Appellant v. State: Motor Vehicle Infractions and Fines Appeal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant challenged a fine imposed for operating a motorized vehicle without a rearview mirror and the required "L" plate for learner drivers, along with allegations of an oil leak, incorrectly affixed license plate, and excessive noise from a disordered muffler. The court partially granted the appeal, upholding the violations related to the missing mirror and "L" plate, which the appellant admitted and were objectively verifiable breaches of safety regulations for which a mechanic should have known better, but overturned the charges concerning the oil leak, improperly affixed plate (as the number was readable), and excessive noise, because the evidence provided by the enforcement agent lacked sufficient detail, such as a noise level measurement or clearer indication of the severity of the other defects, thus leading to acquittal on those grounds and a reduction of the fine.
Regesto Legislator
UfficialeCircolare con il motoveicolo sprovvisto dello specchietto retrovisore e della sigla "L". Il veicolo aveva pure una perdita di olio del motore, la targa applicata in modo scorretto e l'apparato silenziatore in disordine per cui produceva rumore evitabile
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article constitutes the main ground for partially upholding the appeal, as it defines the offense of driving a non-compliant vehicle, which was confirmed for the missing mirror and 'L' sign.
Cited in the dispositive as the legal basis concerning vehicle conformity, justifying the initial conviction which was partially upheld.
Cited as a legal basis relevant to the offense concerning the missing 'L' sign.
Cited as a legal basis related to plate readability, which was discussed in the reasoning for rejecting some charges.
Cited as a legal basis regarding license plate fixing/position, relevant to the partially upheld conviction.
Cited as a legal basis concerning fluid leaks (oil loss), the charge for which was ultimately rejected.
Cited as a legal basis concerning noise levels, the charge for which was ultimately rejected.
Cited as a legal basis concerning the mandatory rearview mirror, the absence of which formed part of the upheld conviction.
Cited as a legal basis defining non-conformity, relevant to the upheld conviction.
Cited as part of the legal framework concerning noise level testing, relevant to the charge that was ultimately rejected.
Procedural provision cited for the applicability of prior legislation to the current proceeding.
Procedural provision cited concerning the applicable local appeal procedure.
Procedural rule applied in the dispositive to decide on dispensing justice fees and costs due to the partial success of the appeal.
Testo completo
Incarto n. 30.2010.188 21641/701 · Bellinzona 27 agosto 2012 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar
sedente con Alissa Vallenari in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 29 luglio 2010 presentato da
RI 1 contro la decisione 23 luglio 2010 n. 21641/701 emessa d CRTE 1 , viste le osservazioni 11 agosto 2010 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La Sezione della
circolazione con decisione 23 luglio 2010 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 250.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese di fr. 20.-, per
il seguente motivo:
*“Ha circolato con il motoveicolo TI __________ sprovvisto dello specchietto retrovisore e della sigla “L”. Il veicolo aveva pure una perdita di olio del motore, la targa applicata in modo scorretto e l’apparato silenziatore in disordine per cui produceva rumore evitabile.”*
Fatti accertati il 3 giugno 2010 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 29, 93 cifra 2 LCStr; 27 cpv. 1 ONC; 45 cpv. 2, 49 cpv. 1, 53, 143 cpv. 1, 219 cpv. 1 OETV.
B. Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone in sostanza l’annullamento.
C. La Sezione della circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr nella versione 19 dicembre 1994 della normativa (ancora applicabile al presente procedimento in virtù dell’art. 453 cpv. 1 CPP-CH). Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 vLPContr.
2. Giusta l’art. 29 LCStr, i veicoli possono circolare soltanto se sono in perfetto stato di sicurezza e conformi alle prescrizioni. Essi devono essere costruiti e tenuti in modo che le norme della circolazione possano essere osservate, che il conducente, i passeggeri e gli altri utenti della strada non siano messi in pericolo e che la strada non venga danneggiata.
Un veicolo è considerato come non conforme e l’art. 93 cifra 2 LCStr è applicabile, in modo particolare se le parti che devono essere montate stabilmente, temporaneamente o in certi casi determinanti, mancano o non corrispondono alle prescrizioni (art. 219 cpv. 1 lett. a OETV).
Queste prescrizioni, per lo più tecniche e che regolano in modo specifico l’equipaggiamento e le norme di sicurezza che un veicolo circolante sulla strada pubblica, in particolare un motoveicolo, deve ottemperare, sono contenute in più ordinanze del Consiglio federale e in maggior numero nell’OETV.
Per quanto concerne la targa, l’art. 57 cpv. 2 ONC dispone in particolare che: le targhe di controllo, il disco di velocità massima e simili devono essere ben leggibili; i dispositivi delle luci, i catarifrangenti, i vetri e gli specchi retrovisori devono essere puliti. Il carico, i portacarichi, le attrezzature di lavoro e oggetti analoghi non devono celare né le targhe né i dispositivi d’illuminazione. Inoltre l’art.
45 cpv. 2 OETV specifica che le targhe e le sigle distintive di nazionalità devono essere ben leggibili e fissate il più verticalmente possibile (30° al massimo d’inclinazione verso l’alto, 15° al massimo verso il basso). Esse
devono trovarsi ad un’altezza tra 0,20 m (bordo inferiore) e 1,50 m (bordo superiore), a meno che non sia possibile per ragioni tecniche o d’uso. La targa
posteriore deve essere leggibile nell’asse longitudinale del veicolo e da ciascun lato di quest’ultimo entro un angolo di 30°.
L’art. 49 cpv. 1 OETV dispone che i serbatoi e le condutture del carburante, del liquido dei freni e di altri liquidi devono essere stagni e resistenti alla corrosione provocata dal loro contenuto. Non possono essere di materia facilmente infiammabile e devono essere separati o protetti dal motore e da altre parti soggette a surriscaldamento. Gocce o vapori del carburante non devono accumularsi o potersi accendere al contatto con parti surriscaldate.
L’art. 53 cpv. 1 OETV sancisce che i rumori cagionati dal veicolo non devono superare il livello sonoro evitabile con i mezzi tecnici, in particolare i limiti indicati nell’allegato
6. I dispositivi di scappamento e di aspirazione devono essere muniti di silenziatori efficaci e resistenti. Se altre parti provocano un rumore evitabile, devono essere presi provvedimenti per diminuirlo.
L’art. 143 cpv. 1 OETV dispone che è obbligatorio almeno uno specchio retrovisore con una superficie minima di
50 cm2 posto esternamente a sinistra.
Per quanto riguarda infine i veicoli a motore guidati da un allievo conducente, l’art. 27 cpv. 1 ONC prescrive che gli stessi devono essere muniti di una targa portante una «L» bianca su fondo blu, applicata posteriormente in un punto ben visibile. La targa deve essere tolta quando il veicolo non è più guidato da un allievo conducente.
Chiunque conduce un veicolo, di cui sa o dovrebbe sapere, prestando tutta l’attenzione richiesta dalle circostanze, che non è conforme alle prescrizioni è punito con la multa (art.
93 cifra 2 primo periodo LCStr).
3. La Sezione della circolazione – in applicazione delle succitate disposizioni – rimprovera al multato di aver circolato con il motoveicolo TI __________ sprovvisto dello specchietto retrovisore e della sigla “L”. Inoltre il veicolo aveva una perdita di olio dal motore, la targa applicata in modo scorretto e l’apparato silenziatore in disordine per cui produceva rumore evitabile.
La decisione impugnata si fonda sull’accertamento effettuato da un agente della Polizia cantonale di__________, il quale ha fornito le seguenti precisazioni:
*“(...) riconfermiamo integralmente il rapporto di contravvenzione steso in data 06.04.2010* [recte: 04.06.2010].
*Si precisa solamente che per effettuare una prova su strada i veicoli devono essere conformi alle regole (quindi specchietto, targa “L”, e targa di controllo ben visibile non parzialmente occultata da elastici).*
*Per quanto concerne la marmitta, come rimarcato, da parte nostra non è stata effettuata la prova foni[ca], ma si è unicamente costatato che produceva rumore molesto ed eccessivo.*
*In merito alla perdita di olio, la macchia lasciata dal motoveicolo, sul campo stradale era ben visibile, se questa, proveniva dal cambio o dal motore (il sottoscritto non è meccanico) ha poca importanza, poiché la perdita è stata costatata pure dal citato”* (cfr. rapporto di contro-osservazioni 16 giugno 2010 della Polizia cantonale di __________).
4. Il ricorrente, dal canto suo, ha sin dalla prima comparsa scritta contestato la maggior parte delle infrazioni imputategli dall’autorità di prime cure, salvo l’assenza dello specchietto e della sigla “L”, giustificando l’omissione con il fatto che stava eseguendo una corsa di prova con la sua moto privata, collaudata il 18 maggio 2010, nelle immediate vicinanze della sua officina.
Nel gravame egli si riconferma parzialmente nei suoi scritti, asserendo che la perdita di olio – inizialmente contestata – è stata immediatamente eliminata con la sostituzione di una guarnizione rotta.
Contesta poi gli ulteriori addebiti facendo anzitutto valere che la targa era leggibile, caso contrario l’agente non avrebbe potuto rilevare il numero di controllo. Circa l’apparato silenziatore egli sostiene che lo stesso non era in disordine, giacché omologato e originale per il tipo di __________ da lui condotto; contesta pure che il rumore emesso fosse eccessivo, trattandosi di un apprezzamento soggettivo e in difetto di una prova fonica, come ammesso dall’agente.
Nel gravame conclude quindi dolendosi del fatto che:
“*Non capisco questo gran processo per delle bagatelle de[l] genere?*
*La moto era targata, collaudata, g[ui]davo con luce, casco etc... non andavo troppo veloce niente.*
*Secondo lei un meccanico come deve fare il suo lavoro? (...)”.*
5. Nella fattispecie, il ricorrente ha ammesso due delle contravvenzioni rimproveratigli dall’autorità di prime cure – l’assenza della targa “L” e dello specchietto retrovisore – contestando invece di aver contravvenuto ad altre prescrizioni legali.
Per quanto concerne le due contravvenzioni ammesse, per le quali il ricorrente si è finanche scusato apportando come motivazione una sua dimenticanza, esse meritano conferma. Difatti essendo il motoveicolo sprovvisto dell’equipaggiamento necessario per una corsa di scuola guida su strada pubblica e non essendo quindi conforme alle prescrizioni di sicurezza stabilite nella LCStr e nelle sue ordinanze, riempie oggettivamente i criteri dell’infrazione di cui all’art. 93 cifra 2 LCStr. Dal punto di vista soggettivo, si osserva come le manchevolezze riscontrate sul motoveicolo del ricorrente siano facilmente riscontrabili da ogni persona. A maggior ragione da parte di un meccanico come il ricorrente, che, grazie alle sue conoscenze, non poteva non rendersi conto che il suo veicolo non era conforme alle prescrizioni, ma che, nonostante ciò, ha preso il rischio di effettuare la corsa.
6. Per quanto attiene invece le altre mancanze e difetti riscontrati sul motoveicolo dall’agente, le censure formulate dal ricorrente devono essere accolte.
In concreto, non è infatti possibile stabilire con certezza se tali infrazioni siano state commesse. Da una parte vi è il ricorrente che sostiene che la targa era visibile, anche se fissata con elastici e inoltre che l’apparato silenziatore era quello originale e omologato. Dall’altra vi è l’agente denunciante che nelle sue contro-osservazioni 16 giugno 2010 – tutt’altro che dettagliate – si è limitato a confermare sostanzialmente il rapporto di contravvenzione, precisando soltanto che la targa era *“parzialmente occultata da elastici”*, che per la marmitta non si è effettuato alcun rilevamento fonico, senza fornire dettagli più precisi (in specie una foto appariva senz’altro interessante).
Inoltre, visto che l’agente non ha specificato per quale motivo l’apparato silenziatore non fosse conforme (adducendo una possibile modifica, anomalia o difetto dell’apparato silenziatore, a detta del ricorrente originale e omologato, circostanza rimasta incontestata) e considerato quindi che non è possibile stabilire quale sia l’esatta fonte del rumore, senza un effettivo esame del livello sonoro, come prescritto dall’Allegato 6 all’OETV, non è neppure possibile imputare al ricorrente un rumore eccessivo da lì proveniente.
Non v’è infine motivo di dubitare che la macchia d’olio riscontrata sulla carreggiata (sulle cui dimensioni nulla è dato di sapere, in particolare se si trattava di una perdita di olio ingente, che richiedeva un immediato arresto del veicolo o infima) potrebbe essere dovuta a un guasto momentaneo, e meglio a una guarnizione difettosa che l’insorgente avrebbe già provveduto a sostituire nell’ambito di riparazioni che stava eseguendo.
In definitiva, l’infrazione è adempiuta per quanto concerne rispettivamente l’assenza dello specchietto retrovisore e la mancata apposizione della sigla “L”, dovute a un’evidente negligenza da parte del ricorrente. Di contro, le ulteriori contestazioni non possono venir confermate dallo scrivente giudice in quanto le infrazioni e le modalità di accertamento delle stesse non sono state sufficientemente circostanziate dall’agente denunciante con la precisione che è lecito attendersi.
In conclusione, nel dubbio, il ricorrente deve essere parzialmente prosciolto e la decisione impugnata riformata nel senso dei considerandi, con conseguente riduzione della multa inflitta e adeguamento degli oneri di primo grado.
7. Per quanto attiene alla commisurazione della pena, questo giudice ritiene che una multa di fr. 100.- sia confacentemente proporzionata alla gravità delle infrazioni commesse, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.
Visto l’esito del gravame si prescinde dal prelevare tasse di giustizia e spese (art. 15 vLPContr); risulta infatti molto probabile che il ricorrente non avrebbe adito la presente autorità se le infrazioni fossero state constatate puntualmente o se la sanzione fosse stata inflitta solamente per le infrazioni da egli stesso ammesse.
per questi motivi, visti gli art. 29, 93 cifra 2 LCStr;
27 cpv. 1, 57 cpv. 2 ONC; 45 cpv. 2, 49 cpv. 1, 53, 112, 143 cpv. 1, 219 cpv. 1 OETV; Allegato 6 OETV; 453 cpv. 1 CPP-CH; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di fr. 100.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a:
La sentenza è definitiva.
Il presidente: La segretaria: