Company Director Fails to Ensure Digital Tachograph Data Download and Improperly Stores Documentation
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant, responsible for a company, appealed a fine imposed for failing to ensure drivers downloaded digital tachograph data and for improperly storing required documentation (not organized by driver as mandated). The court dismissed the appeal, finding that the appellant did not contest the factual basis of the violation—the failure to download data and the incorrect archival method—and therefore upheld the original decision, determining the fine was appropriately proportional to the negligence involved.
Regesto Legislator
UfficialeOmettere, quale responsabile della ditta, di far osservare ai propri autisti le disposizioni dell'OLR1 concernenti lo scaricamento dei dati dell'odocronografo digitale. Omettere pure di conservare tutta la documentazione in modo conforme alle prescrizioni
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAApplied in the final order to justify the imposition of court fees and costs following the rejection of the appeal.
Cited in the preamble to the decision, supporting the basis for the initial penalty, which was confirmed.
Cited in the preamble to the decision as the basis for the proven infractions, which were confirmed in the final order.
Cited in the preamble to the decision as part of the legal basis for the initial penalty, which was confirmed.
Testo completo
Incarto n. 30.2009.77 8050/106 · Bellinzona 6 ottobre 2010 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar
sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 31 marzo 2009 presentato da
RI 1 contro la decisione 20 marzo 2009 n. 8050/106 emessa dalla CRTE 1 viste le osservazioni 22 aprile 2009 presentate dalla CRTE 1, ;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La CRTE 1 con decisione 20 marzo 2009 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 1'700.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.- e alle
spese di fr. 40.-, per i seguenti motivi:
*"Ha omesso, quale responsabile della ditta __________, di far osservare ai propri autisti le disposizioni dell’OLR1 concernenti lo scaricamento dei dati dell’odocronografo digitale. Ha pure omesso di conservare tutta la documentazione in modo conforme alle prescrizioni”.*
Fatti accertati il 21 settembre 2009 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 56, 103, 106 cpv. 1 LCStr; 16a, 18, 21 cpv. 2 e 4 OLR1.
B. Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendo in sostanza una riduzione della multa.
C. La , con comunicazione
22 aprile 2009, si astiene dal formulare osservazioni, lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
2. Giusta l’art. 16a OLR1 se il veicolo è provvisto di odocronografo digitale, i
datori di lavoro e i conducenti indipendenti devono provvedere affinché i dati siano scaricati dalla memoria dell’odocronografo e
caricati su un supporto di memorizzazione esterno (lett. a).
Essi devono inoltre conservare, per tre anni, ordinati per conducente, presso la sede dell’azienda, tutti i dati scaricati sia dalla memoria dell’odocronografo digitale sia dalle carte del conducente e dell’azienda e le rispettive copie di sicurezza (art. 18 cpv. 3 lett. b OLR1).
Chiunque viola le disposizioni sul controllo (art. 13–18) è punito con la multa (art. 21 cpv. 2 OLR1; sulla base dell’art. 103 cpv. 1 LCStr che conferisce facoltà al Consiglio federale di comminare la multa alle persone che violano le sue prescrizioni di esecuzione alla LCStr).
3. La CRTE 1 rimprovera al multato – in applicazione delle predette disposizioni – di aver omesso, quale responsabile dell’omonima ditta individuale, di far osservare ai propri autisti le disposizioni dell’ORL1 concernenti lo scaricamento dei dati dell’odocronografo digitale; l’autorità gli rimprovera inoltre di aver omesso di conservare tutta la documentazione in modo conforme alle prescrizioni.
La decisione impugnata trae origine da un rapporto di contravvenzione allestito nell’ambito di un controllo aziendale avvenuto il 21 gennaio 2009 ad opera di agenti della Polizia cantonale, Reparto del traffico-ufficio OLR, i quali hanno precisato quanto segue:
*“(…) durante il controllo aziendale abbiamo constatato che dai veicoli equipaggiati con odocronografo digitale non erano mai stati scaricati i dati necessari. Inoltre come iscritto sul rapporto di controllo aziendale* (sottoscritto dall’insorgente, ndr)*, la documentazione era archiviata per veicolo e non per autista come dispone l’Ordinanza Lavoro Riposo”.*
(cfr. rapporto di contro-osservazioni 20 aprile 2009, sul quale il ricorrente è rimasto silente nonostante il termine assegnatogli da questo giudice).
4. L’insorgente nel proprio gravame si esaurisce nelle seguenti considerazioni:
*“Con la presente si contesta la cifra di CHF 1'840.- che per il sottoscritto sembra sproporzionata, perché di fatto, gli agenti preposti al controllo hanno potuto controllare tutta la documentazione, non come scritto nella decisione ‘omessa’, ma bensì solo scaricato i dati delle carte conducenti in ritardo. Ribadisco dunque di non aver omesso niente, ma bensì, come scritto, colpevole solo di aver scaricato i dati in ritardo”.*
5. In concreto, al ricorrente non viene rimproverato il fatto che i suoi conducenti non abbiano fatto uso dei mezzi di controllo, bensì che non hanno scaricato i dati dall’odocronografo digitale e che gli stessi non sono stati conservati secondo le vigenti disposizioni, ovvero non sono stati ordinati per conducente, ma unicamente per veicolo, circostanze che egli a ben vedere non contesta.
Così stando le cose, entrambi gli addebiti mossigli in qualità di responsabile OLR della ditta risultano fondati.
6. Quo alla commisurazione della multa, la stessa, tenuto conto del numero di autisti coinvolti e del lasso di tempo che entra in considerazione, risulta confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa (negligenza) e contenuta nei limiti concessi dalla legge.
La generica doglianza circa la mancata proporzionalità della pena non è sufficiente per giustificare qualsivoglia riduzione. In difetto di ulteriori elementi che attestino la sua situazione finanziaria, non vi è quindi spazio per scostarsi dalla decisione impugnata.
Rimane comunque salva la facoltà del ricorrente di chiedere una rateazione al competente ufficio incassi.
Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 56, 103, 106 cpv. 1 LCStr; 16a, 18, 21 cpv. 2 e 4 OLR1; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).