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30.2010.232 • PP TI 30.2010.232 Generato dall'IA

Tire Squeal Fine Appeal

Numero d'incarto 30.2010.232
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellant contested a fine imposed for driving a vehicle in a way that produced avoidable noise from tire squealing while navigating a bend. The court rejected the appeal because the appellant admitted that his tires frequently squealed, especially in curves, which the court attributed to an inappropriate speed for the maneuver rather than the vehicle's all-wheel drive system, further supporting the violation based on the police officers' credible testimony regarding the cause for stopping the driver.

Regesto Legislator

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Art. 4 LPContr, Art. 453 cpv. 1 CPP-CH, Art. 12 vLPContr, Art. 42 cpv. 1 LCStr, Art. 33 prima, Art. 90 cifra; Tire Squeal Fine Appeal: The court rejected the appeal because the appellant admitted that his tires frequently squealed, especially in curves, which the court attributed to an inappropriate speed for the maneuver rather than the vehicle's all-wheel drive system, further supporting the violation based on the police officers' credible testimony regarding the cause for stopping the driver.

Parole chiave

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contravvenzione per eccesso di velocità obbligo di assistenza immissioni foniche grave intralcio alla circolazione violazione della precedenza infortunio bagattellare

Disposizioni normative citate

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Art. 4 LPContr
La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr nella versione 19 dicembre 1994 della normativa (ancora applicabile al presente procedimento in virtù dell’art.
Art. 453 cpv. 1 CPP-CH
This procedural provision was cited as the legal basis for applying the existing procedural law (vLPContr) in the present case.
Art. 12 vLPContr
Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 vLPContr.
Art. 42 cpv. 1 LCStr
This provision establishes the duty to refrain from causing avoidable noise to road users and neighbors, which is the core basis for confirming the original decision.
Art. 33 prima
L’art. 33 prima frase ONC specifica al riguardo che i conducenti, i passeggeri e gli ausiliari non devono cagionare alcun rumore evitabile, specialmente nei quartieri abitati, nei luoghi di riposo e di notte.
Art. 90 cifra
Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).
Art. 15 vLPContr
This procedural rule governs the imposition of court fees and costs following the rejection of the appeal, as stated in the final orders.
art. 90 cifra 1 LCStr
This provision dictates punishment by fine for violating traffic regulations, justifying the confirmation of the penalty.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 42 cpv. 1 LCStr

This provision establishes the duty to refrain from causing avoidable noise to road users and neighbors, which is the core basis for confirming the original decision.

art. 90 cifra 1 LCStr

This provision dictates punishment by fine for violating traffic regulations, justifying the confirmation of the penalty.

art. 33 ONC

This provision specifies the duty not to cause avoidable noise, particularly in residential areas, which was the conduct penalized.

art. 453 cpv. 1 CPP-CH

This procedural provision was cited as the legal basis for applying the existing procedural law (vLPContr) in the present case.

art. 1 segg. vLPContr

This provision (or set of provisions) was cited in the grounds for judgment, and subsequent order 2 imposes costs based on this procedural framework.

art. 15 vLPContr

This procedural rule governs the imposition of court fees and costs following the rejection of the appeal, as stated in the final orders.

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Testo completo

Incarto n. 30.2010.232 27953/790 · Bellinzona 11 febbraio 2013 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar

sedente con Alissa Vallenari in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 29 settembre 2010 presentato da

RI 1 contro la decisione 24 settembre 2010 n. 27953/790 emessa dalla CRTE 1 viste le osservazioni 8 ottobre 2010 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto

A. La CRTE 1 con decisione 24 settembre 2010 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 150.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese

di fr. 20.-, per i seguenti motivi:

*"Ha circolato con il veicolo AG __________ producendo rumore evitabile per lo stridere dei copertoni."*

Fatti accertati il 5 agosto 2010 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 42 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 33 ONC.

B. Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone in sostanza l'annullamento.

C. La Sezione della circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr nella versione 19 dicembre 1994 della normativa (ancora applicabile al presente procedimento in virtù dell’art.

453 cpv. 1 CPP-CH). Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 vLPContr.

2. Giusta l’art. 42 cpv. 1 LCStr il conducente deve astenersi dal cagionare agli utenti della strada e ai vicini qualsiasi molestia evitabile, in particolare con rumore, polvere, fumo o puzzo e deve evitare, il più possibile, di spaventare gli animali. L’art. 33 prima frase ONC specifica al riguardo che i conducenti, i passeggeri e gli ausiliari non devono cagionare alcun rumore evitabile, specialmente nei quartieri abitati, nei luoghi di riposo e di notte.

Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).

3. La Sezione della circolazione – in applicazione delle succitate disposizioni – rimprovera al multato di aver circolato in data 5 agosto 2010 con il veicolo AG __________, in via __________ in territorio di __________ (su strada principale, fuori abitato), producendo rumore evitabile per lo stridere dei copertoni.

La decisione trae origine dal rapporto di contravvenzione 5 agosto 2010, della Polizia cantonale di __________, dal quale risulta la seguente descrizione dei fatti: *“Per aver, alla guida della vettura Suzuki __________ targato AG__________, affrontato un tornante a forte velocità e così facendo le ruote del veicolo stridevano.*

*Durante la manovra non ha messo in pericolo la circolazione stradale.”*

4. Il ricorrente, pur senza contestare lo stridere delle gomme, nega l’addebito mossogli, asserendo di non aver circolato a forte velocità: *“io possiedo una macchina a trazione integrale e mi succede spesso che i copertoni stridono soprattutto nelle rotatorie”* (cfr. ricorso 29 settembre 2010).

Soggiunge di non aver inoltrato osservazioni entro il termine impartitogli, poiché, non avendo ricevuto alcuna bolletta, non si è premurato di far tradurre il rapporto di contravvenzione; si noti che tale omissione – interamente ascrivibile a una negligenza dell’insorgente – non comporta alcuna conseguenza negativa per lui, dal momento che la procedura ordinaria che regge questo tipo di infrazione, prevede per legge l’accollo di tasse e spese in caso di condanna.

5. Per quanto concerne l’argomentazione addotta dal ricorrente la stessa si rivela infondata. Difatti, al ricorrente non viene imputata un’eccessiva velocità, ma lo stridio inopportuno ed evitabile dei copertoni a causa della velocità inadeguata nell’affrontare un tornante. Lo stesso ricorrente ammette nel gravame che gli succede spesso che gli pneumatici della sua vettura stridono, soprattutto nelle curve. Ora, tale circostanza non è certo da imputare alla trazione integrale del veicolo, come adduce il ricorrente, quanto piuttosto all’inadeguatezza della velocità da lui assunta nell’affrontare i tornanti, o i percorsi rotatori da lui citati (quand’anche fosse rimasta entro i limiti consentiti). Volendo seguire la teoria dell’insorgente, ogni veicolo a trazione integrale provocherebbe rumore nell’eseguire un tornante. Ma così non è. Al di là della trazione del veicolo, egli non evoca altre possibili cause del rumore.

Ad avvalorare la fondatezza dell’addebito vi è poi il fatto che con il suo comportamento egli ha attirato l’attenzione degli agenti: se non avesse commesso alcuna irregolarità, mal si comprenderebbe per quale motivo gli stessi avrebbero dovuto raggiungerlo e fermarlo immediatamente per intimargli la contravvenzione, inventandosi tutto di sana pianta. Del resto, gli agenti, a differenza del denunciato, hanno l’obbligo conseguente al loro ruolo istituzionale di funzionari di polizia di riportare gli eventi in modo fede facente, così da non incorrere in sanzioni penali, rispettivamente disciplinari.

In siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente commesso l’infrazione imputatagli.

6. La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

Di conseguenza, il ricorso va respinto, seguito da tassa e spese di giustizia (art. 15 vLPContr).

per questi motivi, visti gli art. 42 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr;

33 ONC; 453 cpv. 1 CPP-CH; 1 segg. vLPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

La sentenza è definitiva.

Il presidente: La segretaria: