Municipality Fine Appeal for Failure to Signal in Roundabout
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant challenged a fine imposed for failing to signal a change in direction while driving in a municipality, asserting they complied with traffic rules, particularly concerning entry into a roundabout where they believed no direction change was required. The court accepted the appeal and acquitted the appellant because the authority failed to provide a sufficiently detailed description of the alleged infraction—specifically, whether the omission occurred while maneuvering within the roundabout or during exit—leaving the appellant's more detailed reconstruction of events plausible and requiring acquittal based on the principle of *in dubio pro reo*.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 LPContr, Art. 12 LPContr, Art. 28 cpv. 1 ONC, Art. 39 cpv. 1 LCStr, Art. 15 LPContr; Municipality Fine Appeal for Failure to Signal in Roundabout: The court accepted the appeal and acquitted the appellant because the authority failed to provide a sufficiently detailed description of the alleged infraction—specifically, whether the omission occurred while maneuvering within the roundabout or during exit—leaving the appellant's more detailed reconstruction of events plausible and requiring acquittal based on the principle of *in dubio pro reo*.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAApplied in the dispositive to state that no fees or costs are to be collected for the current judgment due to the outcome of the appeal.
Testo completo
Incarto n. 30.2009.96 8160/104 · Bellinzona 9 novembre 2010 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar
sedente con Gabriel De Ambrogi in qualità di segretario per statuire sul ricorso 20 marzo 2009 presentato da
RI 1 contro la decisione 20 marzo 2009 n. 8160/104 emessa d CRTE 1 viste le osservazioni 28 aprile 2009 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto:
che con risoluzione 20 marzo 2009 la Sezione della circolazione ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.-, per i seguenti fatti accertati il __________ 2008 in territorio di Chiasso:
*“Ha circolato con il veicolo TI __________ omettendo di segnalare il cambio di direzione”.* che la risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 39 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 28 cpv. 1 ONC;
che contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l’annullamento;
che la Sezione della circolazione , con comunicazione 28 aprile 2009, si astiene dal formulare osservazioni, lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr;
che per l’art. 28 cpv. 1 ONC, che concretizza l’art. 39 cpv. 1 LCStr, il conducente deve segnalare qualsiasi cambiamento di direzione;
che la Sezione della circolazione rimprovera alla multata di aver omesso di segnalare un cambio di direzione su Largo __________ a Chiasso (con riferimento al rapporto di contravvenzione __________ 2008);
che la ricorrente contesta in modo deciso l’addebito mossole ricostruendo con una certa cura e coerenza il comportamento stradale da lei tenuto nelle circostanze di luogo e di tempo della constatazione della presunta violazione, sottolineando – a più riprese – di fare sempre uso delle frecce; in particolare ella sostiene di non aver inserito l’indicatore di direzione unicamente in entrata nella rotonda, non essendo a sua conoscenza un cambiamento di direzione da segnalare, e ritiene pertanto di essersi adeguata alle norme della circolazione;
che nelle numerose comparse scritte agli atti (cfr. lettere __________ 2009 e __________ 2009) la multata eccepisce inoltre di non aver avuto la possibilità di conoscere esattamente le circostanze e le modalità esatte di quanto a lei rimproverato, facendo pure notare che durante il colloquio __________ 2008 con l’agente denunciante, alla domanda su dove fosse avvenuta la mancata segnalazione di cambiamento di direzione, le sarebbe stato risposto “alla rotonda di Chiasso” senza altre precisazioni;
che dal fascicolo processuale non emerge in effetti una circostanziata descrizione dell’infrazione ascritta alla ricorrente, ad eccezione dell’orario (cfr. rapporto di contro-osservazioni __________ 2008 e __________ 2009);
che in particolare non è dato di sapere se la presunta omissione di segnalare il cambiamento di direzione sarebbe avvenuta all’interno dell’area con percorso rotatorio obbligato, che, per quanto noto a questo giudice, permette uno spostamento laterale essendo composta da una doppia corsia, o piuttosto durante la fase di uscita dalla stessa;
che la ricostruzione dei fatti da parte dell’insorgente risulta essere maggiormente dettagliata rispetto a quella fornita dalla Polizia e che la veridicità della stessa non può essere ragionevolmente esclusa;
che alla luce di quanto sopra e del principio *in dubio pro reo*, s’impone di prosciogliere l’insorgente dall’addebito mossole;
che visto l’esito del gravame non si prelevano né tasse né spese per l’odierno giudizio (art. 15 LPContr);
per questi motivi visti gli art. 39 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 28 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso .
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a:
Il presidente: Il segretario: