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30.2011.16 • TCAS TI 30.2011.16 Generato dall'IA

Appeal Dismissed for Procedural Defects in Old-Age Pension Claim

Numero d'incarto 30.2011.16
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An individual appealed a denial of an old-age pension (AVS) claim, citing unpaid work as a soccer coach and blood donor, but the court dismissed the appeal as inadmissible because it failed to meet the minimum procedural requirements, specifically by not clearly identifying the challenged decision, describing the facts, or presenting discernible legal arguments. Furthermore, the court noted that, irrespective of the procedural deficiencies, the appellant, being a foreign national residing outside the jurisdiction for all contribution years and having no documented AVS contributions, was correctly denied benefits.

Regesto Legislator

Ufficiale

Rendita AVS non riconosciuta a cittadino italiano entrato in Svizzera dopo il periodo contributivo e che ha esercitato attività di volontariato non remunerate. Ricorso irricevibile per ragioni formali

Parole chiave

Generato dall'IA
rendita di vecchiaia credito di contributi vizio di procedura revoca della rendita prestazioni minime controversia di sicurezza sociale
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

This order informs the interested parties of their right to appeal the decision to the Federal Tribunal.

2. Non si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.

This order rules on the non-imposition of court fees and the non-award of costs.

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Testo completo

Raccomandata Incarto n. 30.2011.16 IR/sc · Lugano 18 maggio 2011 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 2 maggio 2011 di

RI 1 contro

la decisione su opposizione del 15 aprile 2011 emanata da Cassa CO 1 in materia di rendite AVS

considerato, in fatto ed in diritto

· che RI 1 si è rivolto alla Cassa CO 1 chiedendo di essere posto al beneficio della pensione per vecchiaia per avere svolto – senza remunerazione – attività di allenatore di calcio e donatore di sangue;

· che l’amministrazione, rilevando l’entrata in Svizzera del signor RI 1 solo successivamente al compimento del 65 anno di età e l’assenza dei presupposti per la concessione della pensione ha respinto la richiesta di rendita AVS;

· che RI 1 si è aggravato con opposizione contro detta decisione ribadendo in sostanza le sue ragioni;

· che con gravame 2 maggio 2011, trasmesso alla Cassa CO 1 e da questa girato al Tribunale cantonale delle Assicurazioni, RI 1 ha ribadito ulteriormente la sua richiesta;

· che il gravame non rispettando i presupposti procedurali minimi è stato rinviato all’estensore per la sua completazione;

· che con scritto pervenuto il 18 maggio 2011 RI 1 ha indicato la sua attività svolta in favore dei ragazzi e la sua donazione di sangue, il suo impegno per la Svizzera, ritenendo comunque “esaurita la questione”;

· che il ricorso non adempie palesemente i presupposti procedurali siccome non indica da un lato la decisione impugnata, non descrive i fatti, adduce motivazioni appena intuibili ma non rapportate al merito e non presenta chiare conclusioni;

· che a prescindere da ciò, per quanto indicato dall’amministrazio-ne, e non contestato dal ricorrente, egli è cittadino straniero rispetto alla Svizzera, domiciliato fuori dalla Confederazione per tutti gli anni di contribuzione, non risulta che RI 1 abbia mai contribuito all’AVS, e quindi correttamente la Cassa ha escluso il diritto di percepire una rendita, nonostante gli invocati compiti educativi;

· ne discende che il ricorso, quand’anche fosse ricevibile, sarebbe da respingere.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

2 maggio 2011 formulato da RI 1 contro la decisione su opposizione del 15 aprile 2011 emanata dalla Cassa CO 1, __________, è irricevibile.

2. Non si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti