Appeal Inadmissibility for Deficient Procedural Compliance
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant timely filed a "cautelative" appeal against a decision concerning personal social insurance contributions for the year 2009, stating that documentation proving lower actual results would follow, which prompted the court to issue a 15-day deadline for completion of the deficient appeal, but the appellant failed to submit the required substantive grounds, facts, and conclusions by the non-extendable deadline. The court declared the appeal inadmissible because it did not meet the minimum procedural requirements mandated for insurance appeal documents, specifically the need for a concise exposition and brief motivation, resulting in the case being struck from the rolls without judicial fees charged to the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 49 pv.2, art. 49 pv.2 LOG, art. 66 al. 1 LTF; Appeal Inadmissibility for Deficient Procedural Compliance: The court declared the appeal inadmissible because it did not meet the minimum procedural requirements mandated for insurance appeal documents, specifically the need for a concise exposition and brief motivation, resulting in the case being struck from the rolls without judicial fees charged to the appellant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision allows the single judge to rule on the case, which is the context under which the final decision was issued.
This provision dictates the rule for costs imposition, as indicated by the order stating that no court fee is charged and costs are borne by the State.
Testo completo
Raccomandata Incarto n. 30.2012.35 IR/sc · Lugano 24 ottobre 2012 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 27 settembre 2012 di
RI 1 contro
la decisione su opposizione del 29 agosto 2012 emanata da CO 1 in materia di contributi AVS
ritenuto, in fatto
· che con decisione resa su opposizione la CO 1 ha fissato i contributi personali dovuti da Davide Porta quale indipendente per l’anno 2009 in CHF 9'972.-;
· che il successivo 27 settembre 2012 RI 1 si è aggravato *“cautelativamente”* al Tribunale cantonale delle Assicurazioni contro detto provvedimento segnalando semplicemente *che “entro il 15 ottobre 2012 vi spediremo la documentazione (bilancio, ecc.) del 2009 comprovante i reali risultati ben inferiori alla tassazione d’ufficio”*;
· che, considerando il ricorso non rispettoso dei dettami procedurali, il giudice delegato del TCA ha fissato un termine di 15 giorni per il completamento dell’esposto inoltrato (decreto 28 settembre 2012 doc. II);
· che il decreto di completamento è stato ritirato alla posta dal ricorrente il 2 ottobre successivo ed il conseguente termine di 15 giorni è scaduto il successivo
17 ottobre 2012, un mercoledì;
· che il ricorrente non ha completato l’esposto;
· che alla luce dell’esito della procedura e della natura della stessa la presente può essere evasa a giudice unico come prevede l’art. 49 pv.2 LOG;
· che la procedura per le cause di competenza del Tribunale cantonale delle Assicurazioni è decisamente poco esigente siccome impone unicamente, oltre al rispetto dei termini per l’inoltro delle impugnative, la presentazione di un atto redatto in lingua italiana e contenente:
a) una copia della decisione impugnata;
b) una concisa esposizione dei fatti;
c) una breve motivazione;
d) le conclusioni del ricorrente;
· che, quando il gravame non risponde ai requisiti stabiliti dall’art. 3, il giudice delegato lo ritorna al ricorrente perché lo completi, assegnandogli un termine di 15 giorni ed avvertendolo che in caso di inosservanza il Tribunale non entrerà nel merito;
· che il termine di 15 (quindici) giorni è perentorio e non può essere prorogato;
· che, in concreto, con decreto del 27 settembre 2012 pervenuto al ricorrente il 2 ottobre 2012, il giudice delegato ha imposto il completamento del ricorso siccome dallo stesso non scaturiva assolutamente nulla se non la volontà di impugnare cautelativamente una decisione resa su opposizione;
· che il ricorrente non ha spiegato cosa non condividesse della decisione, il perché non condividesse qualcosa e non ha precisato le sue conclusioni processuali;
· che il ricorso va conseguentemente stralciato dai ruoli eccezionalmente senza carico di tasse e spese (alla luce della mancata risposta al decreto di completamento rispettivamente al mancato ritiro del gravame). Il signor RI 1 è comunque avvertito, pro futuro, a manifestare miglior diligenza, ed a volere rispondere ad una autorità giudiziaria che lo interpelli dopo che lui ha presentato un gravame.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso 27 settembre 2012 è irricevibile.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti