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30.2009.63 • PP TI 30.2009.63 Generato dall'IA

Owner Liability for Unidentified Driver Traffic Infractions

Numero d'incarto 30.2009.63
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An individual appealed two fines issued for running a red light on two separate occasions within minutes of each other, asserting they were not driving at the time, despite photographic evidence from automated systems where the driver was not clearly identifiable. The court dismissed the appeal, reasoning that while the burden of proof generally rests with the authority, in traffic violations where the driver is unknown, the vehicle owner has an obligation to provide plausible explanations or evidence identifying the actual driver; failure to do so allows the judge to reasonably infer guilt based on ownership, especially since the appellant's initial communications suggested the driver was either them or someone known to them, and the subsequent denial was unsubstantiated, thus upholding the initial fines.

Regesto Legislator

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Art. 68 cpv. 1 OSStr, Art. 4 LPContr, Art. 5 LPContr, Art. 116 vCost, Art. 70 cpv. 2 Cost, Art. 5 cpv. 1 LPContr; Owner Liability for Unidentified Driver Traffic Infractions: The court dismissed the appeal, reasoning that while the burden of proof generally rests with the authority, in traffic violations where the driver is unknown, the vehicle owner has an obligation to provide plausible explanations or evidence identifying the actual driver; failure to do so allows the judge to reasonably infer guilt based on ownership, especially since the appellant's initial communications suggested the driver was either them or someone known to them, and the subsequent denial was unsubstantiated, thus upholding the initial fines.

Parole chiave

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violazione del segnale luminoso onere della prova fondamento della responsabilità fissazione della multa valutazione delle prove prova della proprietà Inosservanza di un segnale luminoso

Disposizioni normative citate

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Art. 68 cpv. 1 OSStr
1 e 90 cifra 1 LCStr; art. 68 cpv. 1 OSStr.
Art. 4 LPContr
La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr.
Art. 5 LPContr
Art. 116 vCost
5; 83 III 56 relativo all’art. 116 vCost., ora l’art.
Art. 70 cpv. 2 Cost
116 vCost., ora l’art. 70 cpv. 2 Cost.).
Art. 5 cpv. 1 LPContr
Secondo l'art. 5 cpv. 1 LPContr il ricorso deve essere scritto in lingua italiana.
Art. 27 cpv. 1 prima
Giusta l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCStr l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali.
Art. 68 cpv. 1bis OSStr
This provision was cited in the final orders preamble as a basis for the original decisions which were confirmed, concerning the meaning of a red light.

Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 90 cifra 1 LCStr

This provision was cited in the final orders preamble as a basis for the original decisions which were confirmed, even though the main ground for the final verdict (rejection of appeal) relies on procedural assessment of the burden of proof.

art. 27 cpv. 1 LCStr

This provision was cited in the final orders preamble as a basis for the original decisions which were confirmed, relating to the obligation to observe road signs.

art. 68 cpv. 1bis OSStr

This provision was cited in the final orders preamble as a basis for the original decisions which were confirmed, concerning the meaning of a red light.

art. 15 LPContr

This provision governs the costs applicable to the current judgment, as cited in the final order preamble and applied in order 2 regarding the imposition of court fees and costs.

art. 70 cpv. 1 e 2 Cost.

This constitutional provision was cited in the final orders preamble to frame the discussion on language requirements (Art. 5 LPContr), which was central to the admissibility/review of the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 30.2008.294 30.2009.63 33002/803 33003/809 · Bellinzona 3 maggio 2010 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar

sedente con Elisa Bagnaia in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 7 dicembre 2008 presentato da

RI 1, contro le decisioni 5 dicembre 2008 n. 33002/803 e n. 33003/809 emesse dalla CRTE 1 letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto

A. La CRTE 1 con decisioni datate 5 dicembre 2008 ha inflitto a RI 1 due multe di fr. 250.- ciascuna, con relative tasse di giustizia di fr. 60.-

e spese di fr. 20.-, per un’infrazione identica commessa in due occasioni distinte, e meglio:

*"Alla guida del veicolo AG __________ non osservava un segnale luminoso”*

Fatti accertati il 4 agosto 2008 rispettivamente alle ore 16.49 in __________ e alle ore 16.50 in __________, in zona centro __________.

Le risoluzioni sono state rese in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr; art. 68 cpv. 1 OSStr.

B. Contro predette pronunce dipartimentali RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice con un unico gravame, chiedendone in sostanza l'annullamento.

considerato in diritto

1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine.

Preliminarmente, si rileva che non c’è ragione di soffermarsi sulle doglianze del ricorrente in merito all’utilizzo della lingua ufficiale di questo Cantone davanti alle autorità ticinesi sancita dall’art. 5 LPContr, in quanto egli ha regolarmente presentato il suo gravame in italiano, dopo che questo giudice gli ha assegnato un termine perentorio di quindici giorni per presentare la traduzione in detta lingua. È però doveroso osservare quanto segue.

L’art.

70 cpv. 1 e 2 della Costituzione federale della Confederazione svizzera (Cost.) sancisce che:

*“1. Le lingue ufficiali della Confederazione sono il tedesco, il francese e l’italiano. Il romancio è lingua ufficiale nei rapporti con le persone di lingua romancia.*

*2. I Cantoni designano le loro lingue ufficiali. Per garantire la pace linguistica rispettano la composizione linguistica tradizionale delle regioni e considerano le minoranze linguistiche autoctone.”*

Il riconoscimento delle quattro lingue nazionali e delle tre lingue ufficiali sancito dal predetto articolo costituzionale vale solo nei rapporti con le autorità federali. Davanti a queste autorità ogni cittadino può far uso di una qualsiasi delle tre lingue ufficiali. La norma non ha invece per effetto di garantire l’eguaglianza di tali lingue anche nei rapporti con le autorità cantonali. Spetta esclusivamente ai Cantoni stabilire quali lingue possono essere usate nelle relazioni con i loro organi in virtù del principio della territorialità (cfr. DTF 122 I 236 consid. 2 e riferimenti; 121 I 196 consid. 5; 83 III 56 relativo all’art. 116 vCost., ora l’art. 70 cpv. 2 Cost.). Secondo l'art. 5 cpv. 1 LPContr il ricorso deve essere scritto in lingua italiana. Si tratta quindi di una norma imperativa, inserita nella legge dal competente organo legislativo, nell'esercizio di poteri cantonali autonomi.

La lingua ufficiale nel Canton Ticino è infatti l’italiano e le autorità fanno legittimamente uso di questo idioma per rivolgersi alle persone sottoposte al loro giudizio.

A mente di questo giudice è ragionevole ritenere che se si riceve della corrispondenza da parte di autorità svizzere (quindi anche quelle cantonali), il minimo che il destinatario possa fare è di informarsi sul contenuto dello scritto.

Si ritiene importante sottolineare che l’insorgente, ricevuto il rapporto di contravvenzione della Polizia comunale di __________ o la multa emessa dalla __________, poteva facilmente risolvere l’incomprensione del testo con una semplice telefonata alle autorità in questione.

Pur non essendo queste obbligate a esprimersi in altra lingua che quella ufficiale sul territorio ticinese, il ricorrente avrebbe sicuramente trovato qualcuno in grado di spiegargli la situazione nella sua lingua madre – il tedesco (come fra l’altro avvenuto dinnanzi a questo tribunale).

Limitarsi a rispondere che la lingua non è conosciuta dal multato o un membro della sua famiglia, non permette certo di ignorare il fatto che un’autorità svizzera si stia ufficialmente rivolgendo alla persona in questione e di sicuro non consente di ritenere come “non ricevuto” un atto ufficiale (affermazione che il ricorrente, e in un caso la di lui moglie, inseriscono in due scritti inoltrati nell’ambito della procedura disciplinare: in data 17 settembre 2008 *“Thus please consider that we have not received any of yours letters”* e in data

29 settembre 2008 *“Deshalb dürfen Sie annehmen, dass wir Ihre Briefe bis heute nicht erreicht haben, da sie für uns unverständlich sind”*, dove tra l’altro egli precisa che lo scritto non deve essere considerato né un’opposizione né una rettifica né una presa di posizione, bensì uno scritto amichevole da parte sua*).* Del resto, come si dirà, l’insorgente ha potuto comprendere perfettamente quali fossero gli addebiti a suo carico, ragion per cui l’atteggiamento ambiguo e di fatto ostruzionistico da lui assunto di fronte alla polizia comunale urta senz’altro il principio della buona fede processuale.

Ciò premesso, nulla osta all’esame del ricorso nel merito.

2. Giusta l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCStr l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali. Per quanto concerne i segnali luminosi, la luce rossa significa “fermata” (art. 68 cpv. 1bis OSStr), mentre quella verde dà via libera (cpv. 2 prima frase).

Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr). Per l'inosservanza di segnali luminosi, l'allegato 1 all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031) commina una sanzione pecuniaria di fr. 250.- (infrazione n. 309.1).

3. La CRTE 1 – in applicazione delle suddette disposizioni – rimprovera al multato di non essersi fermato con la propria vettura, in due distinte occasioni, davanti ad altrettanti semafori commutati sul rosso e posizionati a breve distanza l’uno dall’altro nelle vie del centro abitato di __________. Le infrazioni sono state costatate tramite accertamento GATSO GTCD (e suffragate dai relativi filmati e fotografie).

4. Il

ricorrente proclama la sua estraneità alle infrazioni. Sostiene che nel pomeriggio del 4 agosto 2008 non ha guidato il suo

veicolo (ricorso punto 2); infatti, secondo lui, le foto gentilmente trasmessegli dalla polizia comunale mostrerebbero con certezza che egli non si trovava alla guida o al volante della vettura nelle circostanze di tempo sospette (punto 3). Precisa infine che personalmente non attraversa incroci con il semaforo commutato sul rosso e certamente non due volte (punto 4).

5. In concreto, diversamente da quanto preteso dall’insorgente, non si può certo ritenere che le foto di accertamento provino che egli non si trovasse al volante, poiché di fatto il conducente non è per niente visibile (essendo ripresa la parte posteriore del veicolo). Questo, di conseguenza, non permette di affermare con certezza né che si trattasse davvero del multato né che non fosse lui.

In linea di principio incombe all’autorità provare la colpevolezza di una persona.

Tuttavia, dottrina e giurisprudenza hanno avuto modo di precisare che in caso di infrazione alle norme della circolazione stradale, nella quale l’autore rimane sconosciuto, non è contrario alla costituzione riconoscere nella qualità di detentore un indizio per la colpevolezza. Questo indizio impone al detentore di fornire delle spiegazioni. Qualora egli rimanga silente o non dia chiarimenti sufficientemente plausibili il giudice potrà concludere che era lui il conducente (cfr. Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, N. 41 delle definizioni; Tribunale federale sentenze 1P.39/2005 del 5 aprile 2005 e 1P.641/2000 del 24 aprile 2001).

Si tratta di un’applicazione della giurisprudenza della Corte di Strasburgo che ammette che si possono trarre conclusioni a sfavore di un accusato, quando questi non fornisce spiegazioni di fronte a elementi di prova che richiedono ragionevolmente chiarimenti da parte sua (cfr. Jeanneret, ibidem).

6. Come detto, l’insorgente sostiene che egli non era alla guida della sua vettura al momento dei fatti in questione. Allo stesso tempo però nell’atto ricorsuale non fornisce nessuna indicazione su chi abbia potuto condurre il veicolo a lui intestato nelle circostanze di tempo e di luogo delle infrazioni. Non solo non esibisce alcun elemento atto a scoprire il responsabile, ma non tenta nemmeno di dimostrare che egli non si trovava in quel momento al volante; per esempio portando elementi di prova che permettano di appurare che lui si trovava altrove.

In definitiva occorre concludere che il ricorrente non ha fatto fronte all’obbligo che gli incombeva di provare chi conduceva il suo veicolo. Egli non solo non ha portato, ma nemmeno si è dato la pena di fornire, un qualsiasi elemento a sostegno delle sue affermazioni. Il ricorrente può dunque essere ritenuto come il conducente del veicolo multato in occasione del doppio accertamento qui in esame.

7. Questa conclusione è del resto avvalorata dal fatto che inizialmente, in data 28 agosto 2008, egli scrive alle autorità ticinesi per richiedere le foto dell’accertamento, sostenendo come non sia chiaro “chi tra noi” (“*wer von uns*”) si trovasse in quel momento al volante (essendo la lettera firmata a nome della famiglia __________ e utilizzando il pronome personale “noi”, si può dedurre che egli si riferisca, oltre a sé stesso, a uno dei membri della famiglia), non contestando dunque la sua presenza nel momento e luogo delle contravvenzioni, o comunque quella di una persona a lui nota.

Successivamente, ricevute le foto e stabilita l’impossibilità di vedere con chiarezza il conducente, l’insorgente si esprime in prima persona e si limita ad affermare che non ha guidato il veicolo multato nel pomeriggio del 4 agosto 2008 e che le autorità non hanno quindi prove per sostenere il contrario.

Il repentino cambiamento di linea di difesa è quantomeno dubbioso; se prima non era contestato che il multato, o comunque qualcuno di sua conoscenza, fosse alla guida del veicolo nell’ora e data delle infrazioni, negli scritti posteriori egli insiste sul fatto di non essere stato il conducente, senza però dare chiarimenti su chi allora potesse trovarsi alla guida.

Questa situazione non è pertanto chiara; delle due cose l’una: o l’insorgente non sa chi era alla guida e allora sono necessarie delle spiegazioni su come sia possibile che il suo veicolo fosse guidato da persone a lui sconosciute e sarebbe auspicabile da parte sua provare dove in realtà si trovava in quel momento; oppure egli non vuole fornire elementi che possano permettere di identificare il vero responsabile. In quest’ultimo caso deve allora lasciarsi imputare la presunzione secondo la quale la qualità di detentore crea un indizio di colpevolezza sufficiente se non si forniscono un minimo di spiegazioni plausibili.

Come già detto, questo giudice considera, in assenza di spiegazioni plausibili, che la colpevolezza del ricorrente quale conducente del veicolo multato, possa essere desunta dalla sua qualità di detentore.

8*. Quanto alla commisurazione della pena, va anzitutto osservato che la polizia comunale ha inflitto due multe disciplinari di pari importo, trattandosi di infrazioni identiche, commesse in due momenti distinti, ancorché ravvicinati nel tempo.

Ciò premesso, a giusta ragione la CRTE 1 ha inflitto al ricorrente due multe di fr. 250.-, pari alla sanzione prevista dall’allegato 1 all’OMD per siffatto genere d’infrazione (n. 309.1), aumentate dalle tasse e spese previste dalla legge in sede di procedura ordinaria.

In conclusione, le decisioni impugnate meritano conferma, mentre il ricorso va respinto, seguito da tassa di giustizia e spese per l’odierno giudizio (art. 15 LPContr).

per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra

1 LCStr; art. 68 cpv. 1bis OSStr; art. 70 cpv. 1 e 2 Cost.; art. 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e le decisioni impugnate confermate.

2. La tassa di giustizia di fr. 250.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).