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30.2009.218 • PP TI 30.2009.218 Generato dall'IA

Residency Permit Fine Overturned Due to Ex Post Facto Application of Penal Law

Numero d'incarto 30.2009.218
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An appeal was lodged against a fine imposed for failing to apply for the extension of a residency permit at least 14 days before its expiration, as required by relevant statutes concerning residence permits and administrative offenses. Although the appellant admitted the factual violation and argued mitigating personal circumstances for exemption or reduction of the fine, the court ultimately accepted the appeal and overturned the decision because the specific penal provision creating the offense, effective January 1, 2009, was enacted after the facts occurred in 2008, meaning there was no valid penal law (*nulla poena sine lege*) to prosecute the tardy application for extension from the preceding year.

Regesto Legislator

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Art. 41 cpv. 3 LStr, Art. 4 LPContr, Art. 453 cpv. 1 CPP-CH, Art. 12 vLPContr, Art. 63 vOASA, Art. 90a OASA; Residency Permit Fine Overturned Due to Ex Post Facto Application of Penal Law: Although the appellant admitted the factual violation and argued mitigating personal circumstances for exemption or reduction of the fine, the court ultimately accepted the appeal and overturned the decision because the specific penal provision creating the offense, effective January 1, 2009, was enacted after the facts occurred in 2008, meaning there was no valid penal law (*nulla poena sine lege*) to prosecute the tardy application for extension from the preceding year.

Parole chiave

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riduzione della multa permessi di dimora violazione degli oneri dell'autorizzazione circostanza attenuante nulla poena sine lege violazione della legge sugli stranieri Richiesta tardiva di proroga del permesso di domicilio

Disposizioni normative citate

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Art. 41 cpv. 3 LStr
This provision was cited in the preamble to the judgment, establishing the legal context for the offense.
Art. 4 LPContr
This provision was cited in the reasoning (Point 1) regarding the jurisdiction and admissibility of the appeal.
Art. 453 cpv. 1 CPP-CH
This provision was cited in the preamble to the judgment regarding the continued application of the previous law to the proceedings.
Art. 12 vLPContr
This provision was cited in the reasoning (Point 1) regarding the simplified procedure for judging the appeal.
Art. 63 vOASA
Per l’art. 63 vOASA, lo straniero titolare del permesso di domicilio deve presentare, per la proroga, la carta di soggiorno alle autorità cantonali degli stranieri (art.
Art. 90a OASA
This provision was cited in the preamble to the judgment, although the appeal was granted because this provision was not applicable retroactively.
Art. 120 cpv. 2 LStr
This article, which authorized the Federal Council to set fines, was cited in the reasoning (Point 6) establishing the basis for the contested regulation (Art. 90a OASA), although it appears only in the preamble of the final orders.
art. 63 OASA
This provision was cited in the preamble to the judgment, establishing the legal context for the offense.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 41 cpv. 3 LStr

This article, along with others, was cited in the preamble to the judgment, establishing the legal context for the offense, although the main ground for annulment was the lack of a penal provision at the time of the act.

art. 63 OASA

This article, along with others, was cited in the preamble to the judgment, establishing the legal context for the offense, although the main ground for annulment was the lack of a penal provision at the time of the act.

art. 90a OASA

This article, which defined the offense, was cited in the preamble and its lack of retroactive application led to the acquittal, making it central to the decision.

art. 453 cpv. 1 CPP-CH

This article was cited in the preamble as providing for the continued application of the prior law to the procedure.

1 segg. vLPContr

This provision concerning the procedural rules was cited in the preamble to the judgment.

art. 120 cpv. 2 LStr

This article, which authorized the Federal Council to set fines, was cited in the reasoning (Point 6) establishing the basis for the contested regulation (Art. 90a OASA), although it appears only in the preamble of the final orders.

art. 4 LPContr

This provision was cited in the preamble as establishing the court's jurisdiction and the admissibility of the appeal.

art. 12 vLPContr

This provision was cited in the preamble as establishing the basis for judging the appeal on the basis of the file.

art. 90a OASA

This provision was cited in the preamble to the judgment, although the appeal was granted because this provision was not applicable retroactively.

art. 63 OASA

This provision was cited in the preamble to the judgment, establishing the legal context for the offense.

art. 41 cpv. 3 LStr

This provision was cited in the preamble to the judgment, establishing the legal context for the offense.

art. 453 cpv. 1 CPP-CH

This provision was cited in the preamble to the judgment regarding the continued application of the previous law to the proceedings.

1 segg. vLPContr

These provisions were cited in the preamble to the judgment concerning the rules applied to the appeal.

art. 4 LPContr

This provision was cited in the reasoning (Point 1) regarding the jurisdiction and admissibility of the appeal.

art. 12 vLPContr

This provision was cited in the reasoning (Point 1) regarding the simplified procedure for judging the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 30.2009.218 09 206/406 · Bellinzona 29 aprile 2011 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar

sedente con Mariano Morgani in qualità di segretario per statuire sul ricorso 22 settembre 2009 presentato da

RI 1 contro la decisione 11 settembre 2009 n. __________ emessa dalla CRTE 1 viste le osservazioni 30 settembre 2009 presentate dalla CRTE 1, ;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto

A. CRTE 1 con decisione 11 settembre 2009 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 90.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese

di fr. 10.-, per i seguenti motivi:

*"Ha chiesto il 30.12.2008 la proroga del permesso di domicilio scaduto il 13.12.2008. La domanda doveva essere presentata 14 giorni prima della scadenza al competente Ufficio regionale degli stranieri”* (con riferimento al rapporto di contravvenzione 24 aprile 2009)*.*

La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 41 cpv. 3 LStr; 63, 90a OASA.

B. Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

C. La CRTE 1 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr nella versione 19 dicembre 1994 della normativa (ancora applicabile al presente procedimento in virtù dell’art.

453 cpv. 1 CPP-CH). Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 vLPContr.

2. A norma dell’art. 41 cpv. 3 LStr, la carta di soggiorno per i titolari del permesso di domicilio è rilasciata a fini di controllo per una durata di cinque anni.

Per l’art. 63 vOASA, lo straniero titolare del permesso di domicilio deve presentare, per la proroga, la carta di soggiorno alle autorità cantonali degli stranieri (art. 88 cpv. 1) almeno 14 giorni prima della scadenza della validità. La proroga avviene al più presto tre mesi prima della scadenza della validità; sono ammesse deroghe in singoli casi motivati.

Secondo l’art. 90a OASA, è punito con la multa fino a 1000 franchi chiunque, intenzionalmente o per negligenza, viola l’obbligo di presentare o consegnare la carta di soggiorno secondo gli articoli 63 o 72 (cfr. 120 cpv. 2 LStr).

3. La CRTE 1 rimprovera al ricorrente – in applicazione delle predette disposizioni – di non aver chiesto la proroga del permesso di domicilio entro il termine di 14 giorni prima della scadenza della sua validità.

4. Il ricorrente non contesta la fattispecie ascrittagli ma chiede di essere esonerato dal pagamento della multa alla luce della sua situazione familiare, lavorativa e finanziaria. In proposito, nel gravame precisa quanto segue:

*“Con la presente chiedo gentilmente di venir esonerato dal pagamento della multa allegata di fr. 120.- siccome mi trovo in una situazione finanziaria disastrata. Mia moglie non lavora siccome abbiamo un figlio piccolo di un anno e mia figlia studia e oltretutto ho appena perso il lavoro”.*

5. Il ricorrente non avanza nessun elemento liberatorio in merito alla sua posizione. La paventata impossibilità materiale di presentare il permesso per la proroga in tempo utile è priva di fondamento, poiché la suddetta proroga può avvenire al più presto tre mesi prima della scadenza della validità e al più tardi 14 giorni prima. Si tratta di un lasso di tempo invero piuttosto ampio, che può subire deroghe in singoli casi motivati.

Le altre giustificazioni addotte non sono tali da esimerlo dalle sue responsabilità, le stesse potendo unicamente influire sull’importo della multa, cosa peraltro già presa in considerazione dalla CRTE 1 nella decisione 11 settembre 2009.

Di per sé una riduzione della multa non si giustificherebbe anche poiché rimarrebbe in ogni caso salva e riservata la facoltà del ricorrente di chiedere una rateazione della multa all’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona, competente in materia.

6*. Tuttavia, il gravame deve comunque sia essere accolto per i seguenti motivi.

In base all’art. 120 cpv. 2 LStr il Consiglio federale può prevedere multe fino a 5000 franchi per infrazioni alle disposizioni d’esecuzione della legge medesima.

Il Consiglio federale, sulla scorta di tale delega legislativa, ha adottato l’art. 90a OASA, in vigore dal 1° gennaio 2009, secondo cui è punito con la multa fino a 1000 franchi chiunque, intenzionalmente o per negligenza, viola l’obbligo di presentare o consegnare la carta di soggiorno secondo gli articoli 63 o 72. Orbene, considerato che l’entrata in vigore della norma è successiva ai

fatti imputati al ricorrente, risalenti al 2008, occorre giocoforza concludere che difetta una disposizione penale atta a reprimere la fattispecie ascrittagli, ragion per cui egli non può essere punito e va prosciolto dall’imputazione di tardata richiesta della proroga del permesso (*“nulla poena sine lege”*).

7. Il ricorso, seppur per altri motivi, deve pertanto essere accolto e la decisione impugnata annullata. Visto l’esito del gravame non si prelevano né tasse né spese per l’odierno giudizio.

per questi motivi, visti gli art. 41 cpv. 3 LStr; 63, 90a OASA; 453 cpv. 1 CPP-CH; 1 segg. vLPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

2. Non si prelevano né tasse né spese.

3. Intimazione a:

Il presidente: Il segretario: