Emissions Fine Reduction Due to Economic Hardship
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual appealed a fine levied for failing to submit a vehicle for mandatory exhaust gas emissions testing by the prescribed deadline, acknowledging the infraction but arguing the CHF 500 fine was excessive given their limited economic means, being a recipient of an old-age insurance pension and supplementary benefits. The court found the initial fine justified due to the offense occurring over 15 months after the deadline, but upon considering the appellant's established economic hardship, it partially upheld the appeal to reduce the fine amount to CHF 300 plus corresponding adjusted ancillary costs, while also noting the possibility of requesting installment payments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 8 cpv. 2 LCStr, Art. 57 cpv.1 LCStr, Art. 103 LCStr, Art. 106 cpv. 1 LCStr, Art. 59a cpv. 1 ONC, Art. 96 ONC; Emissions Fine Reduction Due to Economic Hardship: The court found the initial fine justified due to the offense occurring over 15 months after the deadline, but upon considering the appellant's established economic hardship, it partially upheld the appeal to reduce the fine amount to CHF 300 plus corresponding adjusted ancillary costs, while also noting the possibility of requesting installment payments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the dispositive as a legal basis for reforming the decision regarding the fine for the omitted emission control.
Cited in the dispositive as a legal basis for reforming the decision regarding the fine for the omitted emission control.
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Cited in the dispositive as a legal basis influencing the procedural outcome concerning costs.
Testo completo
Incarto n. 30.2010.59 5384/709 · Bellinzona 6 aprile 2010 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar
sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 8 marzo 2010 presentato da
RI 1 contro la decisione 19 febbraio 2010 n. 5384/709 emessa d CRTE 1 viste le osservazioni 16 marzo 2010 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino, letti ed esaminati gli atti,
considerato in fatto ed in diritto
che con decisione 19 febbraio 2010 la Sezione della circolazione ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 500.-
oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 30.- per avere *“omessodi sottoporre il veicolo TI __________ entro il termine prescritto al
controllo relativo alle emissioni dei gas di scarico conformemente alle vigenti disposizioni federali”*;
che la risoluzione è stata emanata in applicazione degli art. 8 cpv. 2, 57 cpv.1, 103, 106 cpv. 1 LCStr; 59a cpv. 1, 96 ONC;
che l’insorgente non contesta l’infrazione, dovuta, a suo dire, a una dimenticanza, ma ritiene eccessivo l’ammontare della multa in considerazione delle sue possibilità economiche;
che la multa di fr. 500.- appare di per sé giustificata alla luce del fatto che il termine per sottoporre il veicolo al controllo antinquinamento era scaduto da oltre 15 mesi;
che tuttavia la situazione economica della ricorrente (beneficiaria di una rendita AVS e della prestazione complementare) accertata da questo giudice, induce nondimeno a ridurre l’ammontare della multa;
che tutto ben considerato e senza dimenticare il lungo tempo che l’insorgente ha omesso di adempiere ai suoi obblighi, questo giudice ritiene di poter quantificare in fr. 300.- la multa per l’infrazione commessa;
che la multata potrà, se del caso, chiedere al competente Ufficio incassi la rateazione dell’ammenda;
che il ricorso deve quindi essere accolto nella misura indicata con conseguente adeguamento degli oneri di primo grado;
per questi motivi visti gli art. 8 cpv. 2, 57 cpv.1, 103, 106 cpv. 1 LCStr; 59a cpv. 1, 96 ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di fr. 300.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese di fr. 20.-.
2. Non si preleva né tassa di giustizia né spese per l’odierno giudizio.
3. Intimazione a:
Il presidente: La segretaria: