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30.2010.229 • PP TI 30.2010.229 Generato dall'IA

Driver Fails to Yield During Right Turn After Overtaking Attempt

Numero d'incarto 30.2010.229
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A driver appealed a fine issued for colliding with a vehicle that was overtaking on the right while the driver was executing a right turn after an unusual maneuver involving a slight deviation to the left to better navigate the turn for a large vehicle. The court rejected the appeal, reasoning that the driver violated the obligation under traffic law (Art. 34 para. 3 LCStr) to pay attention to following vehicles before changing direction, as the driver admitted only noticing the overtaking vehicle upon impact, thus failing to exercise the required special prudence, regardless of any potential fault by the overtaking driver.

Regesto Legislator

Ufficiale

Spostarsi verso sinistra per meglio accedere ad una strada laterale situata a destra e In seguito voltarsi nella direzione prescelta senza usare la particolare prudenza richiesta per tale manovra e collidere con un veicolo che sta superando sulla destra

Parole chiave

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manovra di sorpasso multa disciplinare tamponamento guida nonostante revoca della patente esame d'idoneità alla guida diritto delle obbligazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 4 LPContr
La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr nella versione 19 dicembre 1994 della normativa (ancora applicabile al presente procedimento in virtù dell’art.
Art. 453 cpv. 1 CPP-CH
Cited in the final orders for procedural reasons, concerning the applicability of the prior law.
Art. 12 vLPContr
Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 vLPContr.
Art. 34 cpv. 3 LCStr
The appeal was rejected based on the appellant's violation of the duty to pay attention to following vehicles when changing direction.
Art. 36 cpv. 1 LCStr
Cited in the final orders, referencing the underlying traffic violation.
Art. 13 cpv. 5 ONC
Cited in the final orders, referencing the specific rule concerning caution when changing direction due to vehicle size.
Art. 90 cifra
Art. 39 cpv. 2 LCStr
La segnalazione con l’indicatore di direzione non svincola il conducente dall’obbligo di usare la necessaria prudenza (art. 39 cpv. 2 LCStr).

Giurisprudenza citata

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6S.297/2003
Swiss Federal Tribunal Upholds Negligent Homicide Conviction in Left-Turn Collision Case
DTF 97 IV 34
Driver Obligation in Right Turn When Not Close to Curb
6S.393/2003
Non esiste infatti in questo ambito compensazione delle colpe (Tribunale federale, sentenza 6S.393/2003 del 7 gennaio 2004, consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 34 cpv. 3 LCStr

The appeal was rejected based on the appellant's violation of the duty to pay attention to following vehicles when changing direction.

art. 36 cpv. 1 LCStr

Cited in the final orders, referencing the underlying traffic violation.

art. 90 cifra 1 LCStr

Cited in the final orders, as the legal basis for the penalty imposed (fine).

art. 13 cpv. 5 ONC

Cited in the final orders, referencing the specific rule concerning caution when changing direction due to vehicle size.

art. 453 cpv. 1 CPP-CH

Cited in the final orders for procedural reasons, concerning the applicability of the prior law.

art. 1 segg. vLPContr

Cited in the final orders regarding the applicable procedural rules for the decision.

art. 15 vLPContr

Cited in the final orders as the basis for rejecting the appeal and imposing costs.

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Testo completo

Incarto n. 30.2010.229 27367/706 · Bellinzona 14 gennaio 2013 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar

sedente con Scilla Cattaneo in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 29 settembre 2010 presentato da

RI 1 difeso da: DI 1, contro la decisione 17 settembre 2010 n. 27367/706 emessa dalla CRTE 1 viste le osservazioni 8 ottobre 2010 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto

A. La CRTE 1 con decisione 17 settembre 2010 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 300.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese

di fr. 70.-, per i seguenti motivi:

*"Alla guida dell’autocarro TI __________ si spostava verso sinistra per meglio accedere ad una strada laterale situata alla sua destra. In seguito voltava nella direzione prescelta senza usare la particolare prudenza richiesta per tale manovra e collideva con un veicolo che lo stava superando sulla destra”.*

Fatti accertati il 1° giugno 2010 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 34 cpv. 3, 36 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 13 cpv. 5 ONC.

B. Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

C. La Sezione della circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr nella versione 19 dicembre 1994 della normativa (ancora applicabile al presente procedimento in virtù dell’art.

453 cpv. 1 CPP-CH). Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 vLPContr.

2. Giusta l’art. 34 cpv. 3 LCStr il conducente che vuole cambiare la direzione di marcia, ad esempio per voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una corsia a un’altra, deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a quelli che seguono.

Per l’art.

36 cpv. 1 LCStr chi vuole voltare a destra deve tenersi sul margine destro della carreggiata, chi vuole voltare a sinistra deve tenersi verso l’asse della carreggiata. Il conducente che, prima di voltare, è obbligato a spostarsi verso il lato opposto, per le dimensioni del veicolo o le condizioni locali, deve usare speciale prudenza e, se necessario, fermarsi (l’art. 13 cpv. 5 ONC).

Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa(art.

90 cifra 1 LCStr).

3*. La Sezione della circolazione – in applicazione delle predette disposizioni – rimprovera al multato di essersi spostato verso sinistra per meglio accedere ad una strada laterale situata alla sua destra e di aver in seguito voltato nella direzione prescelta senza usare la particolare prudenza richiesta per tale manovra, collidendo pertanto con un autoveicolo che lo stava superando sulla destra.

La decisione impugnata trae origine dal rapporto di polizia 19 luglio 2010, dal quale risulta la seguente dinamica:

*“Entrambi i protagonisti circolavano sulla strada cantonale in territorio di __________, proveninenti da __________ e diretti verso __________. __________ circolava davanti e a circa 30 metri di distanza era seguito dalla protagonista __________. Giunto in zona “__________”, che si situa poco prima dell’uscita a sud d[e]l comune, __________ rallentava fino a 20 km/h circa, di conseguenza pure __________ rallentava.*

*A detta del __________, a questo punto inseriva l’indicatore di direzione a destra e si spostava leggermente sulla sinistra della corsia sino a toccare con le ruote di sinistra la corsia di preselezione ivi presente. Questa manovra la eseguiva, avendo l’intenzione di svoltare poi in una stradina a destra rispetto alla sua direzione di marcia, in modo [da] fare la curva in una sola manovra. __________ sterzava quindi verso destra e quando con la parte anteriore del veicolo si trovava quasi fuori dalla strada principale, percepiva un urto alla parte destra del suo veicolo. A questo punto frenava sino ad arrestarsi, lasciando

una traccia di frenata di 30 cm, in seguito avanzava di circa 1.5 metri e si arrestava definitivamente scendendo dal veicolo e notando quanto accaduto (…)”*

(cfr. informazioni complementari, pag. 4).

4. Il ricorrente ritiene dal canto suo di non aver commesso alcuna infrazione e di aver tenuto un comportamento corretto e conforme alla situazione e al diritto, ritenuto come *“pur nella necessità di allargare leggermente a sinistra, non ha invaso la corsia destinata alla preselezione, ha regolarmente e preventivamente segnalato la svolta a destra, ha adattato la velocità (pur senza arrestarsi), ed ha controllato nello specchietto retrovisore di destra la situazione dietro il suo veicolo”* (cfr. ricorso punto 9, pag. 8).

Egli ascrive in sostanza ogni responsabilità dell’accaduto alla coprotagonista, ritenendo circostanza tutt’altro che remota il fatto che ella abbia *“tentato di* *superarlo a destra speculando sul fatto che la lentezza della manovra di svolta nella stessa direzione e il leggero preventivo allargamento sulla sinistra glielo permettessero”* e, in ogni caso, non avrebbe nemmeno notato il segnale di cambiamento di direziona a destra, ipotizzando perciò che ella *“fosse troppo appresso a chi la precedeva, che non abbia prestato sufficiente attenzione all’autocarro, distratta magari da altri fattori o, ancora, dalla fretta”* (cfr. ricorso punto 10, pag. 11).

5. Va subito detto che la questione qui in esame riguarda esclusivamente la conformità o meno del comportamento del ricorrente all’obbligo previsto dall’art. 34 cpv. 3 LCStr.

Questa disposizione prevede che il conducente che vuole cambiare direzione di marcia, ad esempio per voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una corsia ad un'altra, deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a quelli che seguono. La segnalazione con l’indicatore di direzione non svincola il conducente dall’obbligo di usare la necessaria prudenza (art. 39 cpv. 2 LCStr).

Secondo dottrina e giurisprudenza l'obbligo di badare ai veicoli che seguono sancito dall'art. 34 cpv. 3 LCStr, deve essere inteso nel senso di “non metterli in pericolo”, specie quando questi sono in fase di sorpasso (cfr. sentenza 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid. 3.2.1; Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Losanna 1996, n. 3.1 e 3.2 ad art. 34 LCStr). Le precauzioni che il conducente deve prendere al fine di evitare pericoli agli utenti che lo seguono, sono determinate dalle circostanze particolari.

In effetti ogni modifica della direzione di marcia crea un pericolo supplementare per cui si impone una prudenza accresciuta. Di regola è sufficiente uno sguardo nello specchietto retrovisore. Inoltre il conducente che circola lasciando sulla destra uno spazio sufficiente per permettere a un altro utente della strada di superarlo da questo lato, deve, se vuole voltare a destra, dapprima assicurarsi, adottando precauzioni sufficienti, che non urterà con un veicolo che segue il suo (cfr. Bussy/Rusconi, op. cit. n. 2.4 ad art.

36 LCStr; DTF 97 IV 34).

6. Nella fattispecie concreta, il ricorrente ha così descritto la manovra da lui eseguita:

“*Giunto in zona “__________”, circa 150 metri prima dell’incrocio ivi presente, inserivo la freccia a destra e rallentavo fino a circa 20 km/h. Per eseguire la manovra di svolta a destra ed entrare nella strada secondaria che porta alla ditta, ho dovuto dapprima spostarmi a sinistra ed in seguito sterzare al massimo a destra, questo in quanto la curva è stretta.*

*Tengo a precisare che mi sono spostato a sinistra quanto potevo sempre restando però sulla mia corsia di marcia, non invadevo la corsia di preselezione che era presente alla mia sinistra.*

*Quando con la parte anteriore del camion mi trovavo già all’esterno della strada principale, avevo modo di percepire e quindi di udire un colpo alla parte destra. Di reazione

frenavo sino a arrestarmi. In seguito avanzavo ancora 1,5 metri circa, spegnevo il camion e scendevo a vedere cosa fosse successo.*”

(cfr. verbale d’interrogatorio 1° giugno 2010, pag. 2).

7. Orbene, al di là delle incongruenze evidenziate a giusto titolo dalla difesa e dalla polizia nella versione della co-protagonista, che – a differenza di quella dell’insorgente – appare per certi versi poco credibile, dalle dichiarazioni del ricorrente risulta in modo evidente che egli non ha invero controllato il traffico da tergo prima di iniziare la svolta come sancito dall’art. 34 cpv. 3 LCStr, o ammettendo – per avventura – che lo abbia fatto, non ha controllato con la necessaria diligenza: in effetti, in occasione del verbale di polizia, egli ha dichiarato di avere inserito la freccia a destra, di avere allargato un po’ la curva per riuscire a farla in una sola manovra, senza invadere la corsia di preselezione; nel descrivere la sua manovra egli non ha tuttavia accennato al fatto di aver controllato nello specchietto, ammettendo di essersi accorto della presenza del veicolo – che ben sapeva circolare dietro di lui da un certo tempo (a una distanza di 30 metri, secondo quanto appurato dalla polizia) – solo al momento in cui ha percepito e udito il colpo.

Del resto, egli stesso ha dichiarato in tutta sincerità che quando ha guardato nello specchietto di destra dopo aver inserito l’indicatore di direzione, *“ormai era già troppo tardi”* (cfr. verbale, pag. 3).

V’è da credere che se l’insorgente avesse verificato il traffico da tergo prima di inserire l’indicatore di direzione o perlomeno mentre allargava a sinistra, egli avrebbe senz’altro potuto scorgere la monovolume blu mentre si accingeva a superarlo, desistere dalla manovra di svolta ed evitare – in ultima analisi – la collisione. Un'eventuale manovra scorretta o disattenzione della conducente del veicolo retrostante non lo esimeva infatti dall'obbligo impostogli dall'art. 34 cpv. 3 LCStr di "badare ai veicoli […] che seguono", obbligo che s’impone con particolare rigore al conducente che, come in specie, effettua una manovra insolita allargando a sinistra per agevolare la svolta a destra e lasciando uno spazio sufficientemente largo sulla destra, già di per sé favorito dalla larghezza della corsia e dalla presenza della corsia ciclabile, per il passaggio di un veicolo. Donde la violazione del dovere di prudenza.

8. Nella misura in cui quest’ultimo rimprovera alla co-protagonista di essere la solo responsabile dell’incidente, giova infine ricordare che in materia penale ognuno risponde delle proprie azioni e/o omissioni. Il comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa. Non esiste infatti in questo ambito compensazione delle colpe (Tribunale federale, sentenza 6S.393/2003 del 7 gennaio 2004, consid. 2.5, sentenza 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid. 3.3). Ne consegue che non spetta al giudice penale stabilire il grado di responsabilità di più conducenti coinvolti in un incidente della circolazione: tale compito appartiene semmai al giudice civile eventualmente incaricato di dirimere possibili litigi fra gli interessati e le rispettive assicurazioni.

9. In conclusione, questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, perviene al convincimento che l'insorgente ha effettivamente commesso l'infrazione rimproveratagli dalla Sezione della circolazione, e ciò a prescindere da un’eventuale colpa ascrivibile all’altra conducente.

10. La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 vLPContr).

per questi motivi, visti gli art. 34 cpv. 3, 36 cpv. 1,

90 cifra 1 LCStr; 13 cpv. 5 ONC; 453 cpv. 1 CPP-CH; 1 segg. vLPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.

3. Intimazione a:

La sentenza è definitiva.

Il presidente: La segretaria: