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30.2009.55 • PP TI 30.2009.55 Generato dall'IA

Environmental Fine Appeal for Pre-Dawn Spotlight Use in Hunting Vehicle

Numero d'incarto 30.2009.55
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An individual appealed a fine imposed by the environmental authority for using an artificial light source (a mobile spotlight) in a vehicle between 05:55 and 06:15 on a legal late-autumn deer hunting day, which was deemed an attempt to hunt before the permitted start time of 07:00. The court reasoned that while the use of artificial light for hunting is prohibited under cantonal regulations, the appeal was granted because the evidence did not establish the appellant's intent to participate in the prohibited act; despite being present in the vehicle when the light was used and warning the driver against it, there was no proof the appellant acted as a co-perpetrator or an accomplice, as the law requires intent for complicity and the appellant explicitly opposed the illegal action, thus annulling the original decision.

Regesto Legislator

Ufficiale

Usufruire di una fonte luminosa artificiale (faro mobile) manovrata da un auto, allo scopo di osservare la selvaggina prima dell'orario consentito per la caccia tardo autunnale al cervo

Parole chiave

Generato dall'IA
regolamentazione della caccia violazione del segnale luminoso delitto contro l'ambiente fonte del diritto inquinamento luminoso uso di veicolo a motore

Disposizioni normative citate

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Art. 4 LPContr
Used to confirm the admissibility of the appeal in the reasoning section, although not explicitly in the dispositive orders 1-3.
Art. 17 cpv. 1 lett. i vLCP
che, giusta l’art. 17 cpv. 1 lett. i vLCP, nella versione in vigore fino all’11 dicembre 2008, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria (cfr.
Art. 333 cpv. 2 lett. b CPS
art. 333 cpv. 2 lett. b CPS), intenzionalmente e senza autorizzazione, fabbrica, importa, fa transitare, esporta, usa o fa commercio di mezzi ausiliari proibiti per l’esercizio della caccia.
Art. 18 cpv. 1 lett. e LCP
che, secondo l’art. 18 cpv. 1 lett. e LCP, è punito con una multa sino a fr.
Art. 21 LCP
che, ai sensi dell’art. 21 LCP, il perseguimento e il giudizio delle infrazioni spettano ai Cantoni;
Art. 2 cpv. 1 lett. b OCP
che, per l’art. 2 cpv. 1 lett. b OCP, non possono essere impiegate per l’esercizio della caccia fonti luminose artificiali;
Art. 3 LCC
che è considerato esercizio della caccia ogni atto di preparazione, attuazione o conclusione di interventi volti alla ricerca od attesa di mammiferi ed uccelli viventi allo stato selvatico allo scopo di catturarli o abbatterli (art. 3 LCC);
Art. 41 LCC
che, in virtù dell’art. 41 LCC, chi, intenzionalmente o per negligenza, contravviene alla legge e alle relative norme di applicazione è punibile con una multa fino a fr.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 17 vLCP

This provision was cited in the concluding paragraph preceding the operative part, indicating the basis for the court's consideration, although the final annulment was based on the lack of complicity/authorship evidence.

18 LCP

This provision was cited in the concluding paragraph preceding the operative part, indicating the basis for the court's consideration.

2 OCP

This provision was cited in the concluding paragraph preceding the operative part, indicating the basis for the court's consideration.

3

This provision was cited in the concluding paragraph preceding the operative part, indicating the basis for the court's consideration.

24

This provision was cited in the concluding paragraph preceding the operative part, indicating the basis for the court's consideration.

41 LCC

This provision was cited in the concluding paragraph preceding the operative part, indicating the basis for the court's consideration.

44 LCC

This provision was cited in the concluding paragraph preceding the operative part, indicating the basis for the court's consideration.

52

This provision was cited in the concluding paragraph preceding the operative part, indicating the basis for the court's consideration.

67 RALCC

This provision was cited in the concluding paragraph preceding the operative part, indicating the basis for the court's consideration.

1

This provision was cited in the concluding paragraph preceding the operative part, indicating the basis for the court's consideration.

segg. LPContr

This provision was cited in the concluding paragraph preceding the operative part, indicating the basis for the court's consideration.

art. 78 e segg. LTF

Cited in the note regarding appeal to the Federal Supreme Court.

art. 95 e 97 LTF

Cited in the note regarding appeal to the Federal Supreme Court.

art. 100 cpv. 1 LTF

Cited in the note regarding appeal to the Federal Supreme Court regarding the deadline.

art. 4 LPContr

Used to confirm the admissibility of the appeal in the reasoning section, although not explicitly in the dispositive orders 1-3.

art. 25 CPS

Used in the reasoning section to define complicity, but not explicitly cited in the dispositive orders 1-3.

art. 64 LTF

Not cited in the dispositive orders 1-3.

art. 66 al. 1 LTF

Not cited in the dispositive orders 1-3.

art. 108 al. 1 let. a LTF

Not cited in the dispositive orders 1-3.

art. 93 LTF

Not cited in the dispositive orders 1-3.

1.

This is the main order annulling the challenged decision, which implies the appeal was accepted.

2.

This order concerns the waiver of judicial costs and fees.

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Testo completo

Incarto n. 30.2009.55 26 307 · Bellinzona 10 dicembre 2009 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Giudice della Pretura penale Damiano Stefani

sedente con il segretario Marco Agustoni per statuire sul ricorso 18 febbraio 2009 presentato da

RI 1 domiciliato a difeso da: DI 1 contro la decisione 30 gennaio 2009 emessa dalla Divisione dell’ambiente, Bellinzona, viste le osservazioni 6 marzo 2009 presentate dalla Divisione dell’ambiente;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto in fatto:

che

la Divisione dell’ambiente, con decisione 30 gennaio 2009, ha inflitto a RI 1, Lodano, una multa di fr. 200.--, oltre a tasse e spese di giustizia di

complessivi fr. 30.--, *“per avere usufruito, il 20 novembre 2008 tra le 05:55 e le 06:15, giorno autorizzato per l’esercizio della caccia tardo autunnale al cervo, di una fonte luminosa artificiale (faro mobile) manovrata dall’auto del signor __________, con lo scopo di rischiarare i prati lungo il tratto di strada __________ e quindi di individuare la selvaggina, esercitando di fatto la caccia prima dell’orario consentito (07:00)”*;

che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 18, 21 LCP, 41, 44 LCC, 52 cpv. 2 lett. a, 67 RALCC, 2 LPContr, nonché le prescrizioni per la caccia tardo autunnale al cervo 2008 emanate dall’Ufficio della caccia e della pesca (novembre 2008);

che RI 1 è insorto con ricorso del 18 febbraio 2009, con il quale ha chiesto di annullare la multa;

che nelle sue osservazioni del 6 marzo 2009 la Divisione dell’ambiente postula la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata;

considerato in

diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti, inclusi quelli ammessi con l’ordinanza sulle prove del 16 aprile 2009;

che, giusta l’art. 17 cpv. 1 lett. i vLCP, nella versione in vigore fino all’11 dicembre 2008, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria (cfr. art. 333 cpv. 2 lett. b CPS), intenzionalmente e senza autorizzazione, fabbrica, importa, fa transitare, esporta, usa o fa commercio di mezzi ausiliari proibiti per l’esercizio della caccia. Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa;

che, secondo l’art. 18 cpv. 1 lett. e LCP, è punito con una multa sino a fr. 20’000.-- chiunque, intenzionalmente e senza autorizzazione, non osserva i provvedimenti per proteggere gli animali dai disturbi. Il tentativo e la complicità sono punibili. Se, nei casi previsti nel capoverso 1 lettere a-g, l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa;

che, ai sensi dell’art. 21 LCP, il perseguimento e il giudizio delle infrazioni spettano ai Cantoni;

che, per l’art. 2 cpv. 1 lett. b OCP, non possono essere impiegate per l’esercizio della caccia fonti luminose artificiali;

che è considerato esercizio della caccia ogni atto di preparazione, attuazione o conclusione di interventi volti alla ricerca od attesa di mammiferi ed uccelli viventi allo stato selvatico allo scopo di catturarli o abbatterli (art. 3 LCC);

che, in virtù dell’art. 41 LCC, chi, intenzionalmente o per negligenza, contravviene alla legge e alle relative norme di applicazione è punibile con una multa fino a fr. 20’000.--. Il tentativo e la complicità sono punibili;

che i reati elencati all’art. 17 LCP sono perseguiti e giudicati dall’Autorità giudiziaria (art. 44 cpv. 1 LCC). Gli altri reati di caccia previsti dalla LCP e le contravvenzioni di diritto cantonale sono perseguiti e giudicati dal Dipartimento in applicazione delle norme della LPContr (art. 44 cpv. 2 LCC);

che durante tutto l’anno è vietato, senza specifica autorizzazione rilasciata dall’Ufficio della caccia e della pesca usare mezzi di illuminazione fissi o mobili per l’osservazione della selvaggina (art. 52 cpv. 2 lett. a RALCC);

che in base alle prescrizioni per la caccia tardo autunnale al cervo 2008 emanate dall’Ufficio della caccia e della pesca nel novembre 2008, la caccia era permessa dalle ore 07:00 alle ore 14:00;

che le infrazioni alle disposizioni del RALCC, come pure le prescrizioni emanate dal Dipartimento e dall’Ufficio della caccia e della pesca per la sua esecuzione, sono perseguite giusta gli art. 41 e ss. LCC (art. 67 RALCC);

che la decisione impugnata appare invero assai confusa. In effetti, da un lato, viene prospettata al multato una violazione dell’art. 52 cpv. 1 lett. a RALCC, ossia della norma che vieta durante tutto l’anno l’osservazione della selvaggina mediante mezzi di illuminazione artificiali fissi o mobili, dunque una contravvenzione ad una norma cantonale, in cui perseguimento è di competenza della Divisione dell’ambiente, dall’altro, nelle motivazioni viene invece esplicitamente indicato che tale utilizzo era volto all’esercizio della caccia prima dell’orario consentito, ciò che implicherebbe una violazione dell’art.

2 cpv. 1 lett. i OCP, ossia di un delitto ai sensi dell’art. 17 LCP, che pertanto avrebbe dovuto essere perseguito dal Ministero pubblico;

che il ricorrente, dal canto suo, contesta la decisione della Divisione dell’ambiente, ritenendo di non aver commesso l’infrazione rimproveratagli, né come coautore, né come complice, né tantomeno come istigatore. In effetti, egli si sarebbe semplicemente trovato a bordo del veicolo dell’amico e non avrebbe usato il faro, tantomeno avrebbe avuto l’idea di farlo. Anzi, egli avrebbe persino avvertito il compagno di non utilizzare la torcia poiché è un mezzo proibito (cfr. ricorso, pag. 2);

che, per contro, a detta dell’Autorità di prime cure, i tentativi dell’insorgente di sottrarsi alle sue responsabilità sarebbero vani. In effetti, se veramente egli non avesse condiviso l’operato del signor __________ avrebbe dovuto abbandonare il veicolo almeno dopo che quest’ultimo aveva fatto uso per la seconda volta del faro mobile. Rimanendo a bordo dell’auto egli si sarebbe dunque reso colpevole, né più né meno di chi maneggiava il faro, di un’infrazione alla legislazione venatoria (cfr. osservazioni, pag. 2);

che il ricorrente nel proprio interrogatorio ha dichiarato *“(…) Giunti in località cimitero __________, sono salito a bordo dell’auto dell’amico __________, con lo scopo di percorrere qualche centinaio di metri in direzione __________

per poi scendere e appostarmi per la caccia. Ad un certo momento l’amico* __________*ha preso in mano un faro mobile ed ha fatto uso di quest’ultimo per osservare

qualche cervo. Io non ero al corrente che questi aveva con se un faro e con mia sorpresa ne ha fatto uso. Ho subito detto al __________ di spegnere il faro in quanto è un metodo proibito. Dopodiché sono sceso in zona __________ e mi sono appostato. (…)”* (cfr. suo verbale di interrogatorio 20 novembre 2008);

che anche il signor __________, che pure era a bordo del veicolo condotto dal signor __________, ha affermato *“ (…) Giunti in località cimitero Altanca, sono salito sull’auto dell’amico __________ e con l’amico RI 1 avevamo lo scopo di percorrere un centinaio di metri in direzione __________ (Comune di __________) per poi scendere e appostarci per la caccia. Ad un certo momento su mia sorpresa, il __________ ha preso in mano un faro mobile e ha fatto uso di quest’ultimo per osservare qualche cervo. Su mio disappunto ho detto al __________ di non farne uso in quanto è un metodo proibito. Sono in seguito subito sceso dall’autovettura e mi sono recato nuovamente ad __________ dove ho iniziato la caccia da solo.

(…)”* (cfr. suo verbale di interrogatorio 20 novembre 2008, in incarto richiamato dalla Divisione dell’ambiente);

che il signor __________ nel proprio interrogatorio ha ammesso di aver fatto uso, da solo, del faro mobile allo scopo di ricercare qualche cervo (cfr. suo verbale di interrogatorio 20 novembre 2008, in incarto richiamato dalla Divisione dell’ambiente);

che successivamente quest’ultimo ha ribadito che il ricorrente ed il signor __________ non solo non hanno partecipato all’illuminazione dei prati mediante la torcia elettrica, rimanendo seduti in auto, ma gli hanno pure detto di non utilizzarla (cfr. suoi scritti 24 novembre 2008 e 29 novembre 2008);

che, visto quanto precede, a prescindere dalla questione dell’eventuale infrazione addebitabile al ricorrente e di riflesso da quella dell’Autorità competente a perseguirla, egli non può essere considerato né correo del reato, ritenuto che dagli atti istruttori non risulta che egli abbia partecipato intenzionalmente ed in maniera determinante alla decisione, alla pianificazione o alla sua realizzazione, né tantomeno istigatore, considerato che non emerge che ne sia stato l’ideatore;

che resta pertanto da esaminare se egli abbia agito in qualità di complice;

che, secondo dottrina e giurisprudenza, la facoltà di influire significativamente sullo svolgimento dell’attività criminale (“Tatherrschaft”) è uno dei tratti caratteristici della correità, mentre il complice si limita a coadiuvare detta attività, senza averne il controllo. Conformemente all’art. 25 CPS, è infatti complice colui che aiuta intenzionalmente altri a commettere reato: la sua volontà non è direttamente proiettata verso la commissione del reato, ma si esaurisce nell’assecondare la volontà dell’autore principale. Il dolo eventuale è sufficiente. La complicità può essere prestata anche per omissione, ma soltanto se il complice aveva un obbligo giuridico di agire;

che, nella presente fattispecie, dagli atti istruttori non emerge che il ricorrente abbia intenzionalmente assecondato, nemmeno nella forma del dolo eventuale, l’agire delittuoso del signor __________. Al contrario, egli ha prontamente ingiunto al compagno di non utilizzare il mezzo ausiliario in questione;

che in effetti, contrariamente a quanto sostenuto dalla Divisione dell’ambiente, il solo fatto che il ricorrente non ha abbandonato il veicolo dopo aver constatato che il signor __________ aveva nuovamente usato il faro, malgrado fosse stato avvertito dell’illiceità del suo comportamento, non è sufficiente a configurare una sua complicità nella commissione dell’infrazione;

che infine al ricorrente non può nemmeno essere rimproverata una complicità per omissione, ritenuto che nel caso specifico non aveva alcun obbligo legale di agire;

che il ricorso va pertanto accolto e la decisione impugnata annullata;

che visto l’esito del gravame non si prelevano né tassa di giustizia né spese per l’odierno giudizio;

per questi motivi visti gli art. 17 vLCP; 18 LCP; 2 OCP; 3, 24, 41 e 44 LCC; 52 e 67 RALCC, 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

2. Non si prelevano né tassa di giustizia, né spese.

3. Intimazione a:

Il giudice: Il segretario:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).