Legislator Giurisprudenza & Legislazione
30.2010.286 • PP TI 30.2010.286 Generato dall'IA

Appeal of Fine for Negligent Absence from Mandatory Service Course Due to Health Issues

Numero d'incarto 30.2010.286
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An individual appealed a fine imposed for failing to attend a required civil protection service course, arguing that their severe, documented physical and underlying psychological issues, which necessitated the appointment of a curator, negated culpability for the negligent absence, despite not formally requesting a deferment or submitting a medical certificate as legally required. The court reasoned that while the appellant's underlying health issues were recognized, the provided medical evidence did not demonstrate a state of incapacity to understand the wrongfulness of the act or act accordingly, especially since the required procedural steps for deferment or notification were completely neglected; consequently, the appeal was partially granted only to reduce the original fine amount to a more proportionate level, affirming the finding of negligent offense while explicitly declining to convert the fine to community service due to the absence of the individual's consent.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 4 vLPContr, Art. 453 cpv. 1 CPP, Art. 12 vLPContr, Art. 68 cpv. 1 lett. a primo, Art. 68 cpv. 2 vLPPC, Art. 9 cpv. 1 vOPCi; Appeal of Fine for Negligent Absence from Mandatory Service Course Due to Health Issues: The court reasoned that while the appellant's underlying health issues were recognized, the provided medical evidence did not demonstrate a state of incapacity to understand the wrongfulness of the act or act accordingly, especially since the required procedural steps for deferment or notification were completely neglected; consequently, the appeal was partially granted only to reduce the original fine amount to a more proportionate level, affirming the finding of negligent offense while explicitly declining to convert the fine to community service due to the absence of the individual's consent.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivi medici affezione durante il servizio certificato sanitario stato di salute questioni processuali reati contro i doveri di servizio Omissione di partecipare al corso di ripetizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 4 vLPContr
La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 vLPContr nella versione 19 dicembre 1994 della normativa (ancora applicabile al presente procedimento in virtù dell’art.
Art. 453 cpv. 1 CPP
Art. 12 vLPContr
Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 vLPContr.
Art. 68 cpv. 1 lett. a primo
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 68 cpv.
Art. 68 cpv. 2 vLPPC
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 68 cpv.
Art. 9 cpv. 1 vOPCi
Preliminarmente va osservato che in virtù dell’art. 9 cpv. 1 vOPCi, i militi della protezione civile possono, al più tardi dieci giorni prima dell’entrata in servizio, inoltrare all’autorità responsabile della convocazione una domanda scritta di differimento della prestazione di servizio.
Art. 9 cpv. 2 vOPCi
Giusta l’art. 9 cpv. 2 vOPCi l’autorità responsabile della convocazione decide in merito alla domanda.
Art. 9 vOPCi
3 dell’art. 9 vOPCi stabilisce inoltre che l’obbligo di entrare in servizio permane fintanto che il differimento non è stato accordato.
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 68, 69 LPPC

These articles from the Military and Civil Protection Law (LPPC) are cited as the basis for the decision regarding the offense and penalty, which was partially upheld and reformed in the dispositive order 1.

22 Legge cantonale sulla protezione civile

This article concerning the obligation for civil protection members to report for service is cited as part of the legal basis for the original offense, implicitly supporting the reformed penalty in order 1.

453 cpv. 1 CPP

Cited as the procedural basis justifying the applicability of the older version of the procedural law (vLPContr) in the decision-making process, relevant to the appeal.

1 segg. vLPContr

Cited as part of the procedural basis for the ruling on the appeal, specifically referencing articles 4 and 12 of the relevant procedural law.

art. 15 vLPContr

This article allows the judge to exceptionally waive the collection of court fees and expenses, which is applied in dispositive order 2.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 30.2010.286 7035605 · Bellinzona 14 gennaio 2013 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar

sedente con Alissa Vallenari in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 10 dicembre 2010 presentato da

RI 1 rappr. da: RA 1, contro la decisione 3 dicembre 2010 n. 7 035 605 emessa dalla CRTE 1 viste le osservazioni 23 dicembre 2010 presentate dalla Sezione del militare e della protezione della popolazione, Bellinzona;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto

A. La Sezione del militare

e della protezione della popolazione con decisione 3 dicembre 2010 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 700.-, per aver omesso di presenziare e partecipare al Corso

__________ svoltosi a __________ dal 26.06 al 02.07.2010.

La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 68 cpv. 2, 69 vLPPC e 22 della Legge cantonale sulla protezione civile.

B. Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1, per il tramite del proprio curatore amministrativo, si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l’annullamento.

C. La Sezione del militare e della protezione della popolazione propone, per contro, che il gravame sia “parzialmente respinto” e che la decisione impugnata sia confermata, tramutando la multa in lavori di pubblica utilità per una questione di equità verso altri militi della Protezione civile.

considerato in diritto

1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 vLPContr nella versione 19 dicembre 1994 della normativa (ancora applicabile al presente procedimento in virtù dell’art.

453 cpv. 1 CPP). Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 vLPContr.

2. Giusta l’art. 68 cpv. 1 lett. a primo periodo LPPC (nella versione in vigore all’epoca dei fatti, che corrisponde sostanzialmente a quella in vigore dal 1° gennaio 2012), è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente, in qualità di persona tenuta a prestare servizio di protezione civile, si rifiuta di dar seguito a una convocazione o alla chiamata. Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa. Nei casi di lieve entità l’autorità cantonale o comunale competente può rinunciare, la prima volta, a un’azione penale e può limitarsi ad ammonire il colpevole (art.

68 cpv. 2 vLPPC).

Inoltre, i militi sono tenuti ad entrare in servizio conformemente a quanto ordinato dall’autorità (art. 22 cpv. 1 della Legge cantonale sulla protezione civile).

3. La Sezione del militare e della protezione della popolazione (in seguito, la Sezione) – in applicazione delle predette disposizioni – rimprovera al multato di non essersi presentato e, di conseguenza, di non aver partecipato al Corso di ripetizione della Protezione civile svoltosi a __________ dal 26 giugno al 2 luglio 2010, senza presentare tempestiva domanda di differimento e addurre giustificazioni.

Detta decisione è stata presa dalla Sezione a seguito di un’inchiesta a domicilio eseguita il 28 giugno 2010 alle ore 9.45 dalla Polizia comunale di __________ su richiesta dell’Ente regionale competente, dalla quale è emerso che il multato, assente dal proprio domicilio, è stato:

“*Contattato telefonicamente. Si è dimenticato di avvisare della sua assenza per un problema fisico (a suo dire)’’* (cfr. formulario “inchiesta per assenza ingiustificata”).

4. Nel gravame, il curatore contesta la sanzione inflitta al suo curatelato e sostiene che la Sezione abbia giudicato impropriamente le spiegazioni addotte circa lo stato di quest’ultimo, specificando quanto segue:

*“Il signor __________ non è da tempo in grado di badare alle proprie questioni. Per questo motivo sono stato nominato suo curatore. È in malattia e dovrà a breve sottoporsi a trattamento psichiatrico.*

*L’Ufficio AI, riconoscendo lo stato di salute precario del signor __________, ha formulato un preavviso favorevole per l’accettazione del suo caso.*

*L’agire giudicato negligente del signor __________ è in realtà ascrivibile alla sua incapacità pressoché totale di affrontare la vita e le responsabilità che essa comporta. La questione della mancata presenza ai corsi della PC va inserita in un contesto di marcato e profondo disagio psichico. All’assunzione del mio mandato ho trovato infatti una situazione finanziaria/amministrativa disastrosa: arretrati enormi nei pagamenti, buste non aperte, appartamento in uno stato pietoso (...)’’* (cfr. ricorso 10 dicembre 2010).

5. Preliminarmente va osservato che in virtù dell’art. 9 cpv. 1 vOPCi, i militi della protezione civile possono, al più tardi dieci giorni prima dell’entrata in servizio, inoltrare all’autorità responsabile della convocazione una domanda scritta di differimento della prestazione di servizio. La domanda deve essere motivata e non vi è diritto al differimento. Giusta l’art. 9 cpv. 2 vOPCi l’autorità responsabile della convocazione decide in merito alla domanda. Il cpv. 3 dell’art. 9 vOPCi stabilisce inoltre che l’obbligo di entrare in servizio permane fintanto che il differimento non è stato accordato.

Inoltre, chi, per motivi di salute, non può entrare in servizio, deve informare senza indugio l’ufficio responsabile della convocazione e inviare allo stesso il libretto di servizio e un certificato medico in busta chiusa (art. 8 OPCi).

6. In concreto, è pacifico che il ricorrente è stato regolarmente convocato al Corso di ripetizione. Egli non si è presentato al suddetto corso, senza di fatto averne chiesto il differimento e quindi senza esserne ufficialmente dispensato o esonerato.

Ciò premesso, determinante è stabilire se il ricorrente, così come sostiene il curatore, malgrado non abbia presentato nessuna richiesta di differimento o di esonero nelle forme e nei termini previsti dalla legge, né tanto meno abbia informato l’Ente regionale dei suoi problemi di salute, si trovava in uno stato di salute tale da esimerlo dall’imputabilità dell’infrazione contestata, e quindi dalla colpevolezza.

7. Secondo l’art. 19 cpv. 1 CP (applicabile giusta l’art. 333 cpv. 1 CP), non è punibile colui che al momento del fatto non era capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione. Il cpv. 2 dell’art. 19 CP, dispone invece che, se al momento del fatto l’autore era soltanto in parte capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione, il giudice attenua la pena.

La facoltà di valutare il carattere illecito del suo atto traduce la capacità intellettuale di un individuo di conoscere i suoi doveri, di rendersi conto del suo inserimento nell’ordine sociale e giuridico e di comprendere le esigenze della società nei suoi confronti. La facoltà di agire secondo tale valutazione concerne la volontà e costituisce la risorsa potenziale di volontà minima che permette ad un individuo di controllare concretamente ed effettivamente il suo comportamento secondo le norme generalmente ammesse nella società.

Ne consegue che, secondo la legge, una persona è responsabile se è intellettualmente capace di rendersi conto che il suo atto è contrario all’ordine giuridico, possedendo la volontà sufficiente per agire in conformità con il diritto (cfr. Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie générale, 2008, pag. 281 e seg., § 860-862).

8. Nella fattispecie in esame il ricorrente non apporta alcun elemento utile per ammettere tale incapacità. Infatti, pur con tutta la comprensione per la grave malattia cutanea diagnosticata, il certificato medico 25 ottobre 2010 del Dr. med. __________ prodotto dal curatore non attesta un’alterazione dello stato psichico tale da diminuire le capacità cognitive e intellettive del multato e renderlo incapace di comprendere le sue responsabilità e di agire di conseguenza. Tra l’altro, si noti che i precedenti specifici del multato (2006 e 2008) risultano essere precedenti all’insorgere di tale patologia.

Pur con tutta la comprensione per la situazione illustrata nel certificato, l’incapacità di amministrarsi e i conseguenti problemi finanziari che hanno indotto il multato a chiedere una curatela volontaria ex art. 394 CC – che presuppone comunque sia la capacità di discernimento del richiedente – non sono liberatori per la mancata presentazione al corso di ripetizione.

Dal certificato emerge peraltro che l’insorgente è persona intelligente e piena di idee e, nonostante i problemi di salute, che non vengono messi in dubbio, egli è desideroso di apprendere una professione; se ne deduce che detti problemi – seppur tali da giustificare l’inoltro di una richiesta di prestazioni AI –non sono suscettibili di nuocere alla sua capacità di intendere e volere.

Inoltre, la condizione di salute precaria del ricorrente risaliva a un anno prima dei fatti, ragion per cui egli poteva notificare, all’autorità preposta, il suo stato di salute, allegando un certificato medico, per essere se del caso esonerato, come previsto dall’art. 8 OPCi, visti per di più i precedenti. Non essendoci stata alcuna comunicazione all’autorità e non avendo richiesto ed ottenuto alcun differimento, egli era di conseguenza tenuto perlomeno a presentarsi il giorno previsto dalla convocazione. Venendo meno a questo obbligo, per una dimenticanza, egli si è reso colpevole, seppur per negligenza, dell’infrazione ascrittagli dall’autorità di prime cure.

9. Quanto alla commisurazione della multa, malgrado i precedenti, questo giudice ritiene che un importo di fr. 500.- sia confacentemente proporzionato alla gravità dell’infrazione commessa, rettamente commisurato al grado di colpa e contenuto nei limiti concessi dalla legge.

Si noti, per inciso, che la mancata presentazione di osservazioni non deve pregiudicare la posizione dell’interessato, poiché trattasi di una facoltà prevista nel rispetto del

diritto di essere sentito e non di un obbligo.

10. Giova infine rilevare che questo giudice non può dare seguito al suggerimento proposto dall’autorità di prime cure in sede di osservazioni 23 dicembre 2010 di ordinare un lavoro di pubblica utilità in sostituzione della multa (art. 107 CP), poiché nonostante le risultanze del certificato medico dal gravame non si evince l’indispensabile consenso del multato a procedere in tal senso.

In conclusione, il ricorso dev’essere parzialmente accolto e la multa ridotta.

Rimane salva e riservata la facoltà per il ricorrente di chiedere – per il tramite del curatore – una rateazione all’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona, competente in materia.

L’esito del gravame imporrebbe di prelevare tasse e spese di giustizia ridotte; tuttavia, data la particolarità della fattispecie questo giudice ritiene di poter prescindere – in via del tutto eccezionale – dal prelievo di tasse e spese per l’odierno giudizio (art.

15 vLPContr).

per questi motivi, visti gli art. 68, 69 LPPC; 22 Legge cantonale sulla protezione civile; 453 cpv. 1 CPP; 1 segg. vLPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di fr. 500.-.

2. Non si prelevano né tasse né spese.

3. Intimazione a:

La sentenza è definitiva.

Il presidente: La segretaria: