Legal Entity Liability for Traffic Violations
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court reviewed an appeal against a fine imposed on a legal entity for a traffic violation—specifically, driving a vehicle while using a mobile phone without a hands-free device, contrary to the relevant road traffic regulations. The court ruled that the appeal must be granted and the contested decision annulled because a legal entity lacks the criminal capacity required to be punished for a contravention under the applicable traffic laws, as only the responsible natural persons can be held liable for such offenses, making further examination of the merits unnecessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 LPContr, Art. 453 cpv. 1 CPP-CH, Art. 12 vLPContr, Art. 31 cpv. 1 LCStr, Art. 3 cpv. 1 ONC, Art. 90 cifra; Legal Entity Liability for Traffic Violations: The court ruled that the appeal must be granted and the contested decision annulled because a legal entity lacks the criminal capacity required to be punished for a contravention under the applicable traffic laws, as only the responsible natural persons can be held liable for such offenses, making further examination of the merits unnecessary.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision was cited in the preliminary considerations ('per questi motivi') leading to the decision, governing the applicability of certain procedural laws.
This traffic law provision was cited in the preliminary considerations leading to the decision, though the decision ultimately annulled the prior ruling based on the nature of the penalized entity (a legal person).
This traffic law provision was cited in the preliminary considerations leading to the decision, defining the penalty for traffic violations.
This ordinance provision was cited in the preliminary considerations leading to the decision, related to driver attention while driving.
These provisions concerning the previous cantonal administrative procedure law were cited in the preliminary considerations leading to the decision.
This cantonal administrative procedure law was referenced in the reasoning regarding jurisdiction and admissibility.
This cantonal administrative procedure law provision was cited regarding the simplified judgment procedure on the file.
Though not explicitly in the final orders, the final order concerning costs (Order 2) implies the application of cost rules; however, since no explicit provision for costs/legal aid is in the dispositive, and the main ground for the verdict (annulment) is based on substantive/procedural grounds listed above, only those explicitly linked to the dispositive's action (Order 1) or explicit cost/aid orders are strictly required. Order 2 states 'Non si prelevano né tasse né spese in questa sede' (No fees or costs are levied in this instance), which relates to cost application, but no specific statutory provision (like Art. 66 LTF) is cited in the dispositive for this exemption.
Testo completo
Incarto n. 30.2009.211 24324/109 · Bellinzona 12 luglio 2011 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar
sedente con Gabriele Fossati in qualità di segretario per statuire sul ricorso 10 settembre 2009 presentato da
RI 1, __________, contro la decisione 4 settembre 2009 n. 24324/109 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino, letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto e in diritto
che la Sezione della circolazione con decisione 4 settembre 2009 ha inflitto alla RI 1 (oggi: RI 1) una multa di fr. 100.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per i seguenti motivi:
*“Ha circolato con il veicolo __________ impiegando, durante la guida, un telefono senza dispositivo* *«mani libere»”*;
che i fatti sono stati accertati il 23 aprile 2009 in territorio di __________;
che la risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC;
che contro predetta pronuncia dipartimentale la RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l’annullamento;
che la Sezione della circolazione propone, per contro, la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata;
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr nella versione 19 dicembre 1994 della normativa (ancora applicabile al presente procedimento in virtù dell’art.
453 cpv. 1 CPP-CH). Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 vLPContr;
che secondo l’art. 31 cpv. 1 LCStr il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza. Il conducente non deve compiere movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo e deve rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione. In particolare, la sua attenzione non deve essere distratta né da apparecchi riproduttori del suono, né da sistemi di comunicazione o di informazione (art. 3 cpv. 1 ONC);
che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr). Per l’impiego, durante la guida, di un telefono senza dispositivo “mani libere”, l’allegato 1 all’OMD commina una sanzione pecuniaria di fr. 100.- (infrazione n. 311);
che in applicazione delle predette disposizioni la Sezione della circolazione contesta alla RI 1 la violazione del divieto di utilizzare, durante la guida, un telefono privo del dispositivo “mani libere”, commessa lungo viale __________ (comune di __________ su un veicolo intestato alla ditta;
che per tale ragione l’autorità dipartimentale ha inflitto alla RI 1 una multa di fr. 100.-;
che la ricorrente è tuttavia una persona giuridica (una società anonima nel senso degli art. 620 segg. CO), che in quanto tale difetta della capacità delittuosa in ambito contravvenzionale;
che segnatamente, ad essere punibili per un’infrazione alle norme della LCStr sono le persone fisiche che hanno agito - o omesso di agire - nella loro qualità di organi per conto della società e non quest’ultima, nel caso concreto destinataria però della sanzione;
che il ricorso va pertanto accolto e la decisione impugnata annullata, senza che si renda necessario esaminare ulteriormente il merito della fattispecie. Rimane riservata la facoltà della Sezione della circolazione di riprendere ex novo la procedura;
per questi motivi, visti gli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC; 453 cpv. 1 CPP-CH; 1 segg. vLPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata.
2. Non si prelevano né tasse né spese in questa sede.
3. Intimazione a:
Il presidente: Il segretario: