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30.2008.83 • PP TI 30.2008.83 Generato dall'IA

Parking Fine Appeal Over Procedural Costs and Right to Be Heard

Numero d'incarto 30.2008.83
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An individual was fined for failing to display a parking ticket visibly, leading to a fine and subsequent ordinary procedure costs after the initial fine was unpaid; the court accepted the appeal because the lower authority made its decision without considering the appellant's written observations detailing justifications for the initial non-payment (due to being on vacation), which constituted a violation of the right to be heard. However, due to procedural economy and the appellant not contesting the underlying parking infraction—only the assessment of costs for the ordinary procedure—the court granted the appeal by upholding the original fine but vacating all additional taxes and procedural costs from both the initial and appellate proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 4 LPContr, Art. 29 Cost, art. 3 LCStr, art. 27 cpv. 1 LCStr, art. 90 cifra 1 LCStr, art. 48 cpv. 7 OSStr; Parking Fine Appeal Over Procedural Costs and Right to Be Heard: However, due to procedural economy and the appellant not contesting the underlying parking infraction—only the assessment of costs for the ordinary procedure—the court granted the appeal by upholding the original fine but vacating all additional taxes and procedural costs from both the initial and appellate proceedings.

Parole chiave

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multa per divieto di sosta diritto di essere sentito spese di procedura violazione dei diritti procedurali procedure connesse modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 29 Cost.

Cited in the concluding section before the orders, suggesting its relevance to the outcome, although the core reasoning for accepting the appeal relates to procedural fairness (right to be heard).

art. 3 LCStr

Cited in the concluding section, related to the substance of the original fine.

art. 27 cpv. 1 LCStr

Cited in the concluding section, related to the substance of the original fine.

art. 90 cifra 1 LCStr

Cited in the concluding section, related to the substance of the original fine.

art. 48 cpv. 7 OSStr

Cited in the concluding section, related to the substance of the original fine.

art. 1 segg. LPContr

Cited in the concluding section as the basis for procedural aspects applied in the appeal.

art. 170 cpv. 1, lett. a LTF

This provision is not present in the text. The provided text does not contain the instruction that the appeal is declared inadmissible based on any LTF article.

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Testo completo

Incarto n. 30.2008.83 10648/802 · Bellinzona 7 agosto 2009 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar

sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 21 aprile 2008 presentato da

RI 1, contro la decisione 18 aprile 2008 n. 10648/802 emessa dalla CRTE 1 letti ed esaminati gli atti,

ritenuto in fatto

A. La CRTE 1 con decisione

18 aprile 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 40.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per il seguente motivo:

*“Ha* *posteggiato il veicolo TI __________ omettendo di porre il tagliando di parcheggio dietro il parabrezza in modo ben visibile*”*.*

Fatti accertati il 2 gennaio 2008 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 48 cpv. 7 OSStr.

B. Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendo l’annullamento delle tasse e spese aggiunte in procedura ordinaria.

considerato in diritto

1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine.

2. Con intimazione di contravvenzione 11 febbraio 2008 la Polizia comunale di __________, in difetto di pagamento della multa in procedura disciplinare, ha dato avvio alla procedura ordinaria nei confronti della ricorrente, assegnandole un termine di

15 giorni per presentare eventuali osservazioni. Il relativo rapporto di contravvenzione, senza allegati e con l’indicazione in calce che non erano state presentate osservazioni, è poi stato trasmesso il 3 marzo 2008 alla Sezione della circolazione, la quale il 18 aprile 2008 ha emanato la risoluzione che ci occupa.

3. L’insorgente non contesta l’infrazione come tale, ma si duole del fatto che le sue giustificazioni e richieste inoltrate alla Polizia di __________ in merito a due multe intimate al ritorno da un’assenza per vacanza siano state prese in considerazione solo per una delle due ammende e totalmente ignorate per l’altra. Chiede quindi che la risoluzione in esame sia rivista alla luce delle osservazioni da lei inoltrate il 13 febbraio 2008, di cui allega una copia al ricorso.

Di questa missiva non vi traccia nell’incarto dell’autorità di prime cure. E’ perciò evidente che la CRTE

1 ha deciso senza essere a conoscenza del suo contenuto.

4. E’ indubbio che la mancata trasmissione delle osservazioni 13 febbraio 2008 viola il diritto di essere sentito della ricorrente e che la CRTE 1 si è pronunciata senza tener conto delle eccezioni da lei formulate.

Tale violazione comporta unicamente l’annullabilità dell’avversata risoluzione: in altri termini, una decisione che viola il diritto di essere sentito non è nulla, bensì soltanto annullabile (cfr. DTF 116 Ia 455, 115 Ia 8).

5. In siffatte circostanze la risoluzione andrebbe annullata in ordine. Tuttavia, in concreto motivi di economia processuale inducono a prescindere da un annullamento in ordine, perché l’insorgente non contesta la multa nel merito, ma si limita a giustificare il mancato pagamento in procedura disciplinare con l’assenza per vacanze, chiedendo di essere esonerata dal pagamento di tasse e spese previste dalla procedura ordinaria.

In definitiva nulla induce a ritenere che la ricorrente non avrebbe pagato la sanzione nei termini della procedura disciplinare se ne avesse avuto tempestivamente conoscenza. Il ricorso deve di conseguenza essere accolto e la decisione impugnata riformata nel senso di defalcare gli oneri processuali di primo grado.

per questi motivi visti gli art. 29 Cost.; 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 48 cpv. 7 OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di fr. 40.-, senza né tasse né spese.

2. Non si prelevano né tasse né spese per l’odierno giudizio.

3. Intimazione a:

Il presidente: La segretaria: