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30.2008.68 • PP TI 30.2008.68 Generato dall'IA

Mobility Impairment vs. Permit Display for Pedestrian Zone Violation

Numero d'incarto 30.2008.68
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An individual appealed a fine imposed for driving into a pedestrian zone, arguing they briefly stopped for five minutes to drop off books for their daughter's law office due to significant mobility limitations from a past injury, for which they possessed a disability parking permit that they forgot to display. The court rejected the appeal, reasoning that while the appellant had recognized health issues, the right to park in a pedestrian zone was strictly contingent upon possessing the valid, officially issued disability parking permit *and* displaying it correctly at the time of the infraction, which they did not; furthermore, the limited exception for loading/unloading did not apply to their situation, upholding the original fine for violating the traffic sign.

Regesto Legislator

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Art. 4 LPContr, Art. 12 LPContr, Art. 27 cpv. 1 LCStr, Art. 22c cpv. 1 OSStr, Art. 90 cifra, Art. 20a ONC; Mobility Impairment vs. Permit Display for Pedestrian Zone Violation: The court rejected the appeal, reasoning that while the appellant had recognized health issues, the right to park in a pedestrian zone was strictly contingent upon possessing the valid, officially issued disability parking permit *and* displaying it correctly at the time of the infraction, which they did not; furthermore, the limited exception for loading/unloading did not apply to their situation, upholding the original fine for violating the traffic sign.

Parole chiave

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violazione degli oneri dell'autorizzazione zona pedonale danno alla salute guida nonostante revoca della patente diritto della circolazione stradale legge sui percorsi pedonali Inosservanza del segnale "zona pedonale"

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr

These articles form the substantive basis for confirming the initial fine for violating traffic signals ('zona pedonale').

22c cpv. 1 OSStr

This article, defining the rules for pedestrian zones, is cited as a basis for confirming the initial decision.

1 segg. LPContr

Cited as the procedural basis for judging the appeal and confirming the decision.

art. 15 LPContr

Cited in conjunction with the dismissal of the appeal to justify the imposition of court fees and expenses.

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Testo completo

Incarto n. 30.2008.68 6402/804 · Bellinzona 10 giugno 2009 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 27 marzo 2008 presentato da

RI 1, difesa da: Avv. DI 1, contro la decisione 7 marzo 2008 n. 6402/804 emessa dalla CRTE 1 viste le osservazioni 4 aprile 2008 presentate dalla CRTE 1, Camorino;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto

A. La CRTE 1 con decisione 7 marzo 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese

di fr. 10.-, per i seguenti fatti accertati il 14 novembre 2007 in territorio di __________:

*"Alla guida del veicolo TI __________ non osservava il segnale ‘zona pedonale’ ”.*

La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr, nonché 22c cpv. 1 OSStr.

B. Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

C. La CRTE 1 con comunicazione 4 aprile 2008 dichiara di astenersi dal formulare osservazioni, lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.

considerato in diritto

1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

2. Per l’art. 27 cpv. 1 LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni (art. 27 cpv. 1 LCStr). Le «Zone pedonali» (2.59.3) sono riservate ai pedoni e agli utenti di mezzi simili a veicoli. Se, eccezionalmente, è ammesso un traffico limitato di veicoli, vi si può circolare soltanto a passo d’uomo; i pedoni e gli utenti di mezzi simili a veicoli hanno la precedenza (art. 22c cpv. 1 OSStr).

Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa(art. 90 cifra 1 LCStr); per l’inosservanza del segnale «Zona pedonale» l’elenco allegato all’Ordinanza concernente le multe disciplinari (OMD) prevede una sanzione pecuniaria di fr. 100.- (infrazione n. 304.20).

3. La CRTE 1 rimprovera alla multata di non aver osservato il segnale “Zona pedonale”, in località __________

– __________ (*recte*: “__________”) – a __________.

La decisione impugnata si fonda sugli accertamenti eseguiti da un agente della Polizia comunale di __________, il quale ha proceduto a una constatazione di agevole momento nell’ambito del traffico stazionario.

4. La ricorrente non contesta di per sé la fattispecie ascrittale, ma si giustifica facendo valere di essersi dovuta recare presso lo studio legale della figlia sito in __________ (al numero civico “__________”) per portarle dei libri, dopo essersi trasferita da via __________ in via __________.

Soggiunge di aver sostato in __________ solo il tempo strettamente necessario, ovvero cinque minuti, per suonare al citofono, avvertire la figlia e i suoi collaboratori e permettere loro di scendere a scaricare e prendere il materiale dalla sua vettura, non potendosi ella permettere, per motivi di salute, di andare allo studio a piedi trasportando il tutto (sebbene nelle osservazioni 15 dicembre 2008 giustifichi la sosta con la necessità di *“consegnare i suddetti libri presso lo studio della figlia”*).

In proposito, sulla scorta di alcuni certificati medici (peraltro già prodotti nell’ambito di ulteriori procedure contravvenzionali pendenti presso questa Pretura; inc.

30.2007.225 e 30.2007.226), ella specifica che a causa di un grave infortunio della circolazione stradale occorsole il 31 luglio 2005 avverte fitte molto acute

nell’atto della deambulazione, come pure nella sollecitazione della schiena con oggetti pesanti, ciò che limita fortemente tutti i suoi movimenti e spostamenti. A fronte di tali problemi ha richiesto e ottenuto dalla Sezione della circolazione un “contrassegno di parcheggio per persone disabili” valido fino al 31.01.2011 – prodotto in fotocopia con il gravame – che dichiara di non aver esposto per distrazione (cfr. ricorso 27 marzo 2008, punto 1, pag. 4).

5. Per quanto qui interessa, l’art. 20a cpv. 1 lett. c seconda frase ONC (in vigore dal 1° marzo 2006) sancisce che le persone disabili e coloro che le trasportano possono godere di facilitazioni di parcheggio se sono in possesso di un «Contrassegno di parcheggio per persone disabili», e meglio possono parcheggiare per due ore al massimo nelle zone pedonali, a condizione che siano consentite eccezioni al divieto d’accesso alla zona.

Il capoverso 4 del medesimo articolo, stabilisce inoltre che il contrassegno di parcheggio per persone disabili, insieme al disco orario (allegato 3 n. 1 OSStr), va apposto in modo ben visibile dietro il parabrezza del veicolo.

6. Orbene, come emerge dallo scritto 28 novembre 2008 dell’Ufficio amministrativo, servizio conducenti, della Sezione della circolazione – autorità competente, in Ticino, per il rilascio del “contrassegno per persone disabili”– risulta che tale permesso è stato richiesto per la prima volta in data 10 dicembre 2007 ed emesso il 21 gennaio 2008, circostanza che la ricorrente di fatto ammette nelle osservazioni 15 dicembre 2008, giustificando con una svista il fatto di aver in un primo tempo asserito di non averlo esposto per dimenticanza e specificando di non averlo potuto chiedere prima, poiché sottoposta a continui ricoveri e visite specialistiche a far tempo dalla data dell’incidente (circostanza invero poco credibile, tanto più che è stata seguita da numerosi medici che ben avrebbero potuto compilare il certificato medico da accludere all’istanza; v’è poi da chiedersi se considerate le contravvenzioni precedentemente riscontrate, ella era legittimata a condurre il veicolo senza presentarlo al controllo tecnico dell’autorità competente, per verificare l’adeguatezza dell’eventuale attrezzatura in relazione alla sua invalidità).

Ciò posto, va detto che sebbene i problemi di salute esistevano sin dalla data dell’incidente, il

diritto a beneficiare delle facilitazioni di parcheggio di cui all’art. 20a ONC, era subordinato al rilascio del permesso speciale, previa istanza motivata e documentata. Contrariamente a quanto preteso in sede di osservazioni 15 dicembre 2008, non si tratta di una violazione meramente formale, comunque sia punibile (così come del resto la mancata esposizione del disco orario) con una multa di fr. 40.-, bensì di una violazione materiale, e questo a prescindere dall’esistenza, incontestata, dei problemi di saluti.

Ne segue che non essendo ella all’epoca dei fatti titolare di alcun permesso, ella non può appellarsi alle facilitazioni codificate all’art. 20a ONC.

7. D’altra parte l’insorgente non può prevalersi del fatto di aver eseguito (o consentito) un’operazione di carico e scarico, giacché le eccezioni in tal senso ammesse dalla segnaletica vigente nella “zona pedonale” in questione si limitano esclusivamente, per quanto noto a questo giudice, ai ciclisti, ai titolari di autorizzazioni speciali scritte rilasciate dalla Polizia comunale, come pure ai fornitori con autoveicoli leggeri entro fasce d’orario ben determinate (lu-ve 06.00-10.30; sa 06.00-09.30), che nemmeno coprono l’orario dei fatti.

A nulla giova infine all’insorgente appellarsi alla tolleranza e al senso civico dell’agente accertatore, il quale ha agito conformemente ai principi di legalità e parità di trattamento.

In definitiva, la ricorrente non evoca circostanze né adduce giustificazioni che consentano a questo giudice di scostarsi dalla decisione impugnata.

8. A giusta ragione la CRTE

1 ha quindi inflitto al ricorrente una multa di fr. 100.-, pari alla sanzione prevista dall’allegato 1 all’OMD per siffatto genere d’infrazione (n. 304.20), aumentata dalle tasse e spese previste dalla legge in sede di procedura ordinaria.

Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra

1 LCStr, nonché 22c cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e

97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).