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30.2010.32 • TCAS TI 30.2010.32 Generato dall'IA

Insured v. Social Security Authority (Timeliness of Contribution Objection Appeal)

Numero d'incarto 30.2010.32
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The insured appealed the decision that rejected their objection to a final assessment of social security contributions as being untimely, arguing that the contribution assessment notice, sent via simple mail on October 5, 2010, was received on October 22, 2010, making their objection on November 22, 2010, timely under the 30-day period. The court ruled in favor of the insured, holding that the burden of proof for the timely notification of an administrative decision rests with the authority, and since the authority could only confirm sending the notice via simple mail without proving the exact delivery date, the insured's assertion of receipt on October 22, 2010, was accepted, thus deeming the objection timely and remanding the case for a decision on the merits of the contribution assessment.

Regesto Legislator

Ufficiale

Decisione formale intimata per posta semplice. Opposizione ritenuta tardiva dall'amministrazione. Onere della prova della ricezione dell'atto

Parole chiave

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contributi di sicurezza sociale notificazione della decisione fissazione dei contributi preavviso in materia di assicurazioni sociali durata del diritto alla prestazione d'assicurazione onere della prova

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria

Cited in the reasoning, but not explicitly in the dispositive orders 1, 2, or 3. This provision concerns the composition of the Court (single judge) and is not the ground for the final order.

Art. 52 cpv. 1 LPGA

Cited in the reasoning to establish the deadline for appeal, but the final order (1) grants the appeal based on the untimeliness being reversed, not on the application of Art. 52 itself in the final ruling.

Art. 38 LPGA

Cited in the reasoning to establish rules for calculating time limits, but not explicitly in the dispositive orders 1, 2, or 3.

Art. 1 cpv. 1 lett. a LAVS

Cited in the reasoning regarding mandatory insurance obligations, not in the dispositive orders.

Art. 3 cpv. 1 LAVS

Cited in the reasoning regarding contribution obligation based on gainful activity, not in the dispositive orders.

Art. 10 cpv. 1 LAVS

Cited in the reasoning regarding the minimum contribution for those without gainful activity, not in the dispositive orders.

Art. 10 cpv. 2 LAVS

Cited in the reasoning regarding minimum contributions for those maintained by third parties, not in the dispositive orders.

Art. 29 cpv. 1 OAVS

Cited in the reasoning regarding the calculation of contributions for those without gainful activity, not in the dispositive orders.

Art. 29 cpv. 3 OAVS

Cited in the reasoning regarding the binding nature of cantonal tax determinations for wealth, not in the dispositive orders.

Art. 29 cpv. 4 OAVS

Cited in the reasoning regarding the calculation of income from annuities, not in the dispositive orders.

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Testo completo

Raccomandata Incarto n. 30.2010.32 IR/sc · Lugano 8 febbraio 2011 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 22 dicembre 2010 di

RI 1 contro

la decisione su opposizione del 13 dicembre 2010 emanata da Cassa CO 1, in materia di contributi AVS (opposizione tardiva)

ritenuto, in fatto

A. RI 1, 1945, domiciliato a __________, ha trasmesso all’__________, tramite l’agenzia AVS di __________, il questionario per l’affiliazione delle persone senza attività lucrativa il 29 gennaio 2009 (doc. 6). L’affiliazione è stata confermata con lettera 11 febbraio 2009 dell’amministrazione (doc. 5)

B. A fronte della comunicazione dell’UT __________ relativo ai redditi 2007 conseguiti da parte di RI 1 (doc. 4), la Cassa ha determinato, in via definitiva, l’ammontare dei contributi dovuti per quell’anno in CHF 1'545,30 (importo comprensivo delle spese amministrative fissate in CHF 30,30; doc. 3). La decisione di fissazione dei contributi è stata redatta il 5 ottobre 2010 ed intimata per posta semplice all’assicurato.

C. Con scritto 22 novembre 2010 RI 1 si è opposto alla decisione di fissazione dei contributi segnalando come l’importo di CHF 40'000.00 ritenuto nella tassazione sia stato determinato d’ufficio dall’amministrazione fiscale ma non si tratterebbe di importi reali. Il pagamento dei contributi imposti costituirebbe un onere molto pesante.

D. Con decisione su opposizione del 13 dicembre 2010 l’ammini-strazione ha ritenuto l’opposizione tardiva e l’ha dichiarata irricevibile richiamando il tenore dell’art. 52 LPGA secondo cui le decisioni formali possono fare oggetto di opposizione nei 30 giorni. Per l’amministrazione l’opposizione doveva intervenire entro il 5 novembre 2010, essendo posteriore a tale data l’impugnativa è stata considerata intempestiva.

E. Contro la decisione l’assicurato insorge rilevando che l'atto è stato intimato per posta semplice il 22 ottobre 2010 al rientro da un periodo di assenza. Egli osserva di avere reagito nel termine di 30 giorni come impone la legge, formulando la sua opposizione.

F. Con risposta del 20 gennaio 2011 l’amministrazione ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni standard e con il rilievo che “*Il termine legale di (recte: per) inoltrare l’opposizione era fino al (recte: scadeva il) 5 novembre 2010. Il ricorrente al momento della presentazione dell’opposizione, il termine di 30 giorni, era ormai scaduto”* (testo ripreso letteralmente dal redattore). Al ricorrente è stata offerta la possibilità di chiedere l’acquisizione di ulteriori prove e di ulteriormente esprimersi.

Il Giudice delegato, con lungo scritto del 24 gennaio 2011 in cui vengono ripresi i principi della giurisprudenza che reggono la materia, e quindi

specificano a chi incomba l’onere della prova circa l’atto e il momento della notifica di una decisione amministrativa, ha chiesto alla Cassa se la decisione formale fosse stata intimata per lettera semplice o per raccomandata, ha chiesto di comprovare l’intimazione dell’atto prima del 22 ottobre 2010 e spiegazioni in merito alla pretesa scadenza del termine legale per l’opposizione il 5 novembre 2010.

Con lettera 25 gennaio 2011 a firma del funzionario incaricato l’amministrazione ha confermato l’invio per posta semplice e come la Cassa non

sia “*in grado di dimostrare il giorno preciso che la Posta ha consegnato all’assicurato la decisione”*, secondo la Cassa la consegna della decisione a mezzo posta il 22 ottobre 2010 all’assicurato avrebbe permesso allo stesso (siccome ancora in tempo utile) di formulare tempestiva opposizione entro il 5 novembre, ciò che RI 1 non ha fatto.

L’amministrazione aggiunge poi che, qualora il Tribunale cantonale delle Assicurazioni dovesse ritenere tempestiva l’opposizio-ne, nel merito l’impugnativa sarebbe da respingere siccome vincolanti le decisioni dell’autorità fiscale.

in

diritto

1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (sentenza H

180/06 del 21 dicembre 2007; sentenza I 707/00 del 21 luglio 2003).

2.Compito di questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni è accertare o meno la tempestività dell’opposizione formulata dal ricorrente alla decisione 5 ottobre 2010 dell’amministrazione. Il merito della questione, ossia la fissazione dei contributi per l’anno 2007, non è stato oggetto d’esame nella decisione formale e neppure di accertamento alcuno da parte della Cassa che, con la decisione 5 ottobre 2010 e con le osservazioni al ricorso (se non per la ripresa dei principi generali), non entra nel merito del tema. Solo con lo scritto 25 gennaio 2011 l’amministrazione fa riferimento al merito della decisione proponendo la reiezione del gravame.

Con la decisione su opposizione e nella risposta di causa quindi l’amministrazione sostiene che l’opposizione inoltrata dal ricorrente sia tardiva poiché inoltrata oltre la scadenza del termine di 30 giorni.

3. Per l’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali.

A norma dell’art. 38 LPGA:

" *1Se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.*

*2* *Se non deve essere notificato alle parti, esso inizia a decorrere il giorno dopo l’evento che lo ha provocato.*

*2bis Una comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario o di un’altra persona autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito.*

*3* *Se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.*

*4* *I termini stabiliti dalla legge o dall’autorità in giorni o in mesi non decorrono:*

*a. dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;*

*b. dal

15 luglio al 15 agosto incluso;*

*c.

dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso”*

4. Secondo costante giurisprudenza (da ultimo: STF 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010, consid. 5.9; STF H 60/06 del 3 maggio 2007, consid. 3), l'onere della prova circa l'atto e il momento della notifica di una decisione amministrativa incombe, di principio, all'autorità che intende trarne conseguenze giuridiche e la circostanza deve perlomeno essere stabilita con il grado della verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali (DTF 124 V 400 consid. 2b pag. 402; 121 V 5 consid. 3b pag. 6). L'autorità sopporta pertanto le conseguenze dell'assenza di prova nel senso che se la notifica o la sua data sono contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, ci si baserà sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio (DTF 129 I 8 consid. 2.2 pag. 10; 124 V 400 consid. 2a pag. 402 con riferimenti).

La spedizione con la *posta normale* non consente in genere di stabilire se la comunicazione sia pervenuta al destinatario; la semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita e ricevuta (DTF 101 Ia 7 consid. 1 pag. 8). Tuttavia, la prova della notifica di un atto può risultare da altri indizi o dall'insieme delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di una persona che riceve dei richiami (cfr. DTF 105 III 43 consid. 3 pag. 46).

La prova della notifica di un atto, che deve essere determinata almeno con il grado della

verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali (DTF 124 V 400 consid. 2b pag. 402; 121 V 5 consid. 3 pag. 6), può tuttavia risultare dall'insieme delle circostanze

o da altri indizi (DTF 105 III 43 consid. 3 pag. 46; DLA 2000 no. 25 pag. 121).

Nella predetta

sentenza 9C_1042/2009, del 7 settembre 2010, al consid. 5.8 l'Alta Corte ha pure rammentato che dal momento che la corretta notifica dell'atto non è avvenuta

o comunque non ha potuto essere dimostrata, esso non poteva esplicare effetti giuridici negativi nei confronti del ricorrente (cfr. DTF 124 V 47, 120 Ia 1 consid. 4b pag. 8; 100 Ib 75; sentenze 2D_136/2007 del 19 giugno 2008 consid. 3.2, 2P.304/2005 del 14 marzo 2006, in RDAT 2007-I pag. 342, e 2P.83/2002 del 24 giugno 2003 consid. 2.3).

5. Come visto l’onere della prova dell’invio spetta all’autorità che intende trarne una conseguenza giuridica.

Nel caso di specie l’amministrazione non ha comprovato di aver notificato alla ricorrente la decisione formale del 5 ottobre 2010 prima del 22 ottobre 2010, quando il ricorrente sostiene gli sia stata recapitata dalla posta. Ne segue che, per determinare la data d’intimazione della decisione formale, occorre basarsi sulle dichiarazioni del ricorrente.

L’opposizione del 22 novembre 2010, trasmessa entro il termine di 30 giorni è pertanto tempestiva. La decisione resa su opposizione da parte della Cassa, secondo cui l’opposizione è intempestiva, va quindi annullata e gli atti rinviati all’amministrazione stessa affinché emani una decisione su opposizione che analizzi, previo l'espletamento degli accertamenti necessariamente da compiere presso l’amministrazione fiscale, il merito della questione.

All’indirizzo del ricorrente si ricorda che sono assicurate obbligatoriamente, in conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, le persone fisiche che

hanno il loro domicilio civile nella Svizzera (art. 1 cpv. 1 lett. a LAVS). A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento

dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura fino alla fine del mese in cui compiono 64 anni, se sono di sesso femminile o 65 anni, se di sesso

maschile. Giusta l'art. 10 cpv. 1 LAVS, le persone che non esercitano un'attività lucrativa pagano, secondo le loro

condizioni sociali, un contributo minimo. Per l'art. 10 cpv. 2 LAVS, gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa, se mantenuti o

assistiti da enti pubblici o da terzi, pagano il contributo minimo. Il contributo delle persone che non esercitano un'attività lucrativa è fissato per ciascun anno di contribuzione (art. 29 cpv. 1 OAVS). I contributi sono calcolati sul reddito effettivo conseguito in forma di rendita durante l'anno di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre. Le autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato (art. 29 cpv. 3 OAVS). Tali comunicazioni sulla sostanza sono vincolanti per l’amministrazione (Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, pag. 231, N. 10.34). La determinazione del reddito conseguito in forma di rendita incombe alle casse di compensazione, che si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali cantonali (art. 29 cpv. 4 OAVS). Di principio quindi l’assicurato deve difendere i propri interessi nell’ambito della procedura di tassazione.

In concreto quindi l’amministrazione provvederà a verificare i parametri per la determinazione dei contributi 2007 del ricorrente sulla scorta della decisione definitiva dell’autorità fiscale.

Accerterà, a fronte delle obiezioni del ricorrente, se le stesse siano o meno da ritenere e motiverà convenientemente la sua decisione su opposizione. Al qui ricorrente sarà data poi la possibilità di, eventualmente, impugnare il provvedimento reso su opposizione a questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni.

6. Alla luce dell’esito del ricorso non si prelevano tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza la decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati alla Cassa CO 1 per il giudizio del merito ritenuta tempestiva l’opposizione inoltrata dal ricorrente.

2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti