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30.2010.16 • TCAS TI 30.2010.16 Generato dall'IA

Contributor Appeal Inadmissible After Administrative Cancellation of Assessment

Numero d'incarto 30.2010.16
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A contributor appealed a decision that affirmed the assessment of social insurance contributions based on a CHF 22,500 income derived from payments received in prior years, which the administrative body had initially classified as ancillary business income, but later cancelled following the appeal because it determined the income derived from the payments constituted employment income, making the contributor an employee rather than an independent contractor for that specific source. The court ruled the appeal inadmissible because the administrative decision under appeal—which unilaterally cancelled the initial contribution assessment—left no concrete matter in dispute, as the administrative body was free to issue a new decision determining the correct contribution basis after further investigating the nature of the contributor's relationship with the paying entity.

Regesto Legislator

Ufficiale

Decisione su opposizione che annulla la decisione formale contestata dall'assicurato. Ricorso al TCA avverso le motivazioni ritenute dalla Cassa. Ricorso inammissibile

Parole chiave

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fissazione dei contributi valutazione del reddito vertenza di assicurazione sociale libero collaboratore esenzione dal pagamento dei contributi debito di contributi

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 130 V 388
Issuance of Formal Decision as Prerequisite for Appeal under ATSG
DTF 122 V 36
19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid.
DTF 110 V 51
Ÿ che per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294);
DTF 133 V 53
en pratique. Vol. 3. Ed. Schulthess Polygraphischer Verlag. Zurigo 1991, pag. 199; cfr. DTF 133 V 53; cfr. anche DTF 122 V
DTF 122 V 189
Hospital Subsidy Repayment and Appeal Jurisdiction
DTF 118 V 17
189 consid. 1, DTF 118 V 17 consid. 1, DTF 116 V 319 consid. 1a, DTF 98 Ib 463). Pertanto quelle situazioni giuridiche che permettono, in un determinato caso, più soluzioni possibili o che non regolano i diritti o doveri dell'assicurato non vanno considerate come decisioni (RCC 1977 p. 162);
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria

Cited in the reasoning regarding the composition of the court (single judge), although the final order does not explicitly cite it for the admissibility decision.

Articolo 66 cpv. 1 LTF

This provision relates to costs, but since the court ordered no costs or fees in order 2, it is not strictly applicable in the dispositive.

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Testo completo

Raccomandata Incarto n. 30.2010.16 IR/sc · Lugano 6 luglio 2010 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 27 maggio 2010 di

RI 1 contro

la decisione su opposizione del 29 aprile 2010 emanata da Cassa CO 1 in materia di contributi AVS

considerato, in fatto ed in diritto

Ÿ che dalla tassazione 2005 di RI 1 emerge la fissazione di un reddito di CHF 22'500,00;

Ÿ che la CCC AVS, dopo avere rilevato detto importo, ha chiesto accertamenti all'agenzia AVS di __________ (doc. 10);

Ÿ che con atto del 27 gennaio 2010 la CCC AVS ha comunicato a RI 1 la sua affiliazione quale indipendente dal 1° gennaio 2005 con avviso che la *"decisione di fissazione dei contributi e la polizza di versamento … saranno inviate in seguito"*;

Ÿ che il 3 febbraio 2010 la CCC AVS ha notificato a RI 1 lo stralcio della categoria degli indipendenti per il 31 dicembre 2005;

Ÿ che il 23 febbraio 2010 la CCC AVS ha fissato i contributi dovuti da RI 1 per detta sua attività cifrandoli in CHF 1'290,80 spese comprese;

Ÿ che RI

1 ha contestato tale fissazione dei contributi rilevando assenza di possibilità di deduzione delle spese relative al conseguimento del reddito costituito da versamenti della __________ (doc. 7);

Ÿ che l'11 marzo 2010 la CCC AVS ha interpellato l'UT __________ per verificare il reddito aziendale effettivo soggetto a contribuzione e la crescita in giudicato della decisione di tassazione;

Ÿ che in una comunicazione 25 marzo 2010 (doc. 5) dell'UT __________ alla Cassa è stato indicato come:

" *… non disponiamo di ulteriore documentazione a comprova degli onorari ricevuti dal signor RI 1 della spett. __________ (fr. 10'000.—nel 2003 e fr. 12'500.—nel 2004), non dichiarati dal contribuente, ma ripresi "d'ufficio" nella tassazione successiva 2005.*

*Di questo siamo venuti a conoscenza dopo una verifica fiscale…"*

Ÿ che, interpellata dalla CCC AVS la __________ ha indicato assenza di un rapporto di dipendenza nei suoi confronti di RI 1. Questi *"… si è occupato di provvedere alla tenuta della contabilità e all'allestimento delle dichiarazioni fiscali e IVA. Ritirava la documentazione presso l'ufficio, allestiva quanto necessario e provvedeva, se necessario agli invii del tutto e riconsegnava la documentazione presso i nostri uffici."*;

Ÿ che RI

1 ha scritto alla CCC AVS segnalando rapporto di dipendenza dal 1998 con l'attuale datore di lavoro (doc. 3);

Ÿ che

con decisione su opposizione 29 aprile 2010 la CCC AVS ha indicato come sia emerso, dalla tassazione 2005 di RI 1, un reddito di CHF

22'500,00 tassato quale reddito aziendale accessorio;

Ÿ che, sempre nella decisione su opposizione – che, va ribadito, si riferisce alla decisione

di fissazione dei contributi 2005 –, la CCC AVS, per *"salvaguardare la prescrizione dei contributi"*, rammenta di

avere proceduto all'affiliazione del qui ricorrente;

Ÿ che, nel merito della decisione su opposizione, l'amministrazione ha esaminato la contestazione di RI 1 di non avere potuto *"dedurre le spese

relative"* al conseguimento del reddito non ritenendola determinante. La CCC AVS, nelle sue considerazioni, ha evidenziato come il reddito in discussione sia frutto

di 2 versamenti del 2003 e 2004 di, rispettivamente, CHF 10'000,00 e 12'500,00 e, dopo avere richiamato il suo contatto con la __________, ha considerato che *"… questo tipo di attività lucrativa, non è … indipendente, … la … __________ deve

essere considerata* *«datore di lavoro»*. L'amministrazione ha quindi annullato la propria decisione di fissazione

dei contributi accogliendo l'opposizione;

Ÿ che RI

1 si è aggravato al TCA, evidenziando di non avere contestato la sua veste di indipendente per l'attività svolta per conto di __________ e contesta il fatto che l'amministrazione abbia annullato il provvedimento impugnato con l'opposizione per motivi che lui non ha indicato;

Ÿ che,

come ricorda il ricorso 27 maggio 2010, l'assicurato intendeva solo dedurre le spese dal reddito ritenuto. Egli ha precisato di non essersi reso conto del

fatto che il reddito ritenuto era stato qualificato quale reddito d'altra fonte ciò che gli avrebbe permesso di dedurre le spese per il suo conseguimento;

Ÿ che nelle proprie conclusioni RI 1 chiede l'annullamento della decisione su opposizione emessa dall'amministrazione, mentre l'amministrazione propone la reiezione dell'impugnativa;

Ÿ che non sono state acquisite prove dopo concessione al ricorrente del diritto di esprimersi sulla risposta di causa della CCC AVS;

Ÿche la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999);

Ÿ che per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294);

Ÿ che secondo la giurisprudenza e la dottrina costituisce una decisione l'atto unilaterale di un'autorità amministrativa che regola una situazione giuridica concreta ed individuale in maniera imperativa (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo, Basilea, Ginevra 2009, 2.a edizione, ad art. 49, n. 2 e seguenti, pag. 610 e seguenti; BOIS, "La décision dans le domaine de l'assurance sociale" in Etudes de droit social. Collezione Le droit de travail

en pratique. Vol. 3. Ed. Schulthess Polygraphischer Verlag. Zurigo 1991, pag. 199; cfr. DTF 133 V 53; cfr. anche DTF 122 V

189 consid. 1, DTF 118 V 17 consid. 1, DTF 116 V 319 consid. 1a, DTF 98 Ib 463). Pertanto quelle situazioni giuridiche che permettono, in un determinato caso, più soluzioni possibili o che non regolano i diritti o doveri dell'assicurato non vanno considerate come decisioni (RCC 1977 p. 162);

Ÿ che in virtù della giurisprudenza federale (H 231/02 del 20 agosto 2003) chiunque è toccato dalla decisione impugnata ed ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa può impugnare il provvedimento. Può essere degno di protezione ogni interesse di fatto o giuridico. Esso consiste nell'utilità pratica che l'accoglimento del ricorso apporterebbe al ricorrente oppure nel fatto di evitare un pregiudizio di natura economica, ideale o materiale, che la decisione impugnata sarebbe altrimenti suscettibile di provocargli (DTF 127 V 3 consid. 1b, 82 consid. 3a/aa, 125 V 342 consid. 4a e i riferimenti ivi citati). L'Alta Corte rammenta che, per costante prassi, il ricorso di diritto amministrativo presuppone l'esistenza di un interesse pratico attuale alla modifica o all'annullamento della decisione impugnata. Per essere attuale, esso deve sussistere non solo al momento della presentazione del ricorso bensì anche in quello della resa del giudizio. In effetti, tale rimedio non deve essere utilizzato per risolvere problemi giuridici astratti (DTF 122 II 411 consid. 1e e rinvii). Il TF ha già avuto modo di precisare che nella misura in cui tende a far dichiarare nulla una decisione esigente contributi arretrati, ma incondizionatamente pagati in corso di procedura, il ricorso è irricevibile per mancanza di un interesse pratico attuale (DTF 99 V 80 consid. 1b). Analogamente si esprime la giurisprudenza federale in merito alla responsabilità fondata sull'art. 52 LAVS (in questo senso si vedano le recenti sentenze 8 febbraio 2010 9C_89/2009;

7 agosto 2009 9C_6/2009 e 30 giugno 2009 9C_2008).

Ÿ che in concreto la Cassa ha fissato i contributi per il 2005, quale indipendente, per il ricorrente. Questi si è opposto e l'amministrazione ha annullato il suo provvedimento con la decisione impugnata;

Ÿ che, alla luce del dispositivo della decisione resa su opposizione, non fa dubbio che, in concreto, non vi è oggetto del contendere;

Ÿ che l'amministrazione potrà emanare un nuovo provvedimento, dopo verifica ed approfondimento

del rapporto esistente tra il qui ricorrente e la Società che gli ha versato gli importi in questione e stabilirà se quel rapporto era di

dipendenza o meno. L'amministrazione procederà alla fissazione dei contributi dovuti a RI 1 ed egli avrà la possibilità di contestare, in quella sede, la loro determinazione;

Ÿ che il ricorso qui in discussione non ha oggetto e va quindi dichiarato innammissibile senza conseguenza di tasse e spese.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti