto.

L’insorgente chiede di essere sentita e si riserva di produrre ulteriore documentazione (doc. I).

I. Con risposta del 2 maggio 2013 l’amministrazione propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).

L. Il

13 maggio 2013 la ricorrente ha richiamato l’intero incarto della Cassa, in particolare i conteggi suoi e di suo marito, nonché le motivazioni che hanno indotto l’amministrazione a ridurre le prestazioni (doc. V). Con scritto del 16 maggio 2013 il Tribunale ha informato l’insorgente che la Cassa ha già prodotto l’incarto e le ha assegnato un termine scadente il 27 maggio 2013 per visionarlo e presentare eventuali osservazioni scritte (doc. VI). Il 27 maggio 2013, __________, in rappresentanza della ricorrente (doc. VII) ha visionato la documentazione (doc. VI).

in

diritto

1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; e giurisprudenza ivi citata).

nel merito

2. Oggetto del contendere è da una parte l’ammontare della rendita di vecchiaia della ricorrente e dall’altra la decisione di restituzione della prestazione che secondo la Cassa è stata percepita in troppo dalla ricorrente fino a fine febbraio 2013.

3. Va innanzitutto esaminato se il calcolo della rendita effettuato dalla convenuta è corretto.

A norma dell'art. 21 cpv. 1 LAVS hanno diritto alla rendita di vecchiaia gli uomini che hanno compiuto 65 anni e le donne che hanno compiuto 64 anni.

Per l’art. 21 cpv. 2 LAVS il diritto alla rendita di vecchiaia nasce il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata compiuta l’età stabilita nel capoverso 1. Esso si estingue con la morte del beneficiario.

Possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia o per superstiti tutti gli aventi

diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali, oppure i loro superstiti (art.

29 cpv. 1 LAVS).

A seconda che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha diritto ad una rendita completa o parziale (cfr. art. 29 cpv. 2 lett. a, b LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; cfr. art. 52 OAVS).

Il calcolo della rendita di vecchiaia è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente

diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’età conferente il diritto alla prestazione (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).

Il periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29 ter cpv. 1 LAVS).

Secondo l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi, durante i quali:

- una persona ha pagato i contributi (lett. a);

- il suo coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha versato almeno il doppio del contributo minimo (lett. b);

- possono essere computati accrediti per compiti educativi o d’assistenza (lett. c).

Inoltre, la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato (art. 29 quater LAVS).

Esso si compone:

- dei redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);

- degli accrediti per compiti educativi (lett. b);

- degli accrediti per compiti assistenziali (lett. c).

La somma dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).

Il reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).

Il reddito annuo determinante (indicato sulla decisione della Cassa) non corrisponde dunque necessariamente all'ultimo reddito conseguito dall'assicurato, ma serve unicamente a fissare la corrispondente rendita.

4. Sono presi in considerazione unicamente i redditi da un’attività lucrativa sui quali sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).

I contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).

Secondo l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per metà a ciascun coniuge se:

- entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);

- una persona vedova ha

diritto a una rendita di vecchiaia (lett. b);

- il matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).

Tuttavia sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti:

- tra il 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per primo

diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e

- i periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati all’AVS, con riserva dell’art.

29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).

5. In concreto, RI 1, nata il __________, ha diritto ad una rendita di vecchiaia con effetto dal 1° settembre 2012.

Infatti il diritto al beneficio di una rendita nasce il primo giorno del mese successivo a quello in cui l’assicurata ha raggiunto l’età pensionabile (art.

21 cpv. 2 LAVS).

Con la decisione contestata l’insorgente è stata messa al beneficio di una rendita calcolata sulla base di un periodo di contribuzione effettivo di 43 anni per una scala (massima) 44 ed un reddito annuo medio di fr. 28'080 (doc. 27).

6. Circa il periodo di contribuzione, non contestato, nel caso della ricorrente sono determinanti gli anni dal 1° gennaio 1969 (1° gennaio seguente il 20.o anno di età) al 31 dicembre 2011 (31 dicembre che precede il compimento del 64.o anno di età).

Infatti l’art. 29bis cpv. 1 LAVS prevede, di principio, che il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurato (in concreto: età conferente il diritto alla rendita).

Nel caso di specie dagli atti emerge che l’interessata, sposatasi nel 1977 e vedova dal 1990, dispone di un periodo contributivo completo di 43 anni.

La lacuna di 5 mesi del 1977 è stata colmata grazie ai contributi versati nell’anno precedente il compimento dei 20 anni (doc. 34). Infatti, per l’art. 52b OAVS quando la durata di contribuzione è incompleta ai sensi dell’articolo 29ter LAVS, i periodi di contribuzione compiuti prima del 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni sono computati ai fini di colmare lacune successive contributive.

In presenza di un periodo contributivo complessivo di 43 anni, alla ricorrente va riconosciuta la scala massima, ossia la 44, come calcolato dalla Cassa.

7. Va ora esaminato se anche il calcolo del reddito annuo medio (di seguito: RAM) è stato effettuato correttamente.

Di norma il RAM è composto dalla somma risultante dai redditi da attività lucrativa e dagli eventuali accrediti computabili durante il proprio periodo di contribuzione (in concreto dal 1° gennaio 1969 al 31 dicembre 2011), diviso per gli anni di contribuzione (in concreto 43 anni). Nel caso di specie non occorre procedere con lo splitting dei redditi del periodo di matrimonio poiché l’insorgente si è sposata nel 1977 quando il coniuge, nato nel __________, percepiva già una rendita di vecchiaia (dal __________).

La somma dei redditi da attività lucrativa della ricorrente va rivalutata in funzione dell’indice previsto per l’adeguamento delle rendite all’evoluzione dei prezzi e dei salari di cui all’art. 33ter LAVS (cfr. art. 30 cpv. 1 LAVS) e divisa per gli anni di contribuzione. Il fattore di rivalutazione è stabilito dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo esposte all’art. 51bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è contenuto nelle tavole per la determinazione del reddito annuo medio, edite dall’UFAS, il cui uso è obbligatorio (cfr. art. 30bis LAVS, art. 51 OAVS) e varia a seconda della prima registrazione sul conto individuale dell’assicurato determinante per la rendita.

Nel caso che ci occupa la prima registrazione determinante da prendere in considerazione è quella del 1969 (anno seguente il compimento del 20.o anno di età).

Pertanto, dalle citate tavole, il fattore di rivalutazione risulta essere l’1.260.

L'importo rivalutato va poi diviso per il periodo effettivo di contribuzione (in concreto: 43 anni).

Nella fattispecie dalla documentazione agli atti emerge che l’interessata ha pagato ininterrottamente i contributi dal 1990 al 2011 su redditi per complessivi fr. 560'930 (doc. da 38 a 41). Dall’incarto prodotto il 25 gennaio 2013 dalla Cassa

di compensazione __________ (doc. da 42 a 99) risulta inoltre che la ricorrente dal 1969 al 1989 ha percepito redditi per fr. 179’993 (doc. 52 e da 68 a 75).

Nei doc. da 68 a 75 figurano i seguenti importi: dal 1969 al 1973 fr. 59'750 (doc. 74), per il 1971 risultano ulteriori fr. 930 (doc. 73), dal 1974 al 1976 fr. 54'799 (doc. 75), nel 1978 fr. 1'398 (doc. 71), dal 1982 al 1985, eccetto il 1983, fr. 13'540 (doc. 68), dal 1986 al 1988 fr. 31'306 (doc. 69), dal 1981 al 1987, eccetto il 1983, ulteriori fr. 7'549 (doc. 72), nel 1989 fr. 10'721 (doc. 70).

I redditi sono stati correttamente ripresi nel foglio di calcolo dalla convenuta

e meglio, per il periodo fino al 1989 (cfr. doc. 34 e da 68 a 75): per il 1969 fr. 5'815 (3'835 + 1'980); per il 1970 fr. 8'730 (1'980 + 3'510 + 3'240); per

il 1971 fr. 12'316 (11'386 + 930); per il 1972 fr. 14'245; per il 1973 fr. 19'574 (7'154 + 7'900 + 4'520); per il 1974 fr. 22'238; per il 1975 fr. 16'253 (13'608 + 2'645); per il 1976 fr. 16'308; per il 1978 fr. 1'398; per il 1981 fr. 394; per il 1982 fr. 6'677 (3'800 + 2'877); per il 1984 fr. 3'365 (2'965 + 400); per il 1985 fr. 8'179 (3'234 + 3'091 + 450 + 1'404), per il 1986 fr. 8'366 (7'007 + 1'359), per il 1987 fr. 14'376 (13'261 + 1'115); per il 1988 fr. 11'038 e per il 1989 fr. 10'721.

Il reddito complessivo ammonta pertanto a fr. 740'923 (560'930 + 179'993), cui vanno aggiunti fr. 4'444 di redditi giovanili per la lacuna del 1977 per complessivi fr. 745'367 come calcolato dalla Cassa.

Questi redditi differiscono da quelli utilizzati in precedenza dall’amministrazione nel calcolo della rendita sfociata nella decisione del 22 ottobre 2012 (doc. 101), poiché in quell’occasione, in assenza della documentazione della Cassa di compensazione __________, poi ritrovata, la CO 1 ha dovuto far capo ad un’estrapolazione realizzata dall’UFAS sulla base della rendita AVS erogata al defunto marito e dell’indennità unica per vedove da lei percepita nel 1990 (doc. 112), effettuata “*in modo da favorire il più possibile l’assicurata sulla base degli elementi di calcolo disponibili (in ragione del fatto che, in fondo, la stessa è stata “vittima” di un errore dell’amministrazione)*” (doc. 113).

Nel frattempo, l’intero incarto è stato ritrovato. L’importo di fr. 179'993 relativo ai redditi dal 1969 al 1989 corrisponde a quello in base al quale era stata calcolata l’indennità unica per vedove nel 1990 (cfr. doc. 43 e 52) ed è pertanto quello corretto.

Ne discende che la media dei redditi da attività lucrativa si fissa in fr. 21’841 (745’367 X 1.260 : 43 anni).

A questo importo vanno aggiunti 10 accrediti transitori. Infatti, per la lettera c cpv. 2 delle disposizioni transitorie della 10.a revisione della LAVS nel calcolare le rendite di vecchiaia da assegnare alle persone vedove e divorziate nate prima del 1° gennaio 1953 si tiene conto di un accredito transitorio qualora non sia stato possibile computare a dette persone almeno 16 anni di accrediti per compiti educativi o assistenziali.

A norma della lettera c cpv. 3 delle disposizioni transitorie della 10.a revisione della LAVS l’accredito transitorio corrisponde alla metà dell’importo dell’accredito per compiti educativi e viene calcolato secondo la tabella ivi riportata. Per le persone nate nel 1948, come la ricorrente, si prendono in considerazione 10 anni.

L’accredito transitorio è determinato secondo la seguente formula:

(rendita di vecchiaia annua minima x 3) x numero bonifici educativi

durata di contribuzione computabile X 2

Ne consegue quindi che all'assicurata vanno computati fr.4’856 ([1’160 {rendita di vecchiaia minima nel 2011/2012} X 12 X 3 X 10] : [43 anni X 2]).

Per cui il reddito annuo medio ammonta a fr. 27’840 (21’841 + 4’856 = 26’697 arrotondato secondo le tabelle edite dall’UFAS), per una prestazione mensile di fr. 1’754 dal mese di settembre 2012 e a fr. 28'080 nel 2013 per un prestazione mensile di fr. 1'769 dal mese di gennaio, comprensiva del 20% di aumento per vedove conformemente all’art. 35bis prima frase LAVS per il quale le vedove e i vedovi beneficiari di una rendita di vecchiaia hanno diritto a un supplemento del 20 per cento sulla propria rendita.

Ne segue che la rendita è stata calcolata correttamente con la decisione impugnata.

8. Va ora esaminato se la Cassa può chiedere la restituzione dell’importo di fr. 1'306 pari alla differenza tra la rendita cui ha diritto l’insorgente dal 1° settembre 2012 al 28 febbraio 2013, ossia fr. 10’554 ([fr. 1'754 X 4] + [fr. 1'769 X 2]) e la rendita versata nel medesimo lasso di tempo, ossia fr. 11'860 ([1'971 X 4] + [1'988 X 2]).

Secondo l’art. 25 LPGA, applicabile in forza degli articoli 2 LPGA e

1 LAVS, le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cpv. 1; cfr. art. 4 OPGA). Il capoverso 2 prevede che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante. I principi applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e dalla giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V 318).

La restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF 129 V 110, 126 V 42 consid. 2b; STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012, 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 pubblicata in SVR 11/2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007, K 147/03 del 12 marzo 2004).

Ciò non è il caso – e la restituzione non presuppone un motivo e quindi una decisione di riconsiderazione – allorquando l’assicurato ha beneficiato di una prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto (STF 9_C/233/2007 del 28 giugno 2007, consid. 2.3.2 con riferimenti; STCA 32.2011.285 del 14 giugno 2012).

Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; cfr. STF U 409/06 del 25 giugno 2007, C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2c pag. 469 e riferimenti).

Inoltre, l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (art. 53 cpv. 2 LPGA; cfr. anche la STF U 409/06 del 25 giugno 2007).

Questi principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1).

9. In concreto l’amministrazione, dopo aver inizialmente stabilito l’ammontare della prestazione di vecchiaia della ricorrente, con l’ausilio dell’UFAS, in funzione dei dati estrapolati dal calcolo della rendita del defunto marito e dell’indennità unica per vedove percepita nel 1990 (doc. 112-113), ha ricalcolato l’importo della rendita in base all’incarto completo ritrovato in un secondo tempo dalla Cassa __________ che contiene i redditi effettivamente percepiti dalla ricorrente dal 1969 al 1989 (doc. 42-98).

La decisione del 22 ottobre 2012, basata su dati ipotetici favorevoli per la ricorrente, si è rivelata manifestamente errata. Inoltre l’importo chiesto in restituzione va considerato di notevole importanza. Infatti, se da una parte, di regola, per giurisprudenza invalsa, una correzione non va considerata di notevole importanza se l’importo da restituire è di poche centinaia di franchi (cfr. Kieser, ATSG-Kommentar, 2a edizione 2009, n. 34 ad art. 53 pag. 678; ad

esempio fr. 165.90; fr. 265.20 e fr. 568.10 in ZAK 1989 pag. 518 o fr. 954.25 in SVR 1995 KZ Nr. 13), dall’altra, tuttavia, se si tratta di prestazioni periodiche,

come in concreto, anche in caso di importi minimi, la correzione riveste un’importanza notevole (cfr. Kieser, ATSG-Kommentar, 2a edizione 2009, n. 34 ad art. 53 pag. 678; DTF 102 V 128).

Ne segue che nel caso di specie le condizioni per riconsiderare la decisione del

22 ottobre 2012 sono adempiute.

Considerato inoltre che la Cassa ha domandato la restituzione nel termine di perenzione di un anno da quando ha avuto conoscenza dei nuovi dati (art. 25 cpv. 2 LPGA) e

che l’importo versato a torto è stato erogato dal mese di settembre 2012, a giusta ragione l’amministrazione ha chiesto il rimborso dell’intero ammontare di fr. 1'306.

Va ancora rammentato che l’interessata può chiedere all’amministrazione il condono della somma da restituire, conformemente a quanto prevede l’art. 4 OPGA:

"

1 Se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse.

2 Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato.

3 Le autorità cui sono state versate prestazioni in virtù dell’articolo 20 LPGA o delle disposizioni delle singole leggi non possono far valere una grave difficoltà.

4 Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione è passata in giudicato.

5 Sul condono è pronunciata una decisione.”

E’ tuttavia possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).

L’insorgente può pertanto chiedere il condono dell’importo da restituire tramite una richiesta scritta alla Cassa di compensazio-ne nei modi e tempi previsti dalla legge.

10. La ricorrente chiede di essere sentita e si riserva di produrre ulteriore documentazione (doc. I).

Il TCA rileva che l’audizione richiesta può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.

Infatti, secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile

obbligo (cfr. sentenza 9C_903/2011 consid. 6.3 del 25 gennaio 2013 che ha confermato questo principio [cfr. anche sentenza del 21

agosto 2007, I 472/06, consid. 2], nonché DTF 122 V 47; cfr. pure DTF

124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).

In concreto, non essendo stata presentata una “*domanda espressa di procedere ad un’udienza pubblica*” (l’assicurata ha chiesto genericamente di essere sentita [cfr. doc. I]), questo TCA rinuncia all’audizione della ricorrente poiché superflua ai fini dell’esito della vertenza (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2; cfr. sentenza 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 dove la generica richiesta di “*vegliare alla parità delle armi […] e all’applicazione dell’art. 6 CEDU*” non è stata giudicata sufficiente per far sorgere l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico).

Inoltre questo Tribunale non intravvede ragioni per assumere ulteriore documentazione. L’incarto prodotto dalla Cassa è completo ed esaustivo e non necessita di ulteriori complementi.

Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF

124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

In queste condizioni il TCA rinuncia all’assunzione di ulteriori prove ed a sentire la ricorrente.

11. Alla luce di quanto sopra esposto la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.

All’interessata si rammenta la facoltà di inoltrare alla Cassa una domanda di condono dell’importo chiesto in restituzione nei tempi e nei modi previsti dall’art. 4 OPGA (cfr. consid. 9).

Inoltre, se ritiene che la rendita erogata non è sufficiente per far fronte alle sue spese, la ricorrente può rivolgersi al suo Comune di domicilio per ottenere la documentazione da compilare al fine di chiedere di essere messa al beneficio delle prestazioni complementari.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti