Forestry Alteration Fine Reduction
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant was initially fined 7,500 Swiss Francs by the Forest Section for executing a harmful alteration in a wooded area, specifically constructing a connecting path and a turning area/enclosure, constituting a use contrary to forestry legislation. The reviewing court upheld that the interventions, involving the creation of a path extension and an enclosure partly within the officially designated forest area, indeed constituted a harmful utilization under forestry law, despite the appellant's claims that the alterations were minor, temporary, or related to agricultural access. However, finding that the actual damage was less severe than initially assessed, noting a lack of evidence for uprooted stumps or significant soil disruption, and considering the appellant's clean record, the court partially accepted the appeal to reduce the fine from 7,500 to 750 Swiss Francs as appropriately proportional to the proven severity of the offense and the degree of fault.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 16 cpv. 1 LFo, Art. 4 LPContr, Art. 14 cpv. 1 LCFo, Art. 38 LCFo, Art. 22 RLCFo, Art. 100 cpv. 1 LTF; Forestry Alteration Fine Reduction: The reviewing court upheld that the interventions, involving the creation of a path extension and an enclosure partly within the officially designated forest area, indeed constituted a harmful utilization under forestry law, despite the appellant's claims that the alterations were minor, temporary, or related to agricultural access. However, finding that the actual damage was less severe than initially assessed, noting a lack of evidence for uprooted stumps or significant soil disruption, and considering the appellant's clean record, the court partially accepted the appeal to reduce the fine from 7,500 to 750 Swiss Francs as appropriately proportional to the proven severity of the offense and the degree of fault.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the final order (Point 1) as a basis for the conviction regarding prohibited land use in forest areas.
Cited in the final order (Point 1) as a basis for the conviction regarding harmful utilization of the forest.
Cited in the final order (Point 1) as the basis for the imposition of the fine.
Cited in the final order (Point 1) regarding the procedural rules applicable to the appeal.
Testo completo
Incarto n. 30.2008.7 1315/503 · Bellinzona 12 gennaio 2009 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar
sedente con Danilo Augusto Pischedda in qualità di segretario per statuire sul ricorso 8 gennaio 2008 presentato da
RI 1 difeso da: DI 1 contro la decisione 11 gennaio 2008 n. 1315/503 emessa d CRTE 1 viste le osservazioni 25 gennaio 2008 presentate dalla Sezione forestale, Bellinzona;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
A. Con decisione 11 gennaio 2008 la Sezione forestale ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 7’500.-, oltre a una tassa di giustizia e alle spese per complessivi fr. 100.-, per avere eseguito una manomissione dannosa in area boschiva sul mappale n. __________, di sua proprietà, nel comune di __________ -__________ (con riferimento al rapporto di segnalazione 5 settembre 2007).
Fatti accertati in occasione di un sopralluogo avvenuto il 7 agosto 2007.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 16 cpv. 1 LFo; 14 cpv. 1 e
38 LCFo.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 è insorto con ricorso 8 gennaio 2008, postulandone l’annullamento. In via subordinata chiede la riduzione della multa a non più di fr. 500.-.
C. Con risposta 25 gennaio 2008, la Sezione forestale contesta tutte le censure del ricorrente e chiede la reiezione del gravame, considerando equa e proporzionata la sanzione inflitta.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’ impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Pertanto il ricorso è ricevibile in ordine.
Per quanto attiene alla prove offerte, nulla osta all’acquisizione agli atti della documentazione prodotta con il gravame, mentre non si ritiene necessario procedere al sopralluogo auspicato dal ricorrente, gli atti istruttori essendo sufficientemente chiari e completi da permettere a questo giudice di formare il proprio convincimento (la situazione emerge chiaramente dalla documentazione fotografica e planimetrica agli atti). Per gli stessi motivi, occorre considerare che l’apprezzamento anticipato delle prove operato dall’autorità di prime cure in merito alla medesima richiesta formulata dall’insorgente in sede di osservazioni, non risulta lesivo del suo diritto di essere sentito. La censura sollevata in proposito si rivela infondata. Il ricorso può quindi essere evaso nel merito, senza l’assunzione di ulteriori prove.
2. Giusta l’art. 16 cpv. 1 LFo, sono vietate le utilizzazioni che, pur non essendo dissodamenti secondo l’art. 4, intralciano o mettono in pericolo le funzioni o la gestione della foresta; i diritti inerenti a tali utilizzazioni vanno riscattati, se necessario mediante esproprio; i Cantoni emanano le disposizioni necessarie.
In tal senso, l’art. 14 cpv. 1 LCFo sancisce che sono vietate le utilizzazioni dannose che comportano uno sfruttamento inadeguato del bosco e del sottobosco, riservate le eccezioni previste dal regolamento.
A norma dell’art. 38 LCFo, chiunque, intenzionalmente e senza autorizzazione, danneggia il bosco o in altro modo contravviene alla legislazione forestale è punibile con una multa fino a franchi 20'000.- (cpv. 1); se l’autore agisce per negligenza, esso è punibile con una multa fino a franchi 10'000.- (cpv. 2).
3. La Sezione forestale rimprovera al multato, come detto, di avere eseguito una manomissione dannosa in area boschiva sul mappale n. __________, di sua proprietà, situato in località “__________” nel comune di __________, e meglio di aver formato un nuovo sentiero di collegamento con il mappale __________, pure di sua proprietà, per una larghezza di circa m. 1,50 (per una superficie di 100 mq) e una nuova strada della larghezza di circa m. 3,00 che parte dalla strada cantonale e termina in parte nell’area boschiva (nella misura di 50 mq), dove è stata creata una piazza di giro recintata (su una superficie di 600 mq, non contestata dall’insorgente; cfr. allegato 1).
In applicazione della pena, l’autorità ha inflitto all’insorgente una multa di fr. 7'500.-, calcolando fr. 10.- al mq per una superficie manomessa complessiva di ca. 750 mq.
4. Il ricorrente contesta, sin dalla prima comparsa scritta, gli addebiti mossigli, precisando la natura degli interventi da lui eseguiti.
Nega anzitutto di aver creato un vero e proprio sentiero, asserendo di essersi limitato a sistemare temporaneamente un antico e stretto passaggio con la posa di pali (senza recinzione) per il transito dei bovini. Contesta che si tratti di un’utilizzazione dannosa, poiché ritiene che non si intralcia né si mettono in pericolo le funzioni o la gestione della foresta. Soggiunge che detto passaggio è anche atto a facilitare le opere di manutenzione che gli incombono quale proprietario e può essere autorizzato come accesso agricolo nel senso dell’art.
22 RLCFo. Specifica che la pista agricola è stata realizzata al di fuori dell’area boschiva e rimette in discussione che la superficie recintata dove è stato creato un passaggio affinché il bestiame si possa riparare in caso di cattive condizioni climatiche (e non una piazza di giro) possa ritenersi bosco, dato che la vegetazione spontanea ivi presente non adempirebbe i criteri posti dalla legge per essere qualificata quale foresta e neppure il piano di accertamento dell’area forestale fugherebbe ogni dubbio in proposito. In ogni caso contesta di aver perturbato il suolo boschivo, sottolineando che nessun albero è stato tolto e neppure il terreno è stato manomesso. Unico scopo di detti interventi è quello di collegare le parti dei terreni di sua proprietà utilizzate per l’attività agricola e consentire il passaggio agli animali al pascolo, permettendo una migliore gestione della sua azienda, che si confronta quotidianamente con altre di maggiori dimensioni.
In conclusione e a titolo abbondanziale, egli si duole del fatto che la multa irrogatagli violerebbe il principio generale della commisurazione della pena alla gravità dell’infrazione commessa e soprattutto alla colpa.
5*. Nel caso specifico, è pacifico che gli interventi in rassegna (ovvero il ripristino del passaggio di collegamento con delimitazione dello stesso mediante posa di paletti, seppur rimovibili; il prolungamento per alcuni metri – chiaramente visibile sulla foto n. 4 prodotta dallo stesso insorgente – della pista agricola in area boschiva; la creazione di un addiaccio, che dalla comparazione del piano di accertamento e della planimetria agli atti risulta in buona parte all’interno dell’area forestale), costituiscono a tutti gli effetti delle utilizzazioni dannose nel senso della legislazione sulle foreste, nella misura in cui trattasi di impianti e costruzioni non forestali di piccola entità, sebbene non pregiudichino a priori la struttura della foresta né creino intralcio eccessivo alle funzioni forestali.
Altrettanto palese è il fatto che gli interventi contestati riguardano un’area che dal catasto risulta boschiva.
In merito all’entità delle manomissioni, va detto che, diversamente da quanto sostenuto dall’autorità di prime cure a pag. 3 della risposta 25 gennaio 2008, sulla base della documentazione fotografica di cui al rapporto di segnalazione 7 agosto 2007, a pag. 3, non vi è sufficiente riscontro in merito alla presenza di ceppaie estirpate e sbancamenti di terreno in area boschiva, del resto contestati dall’insorgente sulla base della documentazione fotografica (di buona qualità) prodotta. Non ci si può esimere dal far rimarcare che la maggior parte delle foto accluse al rapporto di segnalazione 5 settembre 2007 si riferiscono invero alla pista agricola creata al di fuori dell’area forestale. Invano si cercherebbero dipoi nel fascicolo processuale degli indizi che attestino il transito con mezzi motorizzati avanzato dall’autorità a pag. 3 delle osservazioni 25 gennaio 2008, fattispecie mai rimproverata in quanto tale al ricorrente e che esula pertanto dalla presente disamina.
Al di là di queste ultime precisazioni sull’entità degli interventi eseguiti, occorre comunque concludere che vi è stata una chiara violazione della legge.
Che un’utilizzazione dannosa sia suscettibile di essere autorizzata ex art. 22 RLCFo, in deroga al divieto generale – decisione che avviene in ogni caso a discrezione dell’autorità e solamente a determinate condizioni –, nulla muta alla materialità dell’infrazione. Neppure la finalità – seppur non contestata – degli interventi e l’importanza socio-economica dell’agricoltura giustificano, a non averne dubbio, la violazione della legge.
6. Quanto alla commisurazione della pena, considerato che il ricorrente ha confermato gli interventi operati abusivamente, ridimensionandone tuttavia in modo credibile e documentato l’effettiva entità, di modo che non risulta esservi stato un danno accresciuto e di importanza tale da giustificare una multa così elevata, e tenuto altresì conto dell’assenza di precedenti analoghi da parte sua, questo giudice ritiene che un importo di fr. 750.-, risulti confacentemente proporzionato alla gravità dell’infrazione commessa, rettamente commisurato al grado di colpa e contenuto nei limiti concessi dalla legge.
Il ricorso deve pertanto essere accolto nella misura che precede, lasciando tuttavia invariati gli oneri di primo grado. L’esito del gravame induce a rinunciare al prelievo di tasse e spese di giustizia per l’odierno giudizio.
per questi motivi visti gli art. art. 16 cpv. 1 LFo; 14 cpv. 1 e 38 LCFo; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di fr. 750.-, oltre alla tassa di giustizia e alle spese di complessivi fr. 100.-.
2. Non si prelevano né tasse né spese per l’odierno giudizio.
3. Intimazione a:
Il presidente: Il segretario:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).