Traffic Violation Conviction Annulled Due to Lack of Driver's License
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed a fine imposed for violating a general traffic prohibition sign, having been convicted based on a police report, despite the party asserting in prior communications that they do not hold a driver's license and that their partner was the habitual driver. The court accepted the appeal and annulled the initial decision because a check confirmed that the appellant had never obtained a driving permit, making it impossible for them to have committed the traffic violation as alleged.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr, art. 18 cpv. 1 OSStr, art. 1 segg. LPContr; Traffic Violation Conviction Annulled Due to Lack of Driver's License: The court accepted the appeal and annulled the initial decision because a check confirmed that the appellant had never obtained a driving permit, making it impossible for them to have committed the traffic violation as alleged.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThese articles related to the traffic offense were the basis for annulling the challenged decision after accepting the appeal.
This procedural article was cited alongside the substantive provisions used to annul the decision.
This procedural provision governed the procedure under which the appeal was decided.
Testo completo
Incarto n. 30.2008.96 10175/810 · Bellinzona 12 agosto 2009 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar
sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 20 aprile 2008 presentato da
RI 1 contro la decisione 11 aprile 2008 n. 10175/810 emessa dalla CRTE 1 viste le osservazioni 27 maggio 2008 presentate dalla CRTE 1, ,
letti ed esaminati gli atti,
considerato in fatto ed in diritto
che con decisione 11 aprile 2008 la CRTE 1 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per la seguente infrazione accertata il 6 dicembre 2007 a __________:
*“Alla guida del veicolo TI __________ non osservava il segnale ‘divieto generale di circolazione nelle due direzioni’ ”;*
che la risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 18 cpv. 1 OSStr;
che la decisione di fonda sul rapporto di contravvenzione 16 gennaio 2008 della Polizia comunale di __________, stilato in difetto di pagamento dell’infrazione in procedura disciplinare;
che questo rapporto è stato poi trasmesso alla CRTE 1 unitamente alle osservazioni 17 dicembre 2007 dell’insorgente (inoltrate durante la procedura disciplinare e messe agli atti) e alle contro-osservazioni 19 febbraio 2008 dell’agente accertatore;
che le contro-osservazioni sono state intimate il 3 marzo 2008 alla ricorrente con un termine di 10 giorni per inoltrare eventuali osservazioni;
che nelle osservazioni 14 marzo 2008 l’insorgente ha fra le altre cose precisato che conducente abituale del veicolo è il suo compagno (ora coniuge) __________, perché lei stessa non possiede la licenza di condurre;
che da una verifica eseguita da questo giudice presso la CRTE 1 risulta effettivamente che __________ non ha mai conseguito il permesso di condurre;
che di conseguenza non può essere l’autrice dell’infrazione accertata dalla Polizia di __________ e rimproveratale dall’autorità di prime cure;
che il ricorso deve pertanto essere accolto e la decisione impugnata annullata;
per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra
1 LCStr; 18 cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a:
Il presidente: La segretaria: